Art. 2 
 
             Soggetti che esercitano funzioni essenziali 
                        e servizi essenziali 
 
  1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera a),
del decreto-legge: 
    a) un soggetto esercita una funzione essenziale dello  Stato,  di
seguito funzione essenziale, laddove  l'ordinamento  gli  attribuisca
compiti rivolti ad assicurare la continuita' dell'azione di Governo e
degli Organi costituzionali, la sicurezza interna  ed  esterna  e  la
difesa dello Stato,  le  relazioni  internazionali,  la  sicurezza  e
l'ordine   pubblico,   l'amministrazione    della    giustizia,    la
funzionalita' dei sistemi economico e finanziario e dei trasporti; 
    b) un soggetto, pubblico o privato, presta un servizio essenziale
per  il  mantenimento  di  attivita'  civili,  sociali  o  economiche
fondamentali per gli  interessi  dello  Stato,  di  seguito  servizio
essenziale,  laddove   ponga   in   essere:   attivita'   strumentali
all'esercizio  di  funzioni   essenziali   dello   Stato;   attivita'
necessarie per l'esercizio e il godimento dei  diritti  fondamentali;
attivita' necessarie per la continuita'  degli  approvvigionamenti  e
l'efficienza delle infrastrutture e  della  logistica;  attivita'  di
ricerca e  attivita'  relative  alle  realta'  produttive  nel  campo
dell'alta tecnologia e in ogni altro settore, ove presentino  rilievo
economico e sociale, anche  ai  fini  della  garanzia  dell'autonomia
strategica nazionale,  della  competitivita'  e  dello  sviluppo  del
sistema economico nazionale. 
  2. Gli  Organi  costituzionali,  ove  intendano  adottare,  per  le
proprie reti e i propri sistemi informativi  e  servizi  informatici,
misure di sicurezza analoghe a  quelle  previste  dal  decreto-legge,
possono  concludere  per  tali  finalita'  appositi  accordi  con  il
Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il riferimento dell'art. 1 del  decreto-legge  21
          settembre 2019,  n.  105,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, si  veda  nelle  note
          alle premesse.