IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,
a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»,  come
modificato dal decreto legislativo 29  maggio  2017,  n.  97,  e  dal
decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127; 
  Visto, in particolare, l'articolo 260 del  decreto  legislativo  13
ottobre 2005, n.  217,  disciplinante  l'accesso,  mediante  concorsi
straordinari, per titoli ed esami, rispettivamente,  alle  qualifiche
di  primo  dirigente   logistico-gestionale,   di   primo   dirigente
informatico e di  primo  dirigente  preposto  alla  comunicazione  in
emergenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
  Considerato che, a norma del comma 4 del suddetto articolo 260  del
decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.  217,  con  regolamento  del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento  dei  concorsi  straordinari,   la   composizione   delle
commissioni esaminatrici, le prove di esame, le categorie dei  titoli
da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di
esse, i criteri per la formazione delle graduatorie  finali,  nonche'
le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione  e  dei  relativi
esami; 
  Vista  la  legge  3  febbraio  1963,  n.  69,  «Ordinamento   della
professione di giornalista»; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,   «Codice
dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64, che
disciplina il  sistema  pubblico  per  la  gestione  delle  identita'
digitali e le modalita' di accesso ai servizi erogati in  rete  dalle
pubbliche amministrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487, «Regolamento recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  16
marzo 2007, «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  6
luglio 2007, n. 155; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  16
marzo 2007,  «Determinazione  delle  classi  di  laurea  magistrale»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  9
luglio 2007, n. 157; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca del 9 luglio 2009, «Equiparazioni tra diplomi di lauree
di vecchio ordinamento, lauree  specialistiche  (LS)  ex  decreto  n.
509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto  n.  270/2004,  ai  fini
della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233; 
  Ritenuto opportuno,  alla  luce  dei  principi  di  semplificazione
amministrativa e di economia degli strumenti giuridici,  adottare  un
unico  regolamento  per  la  disciplina  delle   suddette   procedure
concorsuali; 
  Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali,  ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 7  maggio  2008,  recante
«Recepimento dell'accordo  sindacale  integrativo  per  il  personale
direttivo e dirigente del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  19
luglio 2008, n. 168; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi  nell'adunanza  di  sezione  del  2
aprile 2020; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,
riscontrata con nota n. 6446 del 23 giugno 2020 del Dipartimento  per
gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei
Ministri; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
              Modalita' di accesso e bando di concorso 
 
  1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente logistico-gestionale
del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,  di  seguito  denominato:
«Corpo nazionale», ai sensi dell'articolo 260, comma 1,  lettera  a),
del decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.  217,  avviene  mediante
concorso straordinario per titoli ed esami. 
  2. Il bando di concorso  e'  adottato  con  decreto  del  Capo  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile, di seguito denominato:  «Dipartimento»,  e  pubblicato
sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it 
  3. Il concorso e' a cinque posti ed e' riservato al  personale  del
Corpo nazionale inquadrato nella qualifica di direttore vicedirigente
logistico-gestionale che abbia maturato complessivamente nove anni  e
sei  mesi   di   effettivo   servizio   nel   ruolo   dei   direttivi
logistico-gestionali     e     nel     ruolo      dei      funzionari
amministrativo-contabili direttori del previgente ordinamento. 
  4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla
procedura concorsuale e' effettuata in conformita' a quanto  disposto
dall'articolo 64, comma 2-quater, del  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82, ovvero mediante il  sistema  di  autenticazione  in  uso
presso il Dipartimento. 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Il decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,
          recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale  dei
          vigili del  fuoco  a  norma  dell'art.  2  della  legge  30
          settembre 2004,  n.  252»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249, S.O. 
              - Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante
          «Disposizioni recanti modifiche al  decreto  legislativo  8
          marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  nonche'  al  decreto
          legislativo  13   ottobre   2005,   n.   217,   concernente
          l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei  vigili
          del  fuoco,  e  altre  norme  per  l'ottimizzazione   delle
          funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai  sensi
          dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7  agosto
          2015,  n.  124,  in  materia  di   riorganizzazione   delle
          amministrazioni pubbliche», e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 23 giugno 2017, n. 144. 
              - Il  decreto  legislativo  6  ottobre  2018,  n.  127,
          recante "Disposizioni integrative e correttive  al  decreto
          legislativo   29   maggio   2017,   n.   97,    riguardante
          «Disposizioni recanti modifiche al  decreto  legislativo  8
          marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  nonche'  al  decreto
          legislativo  13   ottobre   2005,   n.   217,   concernente
          l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei  vigili
          del  fuoco,  e  altre  norme  per  l'ottimizzazione   delle
          funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai  sensi
          dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7  agosto
          2015,  n.  124,  in  materia  di   riorganizzazione   delle
          amministrazioni pubbliche», al decreto legislativo 8  marzo
          2006,  n.  139,  recante  «Riassetto   delle   disposizioni
          relative alle funzioni ed ai compiti  del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco a norma dell'art. 11  della  legge  29
          luglio 2003, n. 229» e al decreto  legislativo  13  ottobre
          2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco a norma  dell'art.  2  della
          legge 30 settembre 2004,  n.  252»",  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2018, n. 258, S.O. 
