Art. 3 
 
                             Competenze 
 
  1. La Commissione ha il compito di: 
    a) verificare lo stato e l'andamento  degli  affidatari  e  delle
comunita'  di  tipo  familiare  che  accolgono  minori,  nonche'   le
condizioni effettive dei minori affidati  con  riferimento  anche  al
rispetto   del   principio   della   necessaria   temporaneita'   dei
provvedimenti di affidamento; 
    b) verificare il numero dei provvedimenti  emessi  dai  tribunali
per i minorenni ai sensi degli articoli 330, 332  e  333  del  codice
civile e dell'articolo 38 delle  disposizioni  per  l'attuazione  del
codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto  30
marzo 1942, n. 318, dalla data di entrata in vigore  della  legge  10
dicembre 2012, n. 219; 
    c) verificare le modalita' operative dei servizi sociali di primo
e secondo livello e il loro ruolo nel processo; 
    d) verificare l'esito  attuativo  dei  provvedimenti  emessi  dai
tribunali per i minorenni ai sensi degli articoli 330, 332 e 333  del
codice civile  e  del  citato  articolo  38  delle  disposizioni  per
l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, dalla data
di entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219; 
    e) verificare  l'effettiva  temporaneita'  dei  provvedimenti  di
affidamento; 
    f) verificare il rispetto  dei  requisiti  minimi  strutturali  e
organizzativi per le strutture di tipo familiare e  le  comunita'  di
accoglienza dei minori ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Ministro per la solidarieta' sociale 21 maggio 2001, n. 308,  nonche'
il rispetto degli standard minimi dei servizi e  dell'assistenza  che
in base alla disciplina statale e  regionale  devono  essere  forniti
dalle comunita' di tipo familiare che accolgono minori; 
    g) effettuare controlli, anche a  campione,  sull'utilizzo  delle
risorse  pubbliche  e  private  destinate  alle  comunita'  di   tipo
familiare che accolgono minori e valutare  la  congruita'  dei  costi
anche con riferimento alle differenze di carattere territoriale; 
    h) valutare se  nella  legislazione  vigente  sia  effettivamente
garantito il diritto del minore a crescere ed  essere  educato  nella
propria  famiglia  e  rispettato  il  principio  in  base  al   quale
l'allontanamento del minore dalla famiglia di origine deve costituire
un rimedio residuale e che in ogni caso esso non puo' essere disposto
per ragioni connesse esclusivamente alle condizioni di indigenza  dei
genitori o del genitore esercente la responsabilita' genitoriale; 
    i) verificare il rispetto della circolare n. 18/VA/2018, adottata
con delibera  dell'11  luglio  2018  del  Consiglio  superiore  della
magistratura, nonche' di quanto disposto  ai  sensi  dell'articolo  8
della  presente  legge,  con  particolare  riguardo  al  divieto   di
esercizio delle funzioni di giudice onorario minorile per coloro  che
rivestono cariche rappresentative in strutture ove vengono inseriti i
minori da parte  dell'autorita'  giudiziaria,  che  partecipano  alla
gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a  favore
di esse attivita' professionale anche a titolo gratuito o  che  fanno
parte degli organi sociali di societa' che le gestiscono. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo degli articoli 330, 332 e 333 del
          codice civile: 
                «Art.   330    (Decadenza    dalla    responsabilita'
          genitoriale sui figli). - Il giudice  puo'  pronunziare  la
          decadenza  dalla  responsabilita'  genitoriale  quando   il
          genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa
          dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. 
                In tale caso,  per  gravi  motivi,  il  giudice  puo'
          ordinare  l'allontanamento  del  figlio   dalla   residenza
          familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente
          che maltratta o abusa del minore.» 
                «Art.  332  (Reintegrazione   nella   responsabilita'
          genitoriale).  -  Il   giudice   puo'   reintegrare   nella
          responsabilita' genitoriale il genitore che ne e' decaduto,
          quando, cessate le ragioni per le  quali  la  decadenza  e'
          stata pronunciata, e' escluso ogni pericolo di  pregiudizio
          per il figlio.» 
                «Art. 333 (Condotta del genitore  pregiudizievole  ai
          figli). - Quando  la  condotta  di  uno  o  di  entrambi  i
          genitori non e'  tale  da  dare  luogo  alla  pronuncia  di
          decadenza  prevista  dall'art.  330,  ma  appare   comunque
          pregiudizievole  al  figlio,   il   giudice,   secondo   le
          circostanze, puo' adottare i  provvedimenti  convenienti  e
          puo' anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza
          familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente
          che maltratta o abusa del minore. 
                Tali  provvedimenti  sono  revocabili  in   qualsiasi
          momento.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 38 del regio decreto 30
          marzo 1942,  n.  318  (Disposizioni  per  l'attuazione  del
          codice civile e disposizioni transitorie): 
                «Art. 38. Sono di  competenza  del  tribunale  per  i
          minorenni i provvedimenti contemplati  dagli  articoli  84,
          90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice
          civile. Per  i  procedimenti  di  cui  all'art.  333  resta
          esclusa  la  competenza  del  tribunale  per  i   minorenni
          nell'ipotesi in cui sia in  corso,  tra  le  stesse  parti,
          giudizio di separazione o  divorzio  o  giudizio  ai  sensi
          dell'art. 316 del codice civile; in tale ipotesi per  tutta
          la  durata  del  processo  la  competenza,  anche   per   i
          provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel
          primo periodo, spetta al giudice ordinario. Sono, altresi',
          di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti
          contemplati dagli articoli 251 e 317-bis del codice civile. 
                Sono emessi dal tribunale ordinario  i  provvedimenti
          relativi  ai  minori  per  i  quali  non  e'  espressamente
          stabilita  la   competenza   di   una   diversa   autorita'
          giudiziaria. Nei procedimenti in materia di  affidamento  e
          di  mantenimento  dei  minori  si  applicano,   in   quanto
          compatibili, gli articoli 737  e  seguenti  del  codice  di
          procedura civile. 
                Fermo restando  quanto  previsto  per  le  azioni  di
          stato, il tribunale competente provvede  in  ogni  caso  in
          Camera di consiglio, sentito il  pubblico  ministero,  e  i
          provvedimenti emessi sono immediatamente  esecutivi,  salvo
          che   il   giudice   disponga   diversamente.   Quando   il
          provvedimento e' emesso dal tribunale per i  minorenni,  il
          reclamo si propone davanti alla sezione di Corte di appello
          per i minorenni.». 
              -  La  legge  10   dicembre   2012,   n.   219,   reca:
          «Disposizioni  in  materia  di  riconoscimento  dei   figli
          naturali». 
              - Il decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 308, reca:
          «Requisiti   minimi   strutturali   e   organizzativi   per
          l'autorizzazione  all'esercizio   dei   servizi   e   delle
          strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a  norma
          dell'art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328». 
              - La circolare n. 18/VA/2018  del  Consiglio  superiore
          della magistratura, reca: «Criteri per la nomina e conferma
          dei giudici onorari minorili per il triennio 2020-2022».