Art. 9 
 
Nuova indennita' per  i  lavoratori  stagionali  del  turismo,  degli
               stabilimenti termali e dello spettacolo 
 
  1. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e  degli
stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il  rapporto
di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il  17  marzo
2020, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente,
ne'  di  NASPI,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, e' riconosciuta un'indennita'  onnicomprensiva  pari  a
1000 euro. La medesima indennita' e' riconosciuta  ai  lavoratori  in
somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel
settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso  tra  il
1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, ne'  di
rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata  in
vigore della presente disposizione. 
  2. E' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a  1000  euro
ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso  la  loro
attivita' o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti: 
    a)  lavoratori  dipendenti  stagionali  appartenenti  a   settori
diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che  hanno
cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo  compreso
tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e  che  abbiano  svolto  la
prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel  medesimo
periodo; 
    b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81,  che  abbiano  svolto  la
prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel   periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020; 
    c) lavoratori autonomi, privi di partita  IVA,  non  iscritti  ad
altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso  tra
il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio  2020  siano  stati  titolari  di
contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui
all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in
essere alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Gli
stessi, per tali contratti, devono essere gia' iscritti alla data del
17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito  nello  stesso  arco
temporale di almeno un contributo mensile; 
    d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,  con  reddito  annuo  2019
derivante dalle medesime attivita' superiore ad euro 5.000 e titolari
di partita IVA attiva  e  iscritti  alla  Gestione  Separata  di  cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  alla
data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad  altre  forme  previdenziali
obbligatorie. 
  3. I soggetti di cui al comma 2, alla data di  presentazione  della
domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: 
    a) titolari di altro contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato,  diverso  dal  contratto  intermittente  di  cui  agli
articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 
    b) titolari di pensione. 
  4. Ai  lavoratori  iscritti  al  Fondo  pensioni  lavoratori  dello
spettacolo che hanno i requisiti di cui all'articolo 38  del  decreto
legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge 24 aprile 2020 n. 27 e successive modificazioni, e' erogata una
indennita' onnicomprensiva pari a 1000 euro; la  medesima  indennita'
viene  erogata  anche  ai  lavoratori  iscritti  al  Fondo   pensioni
lavoratori dello spettacolo con almeno sette  contributi  giornalieri
versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro. 
  5. Ai lavoratori dipendenti a tempo  determinato  del  settore  del
turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente  dei
requisiti  di  seguito  elencati,  e'  riconosciuta  una   indennita'
onnicomprensiva pari a 1000 euro: 
    a) titolarita' nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019  e  il
17 marzo 2020 di uno o piu' contratti di lavoro a  tempo  determinato
nel settore del turismo  e  degli  stabilimenti  termali,  di  durata
complessiva pari ad almeno trenta giornate; 
    b) titolarita' nell'anno 2018 di uno o piu' contratti di lavoro a
tempo determinato o stagionale  nel  medesimo  settore  di  cui  alla
lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; 
    c) assenza di titolarita', al momento dell'entrata in vigore  del
presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente. 
  6. Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 4 e  5  non  sono  tra  loro
cumulabili e non sono cumulabili con l'indennita' di cui all'articolo
44  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.   18,   convertito   con
modificazioni  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27  e  successive
modificazioni. Le suddette indennita' sono cumulabili  con  l'assegno
ordinario di invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. 
  7. Le indennita' di cui al presente articolo  non  concorrono  alla
formazione del reddito ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall'INPS,  previa
domanda, nel limite di spesa complessivo di 680 milioni di  euro  per
l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del  limite
di spesa e comunica i risultati di tale attivita'  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il  verificarsi  di
scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di
spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. 
  8. Decorsi quindici giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto  si  decade  dalla   possibilita'   di   richiedere
l'indennita' di cui agli articoli 78, 84, 85 e 98  del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77. 
  9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 8, pari a 680  milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.