Art. 24 
 
Misure urgenti per la  tutela  del  patrimonio  culturale  e  per  lo
                             spettacolo 
 
  1. Il Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali  e  per  il
turismo, al fine di  assicurare  lo  svolgimento  nel  territorio  di
competenza  delle  funzioni  di  tutela  e  di   valorizzazione   del
patrimonio   culturale   e   del   paesaggio   delle   Soprintendenze
archeologia, belle arti e paesaggio, puo'  autorizzare,  a  decorrere
dalla data di pubblicazione dei bandi delle procedure concorsuali per
l'assunzione di funzionari Area  3,  posizione  economica  F  1,  dei
profili tecnici gia' autorizzati dall'articolo 1,  comma  338,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, incarichi di collaborazione ai  sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, per la durata massima di quindici mesi e comunque non  oltre  il
31 dicembre 2021 e per un importo massimo di 40.000 euro per  singolo
incarico, entro il limite di spesa di 4 milioni di  euro  per  l'anno
2020 e di 16 milioni  di  euro  per  l'anno  2021.  Ai  collaboratori
possono essere attribuite  le  funzioni  di  responsabile  unico  del
procedimento. Ciascuna  Soprintendenza  assicura  il  rispetto  degli
obblighi di  pubblicita'  e  trasparenza  nelle  diverse  fasi  della
procedura. 
  2. Gli incarichi di collaborazione di  cui  all'articolo  1,  comma
602, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  possono
essere conferiti per un ulteriore  periodo  di  durata  comunque  non
eccedente il termine del  31  dicembre  2020.  Per  l'attuazione  del
presente comma e' autorizzata la spesa massima  di  25.000  euro  per
l'anno 2020. 
  3. Nelle more delle procedure concorsuali per il  reclutamento  del
personale dirigenziale di cui al comma 5, e comunque non oltre il  31
dicembre 2021, per il Ministero per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo la misura massima di  cui  all'articolo  1,  comma  6,
secondo  periodo,  del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.   162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,  n.  8,
puo' essere elevata fino al 15 per cento. Gli incarichi  dirigenziali
non generali di  cui  al  presente  comma  possono  essere  conferiti
esclusivamente  per  le  direzioni  periferiche   di   Soprintendenze
archeologia, belle arti e paesaggio, archivistiche e  bibliografiche,
nonche' istituti  e  uffici  periferici  diversi  dagli  istituti  di
rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale.  Ai  fini
di cui al presente comma i predetti  incarichi  dirigenziali  possono
essere conferiti esclusivamente al personale  delle  aree  funzionali
del medesimo Ministero, gia' in  servizio  a  tempo  indeterminato  e
comunque in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19,  comma  6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I contratti relativi a
detti incarichi prevedono una clausola  risolutiva  espressa  che  ne
stabilisce la cessazione dall'incarico  all'atto  dell'assunzione  in
servizio, nei ruoli del personale del  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo, dei vincitori del  concorso  di
cui al comma 5, previo espletamento del corso di cui al comma  9.  La
quota di utilizzo eccedente la misura di cui all'articolo 1, comma 6,
secondo  periodo  del  decreto-legge  30  dicembre  2019,   n.   162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e'
comunque  previamente  autorizzata  dal  Ministro  per  la   pubblica
amministrazione.  All'attuazione  del  presente  comma  si   provvede
comunque a valere sulle facolta' assunzionali  del  Ministero  per  i
beni e le attivita' culturali e per il turismo. 
  4. Al fine di  favorire  l'accesso  dei  giovani  alle  professioni
culturali e di sostenere le attivita' di tutela e valorizzazione  nel
settore dei beni culturali, il Fondo di  cui  all'articolo  2,  comma
5-bis del decreto-legge  28  giugno  2013,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.  99,  e'  rifinanziato
nella misura di 300 mila euro nell'anno 2020 e di 1 milione  di  euro
annui a decorrere dal 2021  e  ridenominato  «Fondo  giovani  per  la
cultura». Con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro del lavoro  e
delle  politiche  sociali  e  con  il  Ministro   per   la   pubblica
amministrazione, da adottare entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalita'
di accesso  al  Fondo  e  di  svolgimento  delle  relative  procedure
selettive. 
  5.  Al  fine  di   reclutare   personale   dotato   di   specifiche
professionalita'  tecniche  nei  settori   della   tutela   e   della
valorizzazione del patrimonio culturale e  del  paesaggio,  l'accesso
alla qualifica dirigenziale tecnica, nel Ministero per i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo avviene anche per corso-concorso
selettivo   di   formazione   bandito    dalla    Scuola    Nazionale
dell'Amministrazione, che si avvale, mediante  apposita  convenzione,
della Scuola dei beni e delle attivita' culturali,  per  gli  aspetti
relativi  alle  materie  specialistiche,  nonche'   per   i   profili
organizzativi e logistici del concorso e del corso-concorso. 
