Art. 2 
 
                           Prove di esame 
 
  1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da  una
prova orale. La prova scritta consiste nella stesura di un  elaborato
ovvero  nella  risposta  sintetica  a  quesiti,  senza  l'ausilio  di
strumenti informatici, nelle materie indicate al comma 2. 
  2. La prova scritta verte sulle seguenti materie: 
    a) scienza delle costruzioni; 
    b) tecnica delle costruzioni. 
  3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano  riportato
nella  prova  scritta   una   votazione   non   inferiore   a   21/30
(ventuno/trentesimi). 
  4. La prova orale verte, oltre che sulle materie di cui al comma 2,
sulle seguenti materie: 
    a) idraulica ed elementi di costruzioni idrauliche; 
    b) elementi di elettrotecnica; 
    c) normativa tecnica e procedurale di prevenzione  incendi  e  di
sicurezza nei luoghi di lavoro; 
    d)  ordinamento  del  Ministero  dell'interno,  con   particolare
riferimento al Dipartimento, anche con riguardo  all'ordinamento  del
personale del Corpo nazionale. 
  5. La prova orale si intende superata se il candidato  ottiene  una
votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).