Art. 2 
 
                            Composizione 
 
  1. La  Commissione  e'  composta  da  venti  senatori  e  da  venti
deputati, nominati rispettivamente dal Presidente  del  Senato  della
Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione
al  numero  dei  componenti   dei   gruppi   parlamentari,   comunque
assicurando la presenza  di  un  rappresentante  per  ciascun  gruppo
esistente in  almeno  un  ramo  del  Parlamento.  I  componenti  sono
nominati tenendo conto anche della specificita' dei compiti assegnati
alla Commissione. 
  2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente  della
Camera dei deputati convocano  la  Commissione,  entro  dieci  giorni
dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di
presidenza. 
  3.  L'ufficio  di  presidenza,  composto  dal  presidente,  da  due
vicepresidenti e da due segretari, e'  eletto  dai  componenti  della
Commissione a scrutinio segreto. Per  l'elezione  del  presidente  e'
necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della  Commissione;
se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra  i
due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.  In  caso
di parita' di voti e' proclamato eletto o entra  in  ballottaggio  il
piu' anziano di eta'. 
  4. La Commissione elegge al proprio interno  due  vicepresidenti  e
due   segretari.   Per   l'elezione,   rispettivamente,    dei    due
vicepresidenti  e  dei  due  segretari,  ciascun   componente   della
Commissione scrive sulla propria scheda un  solo  nome.  Sono  eletti
coloro che hanno ottenuto il maggior  numero  di  voti.  In  caso  di
parita' di voti si procede ai sensi del comma 3. 
  5. Le disposizioni dei commi 3  e  4  si  applicano  anche  per  le
elezioni suppletive.