Art. 4 
 
                        Attivita' di indagine 
 
  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le medesime limitazioni dell'autorita' giudiziaria. 
  2. Ferme restando le competenze dell'autorita' giudiziaria, per  le
audizioni a testimonianza davanti alla Commissione  si  applicano  le
disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale. 
  3. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto  delle  indagini  di
sua competenza, non puo' essere opposto il segreto d'ufficio  ne'  il
segreto professionale o  quello  bancario,  fatta  eccezione  per  il
segreto tra difensore e parte processuale  nell'ambito  del  mandato.
Per il segreto di Stato si applica  quanto  previsto  dalla  legge  3
agosto 2007, n. 124. 
  4.  Qualora  gli  atti  o   i   documenti   attinenti   all'oggetto
dell'inchiesta siano stati assoggettati al  vincolo  del  segreto  da
parte delle competenti Commissioni parlamentari di  inchiesta,  detto
segreto non puo' essere opposto alla Commissione. 
  5. La Commissione non puo' adottare provvedimenti  che  restringano
la liberta' e la segretezza della  corrispondenza  e  di  ogni  altra
forma di comunicazione, nonche' la liberta'  personale,  fatto  salvo
l'accompagnamento coattivo di cui  all'articolo  133  del  codice  di
procedura penale. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  366  e  372  del
          codice penale: 
                «Art. 366 (Rifiuto di uffici  legalmente  dovuti).  -
          Chiunque,  nominato  dall'autorita'   giudiziaria   perito,
          interprete, ovvero custode di cose sottoposte  a  sequestro
          dal  giudice  penale,   ottiene   con   mezzi   fraudolenti
          l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il  suo
          ufficio, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o  con
          la multa da euro 30 a euro 516. 
                Le stesse pene si applicano a chi,  chiamato  dinanzi
          all'autorita' giudiziaria per  adempiere  ad  alcuna  delle
          predette funzioni, rifiuta di dare le proprie  generalita',
          ovvero di  prestare  il  giuramento  richiesto,  ovvero  di
          assumere o di adempiere le funzioni medesime. 
                Le disposizioni precedenti si applicano alla  persona
          chiamata a deporre come  testimonio  dinanzi  all'autorita'
          giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad  esercitare
          una funzione giudiziaria. 
                Se il colpevole e' un  perito  o  un  interprete,  la
          condanna  importa  l'interdizione   dalla   professione   o
          dall'arte.» 
                «Art.  372   (Falsa   testimonianza).   -   Chiunque,
          deponendo come testimone innanzi all'autorita'  giudiziaria
          o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega
          il vero, ovvero tace, in tutto o  in  parte,  cio'  che  sa
          intorno ai fatti sui quali e' interrogato, e' punito con la
          reclusione da due a sei anni.». 
              - La legge 3 agosto 2007, n.  124,  reca:  «Sistema  di
          informazione per la  sicurezza  della  Repubblica  e  nuova
          disciplina del segreto». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  133  del  codice  di
          procedura penale: 
                «Art.  133   (Accompagnamento   coattivo   di   altre
          persone). - 1. Se  il  testimone,  il  perito,  la  persona
          sottoposta all'esame del perito diversa  dall'imputato,  il
          consulente tecnico,  l'interprete  o  il  custode  di  cose
          sequestrate,  regolarmente  citati  o  convocati,  omettono
          senza un legittimo  impedimento  di  comparire  nel  luogo,
          giorno  e  ora  stabiliti,  il   giudice   puo'   ordinarne
          l'accompagnamento coattivo e puo' altresi' condannarli, con
          ordinanza, a pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a
          favore della cassa delle ammende nonche'  alle  spese  alle
          quali la mancata comparizione ha dato causa. 
                2. Si applicano le disposizioni dell'art. 132.».