Art. 4 Titoli e anzianita' di servizio 1. La commissione esaminatrice valuta, in base alle categorie e ai punteggi indicati nel presente articolo, i seguenti titoli: titoli di studio, abilitazioni professionali, corsi di formazione e aggiornamento professionale, pubblicazioni e lavori originali; valuta, altresi', secondo i punteggi di cui al comma 7, l'anzianita' di effettivo servizio. 2. I titoli di studio ammessi a valutazione, con i relativi punteggi, sono: a) lauree universitarie: punti 1,00; b) lauree magistrali: punti 1,50; c) master universitario di I livello: punti 0,30; d) master universitario di II livello: punti 0,50; e) diploma di specializzazione conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle universita': punti 0,75; f) dottorato di ricerca: punti 1,00. 3. Sono valutabili, fra le classi di laurea magistrale, esclusivamente i titoli di studio diversi da quello considerato ai fini dell'inquadramento nel ruolo di appartenenza. I punteggi dei titoli di studio di cui al comma 2 sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b) afferenti al medesimo corso di laurea. Il punteggio complessivo attribuibile ai titoli di studio e' pari ad un massimo di punti 2,50. 4. Sono ammesse a valutazione le abilitazioni professionali correlate alle lauree magistrali previste dall'articolo 155, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per l'accesso al ruolo dei direttivi logistico-gestionali e a quelle previste dal previgente ordinamento per l'accesso al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori, con l'attribuzione di un punteggio pari a 1,00; qualora il candidato sia in possesso di piu' abilitazioni, il punteggio massimo attribuibile e' pari a 1,50. 5. Sono ammessi a valutazione i corsi di formazione e aggiornamento professionale, frequentati con profitto, ciascuno dei quali di durata non inferiore a trentasei ore, autorizzati dall'amministrazione. Il punteggio da attribuire e' correlato alla durata del corso ed e' pari a 0,20 punti per ciascun periodo di trentasei ore, fino al raggiungimento di un punteggio massimo complessivo per i corsi di cui al presente comma, pari a punti 2,00. Nel caso in cui il numero delle ore complessive del corso non corrisponda a un multiplo esatto di trentasei, il punteggio da attribuire al corso e' calcolato per difetto. Non sono valutabili i corsi di formazione obbligatoria per l'ingresso e quelli per la progressione in carriera. 6. Sono ammessi a valutazione i lavori originali elaborati per l'amministrazione e le pubblicazioni scientifiche fino ad un massimo di punti 1,50. Per lavoro originale si intende quello che il dipendente abbia svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o su incarico conferitogli dall'amministrazione e che verta su questioni di particolare rilievo determinando un concreto vantaggio per l'amministrazione. Le pubblicazioni scientifiche valutabili sono quelle edite in formato cartaceo o digitale, relative a discipline attinenti all'attivita' ed ai servizi propri dell'amministrazione, contenute in una rivista di carattere scientifico debitamente autorizzata ovvero riconducibili a un editore. Nel caso di lavori originali o pubblicazioni predisposti da coautori, ove non risulti individuabile il singolo contributo, il punteggio viene ripartito nel seguente modo: diviso per due nel caso di due autori, diviso per tre nel caso di tre o piu' autori. Per ciascun lavoro originale o pubblicazione possono essere attribuiti fino a punti 0,15. 7. Ad ogni anno di effettivo servizio prestato nell'amministrazione nel ruolo direttivo ovvero nel ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori del previgente ordinamento sono attribuiti 0,50 punti; i punti sono cumulabili fino a un massimo di punti 2,50. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni. Non e' computata l'anzianita' minima necessaria quale requisito per la partecipazione al concorso. 8. Sono valutabili esclusivamente i titoli e l'anzianita' di effettivo servizio posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione. 9. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dell'elaborato.
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 155 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' il seguente: «Art. 155 (Accesso al ruolo dei direttivi logistico-gestionali). - 1. L'accesso alla qualifica di vice direttore logistico-gestionale avviene mediante concorso pubblico per esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facolta' di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) laurea magistrale a indirizzo giuridico ed economico, tra quelle indicate nel decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157, di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie a indirizzo giuridico ed economico conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; e) qualita' morali e di condotta previste dall'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione. 2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le classi di laurea magistrale ad indirizzo giuridico ed economico prescritte per l'ammissione al concorso di cui al comma 1. 3. Il 25 per cento dei posti messi a concorso e' riservato al personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, della laurea magistrale e degli altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti di eta'. E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Nella procedura e', altresi', prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore logistico-gestionale. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei. 4. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione. 5. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente. 6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove di esame, le categorie di titoli valutabili, a parita' di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.».