  6. Il bando di concorso contiene, tra l'altro, il numero dei  posti
destinati al corso-concorso, i criteri di svolgimento della eventuale
prova preselettiva e delle prove di esame, di cui  almeno  due  prove
scritte.  Il  bando  puo'   prevedere   una   terza   prova   scritta
obbligatoria, volta alla verifica dell'attitudine all'esercizio degli
specifici compiti connessi al posto da ricoprire. Tale prova consiste
nella soluzione di questioni o problemi di  natura  tecnica  inerenti
all'esercizio dei compiti cui il dirigente deve essere preposto. 
  7. La commissione esaminatrice del concorso e' nominata con decreto
del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo  di
concerto con il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  ed  e'
composta da un numero dispari di membri, di cui uno con  funzioni  di
presidente. 
  8. Al corso-concorso selettivo di formazione, da  svolgersi  presso
la Scuola dei  beni  e  delle  attivita'  culturali,  possono  essere
ammessi i soggetti muniti di laurea specialistica o magistrale oppure
del diploma di laurea conseguito secondo  gli  ordinamenti  didattici
previgenti  al  decreto  ministeriale  3  novembre  1999,   n.   509,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2000,  nonche'
di dottorato di ricerca, o diploma di specializzazione, o  master  di
secondo livello conseguito presso universita' italiane  o  straniere.
Al corso-concorso possono essere ammessi, altresi', i  dipendenti  di
ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea specialistica
o magistrale oppure del diploma  di  laurea  conseguito  secondo  gli
ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale  3  novembre
1999, n. 509, che abbiano compiuto almeno cinque  anni  di  servizio,
svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e'  richiesto
il possesso della laurea. 
  9.  Il  corso-concorso  e'  coordinato   dalla   Scuola   nazionale
dell'amministrazione  d'intesa  con  la  Scuola  dei  beni  e   delle
attivita'  culturali  e  ha  la  durata  massima  di   dodici   mesi,
comprensivi di un periodo di applicazione presso il Ministero  per  i
beni e le attivita' culturali e per  il  turismo,  nell'ambito  degli
ordinari stanziamenti di bilancio. I programmi del  corso  forniscono
ai partecipanti  una  formazione  complementare  rispetto  al  titolo
posseduto per l'accesso al corso. Durante la partecipazione al  corso
e nel periodo di applicazione e' corrisposta una borsa  di  studio  a
carico della Scuola  dei  beni  e  delle  attivita'  culturali.  Agli
allievi  del  corso-concorso   selettivo   dipendenti   pubblici   e'
corrisposto,  a  cura  dell'amministrazione   di   appartenenza,   il
trattamento  economico  complessivo   in   godimento,   senza   alcun
trattamento di missione. 
  10. La percentuale dei posti da riservare al  personale  dipendente
del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo in
possesso dei titoli richiesti per l'accesso al corso-concorso e' pari
nel massimo al 10 per cento dei posti. Sono  ammessi  alla  frequenza
del corso-concorso di cui  al  comma  1  i  candidati  vincitori  del
concorso  entro  il  limite  dei  posti  di   dirigente   disponibili
maggiorato  del  50  per  cento.  Coloro  che   hanno   superato   il
corso-concorso di cui al comma 1  e  sono  collocati  in  graduatoria
oltre i posti gia' autorizzati, sono  iscritti  secondo  l'ordine  di
graduatoria finale, in un elenco, istituito presso il Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo, al quale il Ministero
puo' attingere, fino ad esaurimento, per la copertura delle posizioni
dirigenziali vacanti. Il Ministero puo'  procedere  a  bandire  nuovi
concorsi solo previo completo assorbimento degli iscritti al predetto
elenco. 
  11.  Per  quanto  non  diversamente  disposto   si   applicano   le
disposizioni di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  24
settembre 2004, n. 272, e al decreto del Presidente della  Repubblica
16 aprile 2013, n. 70, in quanto compatibili. 
  12. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 4, pari a
4,325 milioni di euro per l'anno 2020 e a  17  milioni  di  euro  per
l'anno 2021 e a 1 milione di euro annui a decorrere  dall'anno  2022,
si provvede: 
    a) quanto a 4,300 milioni di euro per l'anno 2020 e a 16  milioni
di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 114; 
    b) quanto 25.000 euro per l'anno 2020,  mediante  utilizzo  delle
risorse del Fondo unico per lo  spettacolo,  di  cui  alla  legge  30
aprile 1985, n. 163; 
    c) quanto a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021 mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
Fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo. 
  13. All'attuazione  dei  commi  da  5  a  11  la  Scuola  Nazionale
dell'Amministrazione e la Scuola dei beni e delle attivita' culturali
provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.