Art. 26 
 
    Disposizioni in materia di sorveglianza attiva in quarantena 
 
  1. All'articolo 26, comma 5, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole «e degli  Istituti  previdenziali»
sono sostituite dalle seguenti: «e dell'INPS»; 
    b)  al  secondo  periodo,  le  parole  «Gli  enti   previdenziali
provvedono» sono sostituite dalle seguenti: «L'INPS provvede»; 
    c) al terzo periodo, le parole «gli stessi enti previdenziali non
prendono» sono sostituite dalle seguenti: «l'INPS non prende».