              -  Il  testo  vigente   dell'art.   260   del   decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' il seguente: 
                «Art.   260   (Concorsi   straordinari   per    primo
          dirigente). - 1. Entro due anni dalla data  di  entrata  in
          vigore del decreto legislativo di cui all'art. 8, comma  6,
          della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono banditi i  seguenti
          concorsi straordinari: 
                  a) concorso, per titoli ed esami,  a  cinque  posti
          per   l'accesso   alla   qualifica   di   primo   dirigente
          logistico-gestionale,  riservato  al  personale  inquadrato
          nell'istituita   qualifica   di   direttore   vicedirigente
          logistico-gestionale che  abbia  maturato  complessivamente
          nove anni e sei mesi di effettivo servizio  nel  ruolo  dei
          direttivi logistico-gestionali e nel ruolo  dei  funzionari
          amministrativo-contabili    direttori    del     previgente
          ordinamento; 
                  b) concorso, per titoli ed esami, a  un  posto  per
          l'accesso alla qualifica di  primo  dirigente  informatico,
          riservato al personale inquadrato nell'istituita  qualifica
          di direttore vicedirigente informatico che  abbia  maturato
          complessivamente nove anni e sei mesi di effettivo servizio
          nel  ruolo  dei  direttivi  informatici  e  nel  ruolo  dei
          funzionari  tecnico-informatici  direttori  del  previgente
          ordinamento; 
                  c) concorso, per titoli ed esami, a  un  posto  per
          l'accesso alla qualifica di primo dirigente che espleta  le
          funzioni  di  cui  all'art.  142,  comma  4,  riservato  al
          personale con la qualifica di  direttore  vicedirigente  di
          cui al titolo II, capo I, che abbia maturato  nove  anni  e
          sei mesi di effettivo servizio  nel  ruolo  dei  direttivi,
          nonche' al personale inquadrato nell'istituita qualifica di
          direttore vicedirigente dei ruoli tecnico-professionali  di
          cui  al  titolo   II,   capo   II,   che   abbia   maturato
          complessivamente nove anni e sei mesi di effettivo servizio
          nei ruoli dei direttivi tecnico-professionali e  nei  ruoli
          di provenienza del previgente ordinamento. 
                2. Non e' ammesso ai concorsi di cui al  comma  1  il
          personale che, nel triennio precedente la data di  scadenza
          del  termine  stabilito  nel  bando  di  concorso  per   la
          presentazione della domanda di ammissione, abbia  riportato
          una sanzione disciplinare pari o piu' grave della  sanzione
          pecuniaria.  Non  e',  altresi',  ammesso  ai  concorsi  il
          personale che  abbia  riportato  sentenza  irrevocabile  di
          condanna per delitto  non  colposo  ovvero  che  sia  stato
          sottoposto a misura di prevenzione. 
                3. Il personale vincitore  dei  concorsi  di  cui  al
          comma 1 e' ammesso a frequentare corsi di formazione, della
          durata di tre mesi, presso l'Istituto superiore antincendi,
          che si concludono con un esame  finale.  Il  personale  che
          abbia superato l'esame finale e' immesso,  rispettivamente,
          nelle qualifiche di primo  dirigente  logistico-gestionale,
          primo dirigente informatico e primo dirigente con  incarico
          di  comunicazione  in  emergenza.  Nel  caso   di   mancato
          superamento dell'esame di fine corso, il personale  permane
          nel ruolo e nella qualifica di provenienza. 
                4. Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabiliti  le  modalita'  di
          svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la composizione
          delle commissioni  esaminatrici,  le  prove  di  esame,  le
          categorie dei  titoli  da  ammettere  a  valutazione  e  il
          punteggio da attribuire a ciascuna di esse, i  criteri  per
          la  formazione  delle  graduatorie   finali,   nonche'   le
          modalita' di svolgimento dei  corsi  di  formazione  e  dei
          relativi esami.». 
              - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante  «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri», e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. 
              - Il testo del comma 3 dell'art.  17,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, e' il seguente: 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - La legge 3 febbraio 1963, n. 69,  «Ordinamento  della
          professione di giornalista» e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 20 febbraio 1963, n. 49. 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  «Codice
          dell'amministrazione   digitale»,   e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. 
