Art. 5 
 
                  Acquisizione di atti e documenti 
 
  1. La Commissione puo' ottenere copie di atti e documenti  relativi
a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria  o
altri organi inquirenti nonche' copie di atti e documenti relativi  a
indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal  segreto.  La
Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza  fino
a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano  coperti  da
segreto. L'autorita'  giudiziaria  provvede  tempestivamente  e  puo'
ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti  con
decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria.  Il  decreto
ha efficacia per sei  mesi  e  puo'  essere  rinnovato.  Quando  tali
ragioni    vengono    meno,    l'autorita'    giudiziaria    provvede
tempestivamente a trasmettere quanto richiesto. Il decreto  non  puo'
essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura  delle  indagini
preliminari.