Art. 7
Organizzazione interna
1. L'attivita' e il funzionamento della Commissione sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione
stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente puo' proporre
modifiche al regolamento.
2. La Commissione puo' organizzare i propri lavori anche attraverso
uno o piu' comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al
comma 1.
3. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la
Commissione medesima disponga diversamente. Tutte le volte che lo
ritenga opportuno, la Commissione puo' riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti e di
ufficiali di polizia giudiziaria, nonche' di magistrati collocati
fuori ruolo, e puo' avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga
necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello
Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a
cio' deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno
di cui al comma 1 e' stabilito il numero massimo di collaborazioni di
cui puo' avvalersi la Commissione.
5. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di
personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai
Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite
nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2019 e di 150.000 euro
per ciascuno degli anni successivi e sono poste per meta' a carico
del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta' a carico
del bilancio interno della Camera dei deputati.