Art. 23 
 
           Nuove misure in materia di Reddito di emergenza 
 
  1. Ferme restando  le  erogazioni  gia'  concesse  del  Reddito  di
emergenza (di seguito «Rem») di cui all'articolo 82 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, il Rem e' altresi' riconosciuto, per una  singola
quota pari all'ammontare di cui al comma 5 del medesimo  articolo  82
del decreto-legge n. 34 del 2020, ai  nuclei  familiari  in  possesso
cumulativamente dei seguenti requisiti: 
    a) un valore del reddito familiare,  nel  mese  di  maggio  2020,
inferiore ad una soglia pari all'ammontare di  cui  all'articolo  82,
comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020; 
    b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono  o
hanno percepito una delle indennita' di cui agli articoli 10 e 11 del
presente decreto; 
    c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d),
2-bis e 3, dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020. 
  2. La domanda per la quota di Rem di cui al comma 1  e'  presentata
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)  entro  il  15
ottobre 2020 tramite modello  di  domanda  predisposto  dal  medesimo
Istituto e presentato secondo le modalita' stabilite dallo stesso. 
  3. Il riconoscimento della quota del Rem  di  cui  al  comma  1  e'
effettuato nel limite di spesa di 172,5 milioni di  euro  per  l'anno
2020 nell'ambito del  Fondo  per  il  reddito  di  emergenza  di  cui
all'articolo 82, comma 10, del decreto-legge n. 34 del 2020. 
  4. Per quanto non previsto dal presente  articolo,  si  applica  la
disciplina di cui all'articolo 82 del decreto-legge n. 34  del  2020,
ove compatibile.