Art. 7 
 
                       Organizzazione interna 
 
  1.  L'attivita'  e  il   funzionamento   della   Commissione   sono
disciplinati da un regolamento interno  approvato  dalla  Commissione
stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente puo' proporre
modifiche al regolamento. 
  2. La Commissione puo' organizzare i propri lavori anche attraverso
uno o piu' comitati, costituiti secondo  il  regolamento  di  cui  al
comma 1. 
  3. Le  sedute  della  Commissione  sono  pubbliche,  salvo  che  la
Commissione medesima disponga diversamente. Tutte  le  volte  che  lo
ritenga opportuno, la Commissione puo' riunirsi in seduta segreta. 
  4.  La  Commissione  puo'  avvalersi  dell'opera  di  agenti  e  di
ufficiali di polizia giudiziaria,  nonche'  di  magistrati  collocati
fuori ruolo, e puo' avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga
necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione  dello
Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a
cio' deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento  interno
di cui al comma 1 e' stabilito il numero massimo di collaborazioni di
cui puo' avvalersi la Commissione. 
  5. Per lo svolgimento dei suoi compiti la  Commissione  fruisce  di
personale, locali e strumenti  operativi  messi  a  disposizione  dai
Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro. 
  6. Le spese per il funzionamento della Commissione  sono  stabilite
nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2019 e di  150.000  euro
per ciascuno degli anni successivi e sono poste per  meta'  a  carico
del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta' a carico
del bilancio interno della Camera dei deputati.