Art. 3 
 
                        Settori di attivita' 
 
  1.  Ai  fini  dell'inclusione  nel  perimetro,  sono   oggetto   di
individuazione, in applicazione del criterio di  gradualita'  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge, in via prioritaria, fatta
salva l'estensione ad altri  settori  in  sede  di  aggiornamento,  i
soggetti operanti nel settore governativo,  concernente,  nell'ambito
delle attivita' dell'amministrazione dello Stato, le attivita'  delle
amministrazioni CISR, nonche'  gli  ulteriori  soggetti,  pubblici  o
privati,  operanti  nei  seguenti  settori  di  attivita',  ove   non
ricompresi in quello governativo: 
    a) interno; 
    b) difesa; 
    c) spazio e aerospazio; 
    d) energia; 
    e) telecomunicazioni; 
    f) economia e finanza; 
    g) trasporti; 
    h) servizi digitali; 
    i) tecnologie critiche,  di  cui  all'articolo  4,  paragrafo  1,
lettera b), del Regolamento (UE) 2019/452 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 19 marzo 2019, con esclusione di quelle riferite ad
altri settori di cui al presente articolo; 
    l) enti previdenziali/lavoro. 
  2. All'espletamento delle attivita' di cui  agli  articoli  4  e  5
provvedono, per il  settore  governativo,  le  amministrazioni  CISR,
ciascuna nell'ambito di rispettiva competenza, e, per  i  settori  di
cui al comma 1, lettere da a) a l), le seguenti amministrazioni: 
    a) per il settore interno, il Ministero dell'interno, nell'ambito
delle attribuzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo  30
luglio 1999, n. 300; 
    b) per il settore difesa, il Ministero della difesa; 
    c)  per  il  settore  spazio  e  aerospazio,  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, ai sensi della legge 11 gennaio 2018, n. 7; 
    d) per il settore energia, il Ministero dello sviluppo economico; 
    e) per il settore telecomunicazioni, il Ministero dello  sviluppo
economico; 
    f) per il settore economia e finanza, il Ministero  dell'economia
e delle finanze; 
    g) per il settore trasporti, il Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti; 
    h) per il settore servizi digitali, il Ministero  dello  sviluppo
economico,  in  raccordo  con  la  struttura  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri competente per la innovazione tecnologica e la
digitalizzazione; 
    i)  per  il  settore  tecnologie  critiche,  la  struttura  della
Presidenza del Consiglio dei ministri competente per  la  innovazione
tecnologica e la digitalizzazione, in raccordo con il Ministero dello
sviluppo economico  e  con  il  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca; 
    l) per il settore enti  previdenziali/lavoro,  il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il riferimento dell'art. 1 del  decreto-legge  21
          settembre 2019,  n.  105,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, si  veda  nelle  note
          alle premesse. 
              - Il regolamento (CE) 19  marzo  2019,  n.  2019/452/UE
          (regolamento del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  che
          istituisce un quadro per il  controllo  degli  investimenti
          esteri diretti nell'Unione), e' pubblicato  nella  G.U.U.E.
          21 marzo 2019, n. L 79 I. 
              - Per il riferimento del decreto legislativo 30  luglio
          1999, n. 300, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta l'art. 14 del citato  decreto  legislativo
          30 luglio 1999, n. 300: 
              «Art. 14 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero dell'interno
          sono attribuite le funzioni  e  i  compiti  spettanti  allo
          Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e
          del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni
          statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine  e
          della  sicurezza  pubblica,  difesa  civile,  politiche  di
          protezione  civile  e   prevenzione   incendi,   salve   le
          specifiche  competenze  in  materia  del   Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri,  tutela   dei   diritti   civili,
          cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico. 
              2. Il ministero svolge in particolare le funzioni  e  i
          compiti  di   spettanza   statale   nelle   seguenti   aree
          funzionali: 
                a) garanzia della regolare costituzione degli  organi
          elettivi  degli  enti  locali  e  del  loro  funzionamento,
          finanza locale, servizi elettorali, vigilanza  sullo  stato
          civile e sull'anagrafe e attivita'  di  collaborazione  con
          gli enti locali; 
                b) tutela dell'ordine e della  sicurezza  pubblica  e
          coordinamento delle forze di polizia; 
                c) amministrazione generale e supporto dei compiti di
          rappresentanza generale di governo sul territorio; 
                d) tutela dei diritti  civili,  ivi  compresi  quelli
          delle confessioni religiose, di cittadinanza,  immigrazione
          e asilo. 
                d-bis) organizzazione e funzionamento delle strutture
          centrali   e    periferiche    dell'amministrazione,    con
          particolare   riguardo   alle   politiche   del   personale
          dell'amministrazione civile e alla  promozione  e  sviluppo
          delle relative attivita' formative  nonche'  alla  gestione
          delle risorse strumentali e finanziarie del ministero. 
              3. Il ministero svolge attraverso  il  corpo  nazionale
          dei vigili del  fuoco  anche  gli  altri  compiti  ad  esso
          assegnati dalla normativa vigente. 
              4. Restano ferme le disposizioni della legge 1°  aprile
          1981, n. 121.». 
              - La legge  11  gennaio  2018,  n.  7  (Misure  per  il
          coordinamento della  politica  spaziale  e  aerospaziale  e
          disposizioni    concernenti    l'organizzazione    e     il
          funzionamento   dell'Agenzia   spaziale    italiana),    e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10  febbraio  2018,  n.
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