Art. 2
Composizione
1. La Commissione e' composta da venti senatori e da venti
deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della
Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione
al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque
assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo
esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono
nominati tenendo conto anche della specificita' dei compiti assegnati
alla Commissione.
2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della
Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni
dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di
presidenza.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due
vicepresidenti e da due segretari, e' eletto dai componenti della
Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente e'
necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione;
se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i
due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso
di parita' di voti e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il
piu' anziano di eta'.
4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e
due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due
vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della
Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti
coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di
parita' di voti si procede ai sensi del comma 3.
5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le
elezioni suppletive.