Art. 3.
(Fondo per il sostegno delle associazioni e societa' sportive
dilettantistiche)
1. Al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e
societa' sportive dilettantistiche determinatasi in ragione delle
misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e' istituito nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo per il sostegno
delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Societa'
Sportive Dilettantistiche", con una dotazione di 50 milioni di euro
per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa, le cui risorse,
sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio
dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento per lo Sport.
2. Il Fondo di cui al comma 1 e' destinato all'adozione di misure
di sostegno e ripresa delle associazioni e societa' sportive
dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attivita'
istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione
delle attivita' sportive. I criteri di ripartizione delle risorse
cosi' stanziate sono stabiliti con provvedimento del Capo del
Dipartimento per lo Sport che dispone la loro erogazione.
3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi
dell'articolo 34.