Art. 3 Settori di attivita' 1. Ai fini dell'inclusione nel perimetro, sono oggetto di individuazione, in applicazione del criterio di gradualita' di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge, in via prioritaria, fatta salva l'estensione ad altri settori in sede di aggiornamento, i soggetti operanti nel settore governativo, concernente, nell'ambito delle attivita' dell'amministrazione dello Stato, le attivita' delle amministrazioni CISR, nonche' gli ulteriori soggetti, pubblici o privati, operanti nei seguenti settori di attivita', ove non ricompresi in quello governativo: a) interno; b) difesa; c) spazio e aerospazio; d) energia; e) telecomunicazioni; f) economia e finanza; g) trasporti; h) servizi digitali; i) tecnologie critiche, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019, con esclusione di quelle riferite ad altri settori di cui al presente articolo; l) enti previdenziali/lavoro. 2. All'espletamento delle attivita' di cui agli articoli 4 e 5 provvedono, per il settore governativo, le amministrazioni CISR, ciascuna nell'ambito di rispettiva competenza, e, per i settori di cui al comma 1, lettere da a) a l), le seguenti amministrazioni: a) per il settore interno, il Ministero dell'interno, nell'ambito delle attribuzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; b) per il settore difesa, il Ministero della difesa; c) per il settore spazio e aerospazio, la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi della legge 11 gennaio 2018, n. 7; d) per il settore energia, il Ministero dello sviluppo economico; e) per il settore telecomunicazioni, il Ministero dello sviluppo economico; f) per il settore economia e finanza, il Ministero dell'economia e delle finanze; g) per il settore trasporti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; h) per il settore servizi digitali, il Ministero dello sviluppo economico, in raccordo con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la innovazione tecnologica e la digitalizzazione; i) per il settore tecnologie critiche, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la innovazione tecnologica e la digitalizzazione, in raccordo con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'universita' e della ricerca; l) per il settore enti previdenziali/lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Note all'art. 3: - Per il riferimento dell'art. 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, si veda nelle note alle premesse. - Il regolamento (CE) 19 marzo 2019, n. 2019/452/UE (regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione), e' pubblicato nella G.U.U.E. 21 marzo 2019, n. L 79 I. - Per il riferimento del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta l'art. 14 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: «Art. 14 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico. 2. Il ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: a) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe e attivita' di collaborazione con gli enti locali; b) tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento delle forze di polizia; c) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale di governo sul territorio; d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo. d-bis) organizzazione e funzionamento delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione, con particolare riguardo alle politiche del personale dell'amministrazione civile e alla promozione e sviluppo delle relative attivita' formative nonche' alla gestione delle risorse strumentali e finanziarie del ministero. 3. Il ministero svolge attraverso il corpo nazionale dei vigili del fuoco anche gli altri compiti ad esso assegnati dalla normativa vigente. 4. Restano ferme le disposizioni della legge 1° aprile 1981, n. 121.». - La legge 11 gennaio 2018, n. 7 (Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 2018, n. 34.