Art. 2 Soggetti che esercitano funzioni essenziali e servizi essenziali 1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge: a) un soggetto esercita una funzione essenziale dello Stato, di seguito funzione essenziale, laddove l'ordinamento gli attribuisca compiti rivolti ad assicurare la continuita' dell'azione di Governo e degli Organi costituzionali, la sicurezza interna ed esterna e la difesa dello Stato, le relazioni internazionali, la sicurezza e l'ordine pubblico, l'amministrazione della giustizia, la funzionalita' dei sistemi economico e finanziario e dei trasporti; b) un soggetto, pubblico o privato, presta un servizio essenziale per il mantenimento di attivita' civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato, di seguito servizio essenziale, laddove ponga in essere: attivita' strumentali all'esercizio di funzioni essenziali dello Stato; attivita' necessarie per l'esercizio e il godimento dei diritti fondamentali; attivita' necessarie per la continuita' degli approvvigionamenti e l'efficienza delle infrastrutture e della logistica; attivita' di ricerca e attivita' relative alle realta' produttive nel campo dell'alta tecnologia e in ogni altro settore, ove presentino rilievo economico e sociale, anche ai fini della garanzia dell'autonomia strategica nazionale, della competitivita' e dello sviluppo del sistema economico nazionale. 2. Gli Organi costituzionali, ove intendano adottare, per le proprie reti e i propri sistemi informativi e servizi informatici, misure di sicurezza analoghe a quelle previste dal decreto-legge, possono concludere per tali finalita' appositi accordi con il Presidente del Consiglio dei ministri.
Note all'art. 2: - Per il riferimento dell'art. 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, si veda nelle note alle premesse.