Art. 4 
 
          Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze 
 
  1. All'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19  maggio  2020  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole «per l'anno 2020» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«per gli anni 2020 e 2021»; 
    b) dopo la parola: «impresa» sono inserite le  seguenti:  «ovvero
per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori»; 
    c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il predetto  fondo
e' incrementato di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di
ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021.». 
  2. All'onere derivante dal comma 1, lettera c), pari a 200  milioni
di euro per l'anno 2020 e 300 milioni di euro  per  l'anno  2021,  si
provvede ai sensi dell'articolo 114.