              - Il testo dell'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo
          2005, n. 82, e' il seguente: 
                «Art. 64 (Sistema  pubblico  per  la  gestione  delle
          identita'  digitali  e  modalita'  di  accesso  ai  servizi
          erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni).- 1. 
                2. 
                2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in  rete
          e agevolare l'accesso agli stessi da parte di  cittadini  e
          imprese,  anche  in  mobilita',  e'   istituito,   a   cura
          dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
          la gestione dell'identita' digitale di cittadini e  imprese
          (SPID). 
                2-ter. Il sistema SPID  e'  costituito  come  insieme
          aperto  di  soggetti  pubblici  e   privati   che,   previo
          accreditamento  da  parte  dell'AgID,   secondo   modalita'
          definite  con  il  decreto  di  cui  al   comma   2-sexies,
          identificano gli utenti per consentire  loro  l'accesso  ai
          servizi in rete. 
                2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati  dalle
          pubbliche amministrazioni  che  richiedono  identificazione
          informatica  avviene  tramite  SPID.  Il  sistema  SPID  e'
          adottato  dalle  pubbliche  amministrazioni  nei  tempi   e
          secondo le modalita' definiti con  il  decreto  di  cui  al
          comma  2-sexies.  Resta  fermo  quanto  previsto  dall'art.
          3-bis, comma 01. 
                2-quinquies.  Ai  fini  dell'erogazione  dei   propri
          servizi in  rete,  e'  altresi'  riconosciuta  ai  soggetti
          privati, secondo le modalita' definite con  il  decreto  di
          cui al comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del sistema
          SPID per la gestione  dell'identita'  digitale  dei  propri
          utenti.  L'adesione  al  sistema  SPID  per   la   verifica
          dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i  quali
          e'  richiesto  il  riconoscimento  dell'utente  esonera   i
          predetti soggetti da un obbligo  generale  di  sorveglianza
          delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell'art. 17  del
          decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 
                2-sexies. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro  delegato   per
          l'innovazione tecnologica e del Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la semplificazione, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il  Garante
          per la protezione dei  dati  personali,  sono  definite  le
          caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: 
                  a) al modello architetturale  e  organizzativo  del
          sistema; 
                  b) alle modalita'  e  ai  requisiti  necessari  per
          l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale; 
                  c)  agli  standard  tecnologici  e  alle  soluzioni
          tecniche e organizzative  da  adottare  anche  al  fine  di
          garantire l'interoperabilita'  delle  credenziali  e  degli
          strumenti  di  accesso   resi   disponibili   dai   gestori
          dell'identita'  digitale  nei  riguardi  di   cittadini   e
          imprese; 
                  d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini
          e imprese in qualita' di utenti di servizi in rete; 
                  e) ai tempi e alle modalita' di adozione  da  parte
          delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
          servizi in rete; 
                  f)  alle  modalita'  di  adesione  da  parte  delle
          imprese interessate in qualita' di erogatori di servizi  in
          rete. 
                2-septies. 
                2-octies. 
                2-nonies. L'accesso di cui  al  comma  2-quater  puo'
          avvenire anche con la carta di identita' elettronica  e  la
          carta nazionale dei servizi. 
                2-decies. Le pubbliche amministrazioni,  in  qualita'
          di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente  delle
          verifiche  rese  disponibili  dai  gestori   di   identita'
          digitali e dai gestori di attributi qualificati. 
                3. 
                3-bis. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri  o  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
          pubblica amministrazione, e' stabilita' la data a decorrere
          dalla  quale  i  soggetti  di  cui  all'art.  2,  comma  2,
          utilizzano esclusivamente le  identita'  digitali  ai  fini
          dell'identificazione  degli  utenti  dei   propri   servizi
          on-line.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
          1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso  agli
          impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita'  di
          svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle  altre
          forme di assunzione nei pubblici impieghi»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185, S.O. 
              - Il decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca 16 marzo 2007, «Determinazione delle  classi  delle
          lauree  universitarie»,  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155, S.O. 
              - Il decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca 16 marzo  2007,  «Determinazione  delle  classi  di
          laurea magistrale», e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          9 luglio 2007, n. 157, S.O. 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  del  9  luglio   2009,
          «Equiparazioni   tra   diplomi   di   lauree   di   vecchio
          ordinamento,  lauree  specialistiche  (LS)  ex  decreto  n.
          509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto  n.  270/2004,
          ai fini della  partecipazione  ai  pubblici  concorsi»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, n. 233. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  7  maggio
          2008,   recante   «Recepimento    dell'accordo    sindacale
          integrativo per il  personale  direttivo  e  dirigente  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2008, n. 168, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 260 del decreto legislativo 13
          ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 64 del decreto  legislativo  7
          marzo 2005, n. 82, si vedano le note alle premesse.