Art. 3
Competenze
1. La Commissione ha il compito di:
a) verificare lo stato e l'andamento degli affidatari e delle
comunita' di tipo familiare che accolgono minori, nonche' le
condizioni effettive dei minori affidati con riferimento anche al
rispetto del principio della necessaria temporaneita' dei
provvedimenti di affidamento;
b) verificare il numero dei provvedimenti emessi dai tribunali
per i minorenni ai sensi degli articoli 330, 332 e 333 del codice
civile e dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del
codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30
marzo 1942, n. 318, dalla data di entrata in vigore della legge 10
dicembre 2012, n. 219;
c) verificare le modalita' operative dei servizi sociali di primo
e secondo livello e il loro ruolo nel processo;
d) verificare l'esito attuativo dei provvedimenti emessi dai
tribunali per i minorenni ai sensi degli articoli 330, 332 e 333 del
codice civile e del citato articolo 38 delle disposizioni per
l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, dalla data
di entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219;
e) verificare l'effettiva temporaneita' dei provvedimenti di
affidamento;
f) verificare il rispetto dei requisiti minimi strutturali e
organizzativi per le strutture di tipo familiare e le comunita' di
accoglienza dei minori ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Ministro per la solidarieta' sociale 21 maggio 2001, n. 308, nonche'
il rispetto degli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che
in base alla disciplina statale e regionale devono essere forniti
dalle comunita' di tipo familiare che accolgono minori;
g) effettuare controlli, anche a campione, sull'utilizzo delle
risorse pubbliche e private destinate alle comunita' di tipo
familiare che accolgono minori e valutare la congruita' dei costi
anche con riferimento alle differenze di carattere territoriale;
h) valutare se nella legislazione vigente sia effettivamente
garantito il diritto del minore a crescere ed essere educato nella
propria famiglia e rispettato il principio in base al quale
l'allontanamento del minore dalla famiglia di origine deve costituire
un rimedio residuale e che in ogni caso esso non puo' essere disposto
per ragioni connesse esclusivamente alle condizioni di indigenza dei
genitori o del genitore esercente la responsabilita' genitoriale;
i) verificare il rispetto della circolare n. 18/VA/2018, adottata
con delibera dell'11 luglio 2018 del Consiglio superiore della
magistratura, nonche' di quanto disposto ai sensi dell'articolo 8
della presente legge, con particolare riguardo al divieto di
esercizio delle funzioni di giudice onorario minorile per coloro che
rivestono cariche rappresentative in strutture ove vengono inseriti i
minori da parte dell'autorita' giudiziaria, che partecipano alla
gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore
di esse attivita' professionale anche a titolo gratuito o che fanno
parte degli organi sociali di societa' che le gestiscono.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 330, 332 e 333 del
codice civile:
«Art. 330 (Decadenza dalla responsabilita'
genitoriale sui figli). - Il giudice puo' pronunziare la
decadenza dalla responsabilita' genitoriale quando il
genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa
dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.
In tale caso, per gravi motivi, il giudice puo'
ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza
familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente
che maltratta o abusa del minore.»
«Art. 332 (Reintegrazione nella responsabilita'
genitoriale). - Il giudice puo' reintegrare nella
responsabilita' genitoriale il genitore che ne e' decaduto,
quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza e'
stata pronunciata, e' escluso ogni pericolo di pregiudizio
per il figlio.»
«Art. 333 (Condotta del genitore pregiudizievole ai
figli). - Quando la condotta di uno o di entrambi i
genitori non e' tale da dare luogo alla pronuncia di
decadenza prevista dall'art. 330, ma appare comunque
pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le
circostanze, puo' adottare i provvedimenti convenienti e
puo' anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza
familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente
che maltratta o abusa del minore.
Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi
momento.».
- Si riporta il testo dell'art. 38 del regio decreto 30
marzo 1942, n. 318 (Disposizioni per l'attuazione del
codice civile e disposizioni transitorie):
«Art. 38. Sono di competenza del tribunale per i
minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84,
90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice
civile. Per i procedimenti di cui all'art. 333 resta
esclusa la competenza del tribunale per i minorenni
nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti,
giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi
dell'art. 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta
la durata del processo la competenza, anche per i
provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel
primo periodo, spetta al giudice ordinario. Sono, altresi',
di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti
contemplati dagli articoli 251 e 317-bis del codice civile.
Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti
relativi ai minori per i quali non e' espressamente
stabilita la competenza di una diversa autorita'
giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e
di mantenimento dei minori si applicano, in quanto
compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile.
Fermo restando quanto previsto per le azioni di
stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in
Camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i
provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo
che il giudice disponga diversamente. Quando il
provvedimento e' emesso dal tribunale per i minorenni, il
reclamo si propone davanti alla sezione di Corte di appello
per i minorenni.».
- La legge 10 dicembre 2012, n. 219, reca:
«Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli
naturali».
- Il decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 308, reca:
«Requisiti minimi strutturali e organizzativi per
l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle
strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma
dell'art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328».
- La circolare n. 18/VA/2018 del Consiglio superiore
della magistratura, reca: «Criteri per la nomina e conferma
dei giudici onorari minorili per il triennio 2020-2022».