Art. 4
Attivita' di indagine
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le medesime limitazioni dell'autorita' giudiziaria.
2. Ferme restando le competenze dell'autorita' giudiziaria, per le
audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le
disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
3. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di
sua competenza, non puo' essere opposto il segreto d'ufficio ne' il
segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il
segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3
agosto 2007, n. 124.
4. Qualora gli atti o i documenti attinenti all'oggetto
dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da
parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto
segreto non puo' essere opposto alla Commissione.
5. La Commissione non puo' adottare provvedimenti che restringano
la liberta' e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra
forma di comunicazione, nonche' la liberta' personale, fatto salvo
l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di
procedura penale.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 366 e 372 del
codice penale:
«Art. 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti). -
Chiunque, nominato dall'autorita' giudiziaria perito,
interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro
dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti
l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo
ufficio, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con
la multa da euro 30 a euro 516.
Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi
all'autorita' giudiziaria per adempiere ad alcuna delle
predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalita',
ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di
assumere o di adempiere le funzioni medesime.
Le disposizioni precedenti si applicano alla persona
chiamata a deporre come testimonio dinanzi all'autorita'
giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare
una funzione giudiziaria.
Se il colpevole e' un perito o un interprete, la
condanna importa l'interdizione dalla professione o
dall'arte.»
«Art. 372 (Falsa testimonianza). - Chiunque,
deponendo come testimone innanzi all'autorita' giudiziaria
o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega
il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa
intorno ai fatti sui quali e' interrogato, e' punito con la
reclusione da due a sei anni.».
- La legge 3 agosto 2007, n. 124, reca: «Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova
disciplina del segreto».
- Si riporta il testo dell'art. 133 del codice di
procedura penale:
«Art. 133 (Accompagnamento coattivo di altre
persone). - 1. Se il testimone, il perito, la persona
sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato, il
consulente tecnico, l'interprete o il custode di cose
sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono
senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo,
giorno e ora stabiliti, il giudice puo' ordinarne
l'accompagnamento coattivo e puo' altresi' condannarli, con
ordinanza, a pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a
favore della cassa delle ammende nonche' alle spese alle
quali la mancata comparizione ha dato causa.
2. Si applicano le disposizioni dell'art. 132.».