Art. 3 
 
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per  aziende  che
          non richiedono trattamenti di cassa integrazione 
 
  1. In via eccezionale,  al  fine  di  fronteggiare  l'emergenza  da
COVID-19, ai datori di lavoro privati,  con  esclusione  del  settore
agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui all'articolo 1  del
presente decreto e che abbiano gia' fruito,  nei  mesi  di  maggio  e
giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale  di  cui  agli
articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27  e
successive modificazioni, ferma restando l'aliquota di computo  delle
prestazioni pensionistiche, e' riconosciuto l'esonero dal  versamento
dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di
quattro mesi, fruibili entro il 31  dicembre  2020,  nei  limiti  del
doppio delle ore di integrazione salariale gia' fruite  nei  predetti
mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi  e  contributi
dovuti  all'INAIL,  riparametrato  e  applicato  su   base   mensile.
L'esonero di cui al presente articolo puo' essere riconosciuto  anche
ai datori di lavoro  che  hanno  richiesto  periodi  di  integrazione
salariale ai  sensi  del  predetto  decreto-legge  n.  18  del  2020,
collocati, anche parzialmente, in periodi  successivi  al  12  luglio
2020. 
  2. Al datore di lavoro che abbia beneficiato dell'esonero di cui al
comma 1, si applicano i divieti di cui all'articolo 14  del  presente
decreto. 
  3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2  comporta  la
revoca dall'esonero contributivo concesso ai sensi del  comma  1  del
presente decreto con  efficacia  retroattiva  e  l'impossibilita'  di
presentare domanda di integrazione salariale ai  sensi  dell'articolo
1. 
  4. L'esonero di cui al presente articolo e'  cumulabile  con  altri
esoneri o riduzioni delle aliquote di  finanziamento  previsti  dalla
normativa  vigente,  nei  limiti  della  contribuzione  previdenziale
dovuta. 
  5. Il beneficio previsto al presente articolo e' concesso ai  sensi
della sezione  3.1  della  Comunicazione  della  Commissione  europea
recante un «Quadro temporaneo per le  misure  di  aiuto  di  Stato  a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza  del  COVID-19»  e  nei
limiti  ed  alle  condizioni  di  cui  alla  medesima  Comunicazione.
L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e'  subordinata,
ai  sensi  dell'articolo  108,  paragrafo   3,   del   Trattato   sul
funzionamento   dell'Unione   europea,    all'autorizzazione    della
Commissione europea. 
  6. Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo  valutati  in  363
milioni di euro per l'anno 2020 e in 121,1 milioni di euro per l'anno
2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114.