Art. 5
Acquisizione di atti e documenti
1. La Commissione puo' ottenere copie di atti e documenti relativi
a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o
altri organi inquirenti nonche' copie di atti e documenti relativi a
indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. La
Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino
a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da
segreto. L'autorita' giudiziaria provvede tempestivamente e puo'
ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con
decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto
ha efficacia per sei mesi e puo' essere rinnovato. Quando tali
ragioni vengono meno, l'autorita' giudiziaria provvede
tempestivamente a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non puo'
essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini
preliminari.