Art. 3 
 
                           Prove di esame 
 
  1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da  una
prova orale. La prova scritta consiste nella stesura, senza l'ausilio
di strumenti informatici, di un elaborato nelle materie  indicate  al
comma 2. 
  2. La prova scritta verte sulle seguenti materie: 
    a) diritto amministrativo; 
    b) contabilita' di Stato. 
  3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano  riportato
nella  prova  scritta   una   votazione   non   inferiore   a   21/30
(ventuno/trentesimi). 
  4. La prova orale verte, oltre che sulle materie di cui al comma 2,
sulle seguenti materie: 
    a) diritto costituzionale; 
    b) elementi di diritto dell'Unione europea; 
    c)  ordinamento  del  Ministero  dell'interno,  con   particolare
riferimento al Dipartimento, anche con riguardo  all'ordinamento  del
personale del Corpo nazionale. 
  5. La prova orale si intende superata se il candidato  ottiene  una
votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).