Art. 8 
 
 Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine 
 
  1.  All'articolo  93  del  decreto-legge  19  maggio  2020  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.  In  conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo  21
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al  31  dicembre
2020, ferma restando la durata massima  complessiva  di  ventiquattro
mesi, e' possibile rinnovare o prorogare per un  periodo  massimo  di
dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato  a
tempo  determinato,  anche  in  assenza  delle  condizioni   di   cui
all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.
81.»; 
    b) il comma 1-bis e' abrogato.