Art. 7 
 
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni  a
tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali 
 
  1.  L'esonero  di  cui  all'articolo  6  del  presente  decreto  e'
riconosciuto con le medesime modalita' e nel medesimo arco  temporale
limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque  sino  ad
un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato  o  con
contratto di lavoro  stagionale  nei  settori  del  turismo  e  degli
stabilimenti termali. In caso di conversione dei detti  contratti  in
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato  si  applica  il
comma 3 del predetto articolo 6. 
  2. Il beneficio di cui al presente articolo e'  concesso  ai  sensi
della sezione 3.1.  della  Comunicazione  della  Commissione  europea
recante un «Quadro temporaneo per le  misure  di  aiuto  di  Stato  a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza  del  COVID-19»  e  nei
limiti  e  alle  condizioni  di  cui  alla  medesima   Comunicazione.
L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e'  subordinata,
ai  sensi  dell'articolo  108   paragrafo   3,   del   Trattato   sul
funzionamento   dell'Unione   europea,    all'autorizzazione    della
Commissione europea nel limite di 87,5 milioni  di  euro  per  l'anno
2020 e di 87,8 milioni di euro per l'anno 2021. 
  3. Alle minori entrate derivanti dai commi  1  e  2,  pari  a  87,5
milioni di euro per l'anno 2020 e a 87,8 milioni di euro  per  l'anno
2021 e a 14,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede  quanto  a
34,2 milioni di euro per l'anno 2021  mediante  le  maggiori  entrate
derivanti dai commi 1 e 2 medesimi e quanto a 87,5  milioni  di  euro
per l'anno 2020, 53,6 milioni di  euro  per  l'anno  2021  e  a  14,1
milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 114.