Art. 25 
 
          Disposizioni in materia di procedure concorsuali 
 
  1. Al fine di semplificare  le  procedure  concorsuali,  ridurne  i
tempi di svolgimento  e  tutelare  la  salute  dei  candidati  e  del
personale preposto  alla  organizzazione  e  allo  svolgimento  delle
relative  procedure,  al  decreto-legge  19  maggio  2020,   n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 247, comma 1, primo periodo, le parole da «In via
sperimentale», a «da COVID-19» sono sostituite dalle  seguenti:  «Nel
rispetto delle condizioni di salubrita' e sicurezza degli ambienti di
lavoro»; 
    b) all'articolo 249, comma 1, primo periodo, le parole «e fino al
31 dicembre 2020» sono soppresse; 
    c) all'articolo 250, comma 4, il terzo periodo e' sostituito  dal
seguente: «Ferma restando l'assunzione  dei  vincitori  dei  concorsi
gia' autorizzati a qualsiasi titolo alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto, le amministrazioni possono procedere a  bandire
nuovi concorsi solo previo completo assorbimento  degli  iscritti  al
predetto elenco.».