Art. 3. 
 
(Fondo  per  il  sostegno  delle  associazioni  e  societa'  sportive
                          dilettantistiche) 
 
  1. Al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni  e
societa' sportive dilettantistiche  determinatasi  in  ragione  delle
misure  in  materia  di  contenimento   e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e' istituito nello  stato  di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo per il sostegno
delle  Associazioni  Sportive  Dilettantistiche  e   delle   Societa'
Sportive Dilettantistiche", con una dotazione di 50 milioni  di  euro
per l'anno 2020, che costituisce limite di  spesa,  le  cui  risorse,
sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento per lo Sport. 
  2. Il Fondo di cui al comma 1 e' destinato all'adozione  di  misure
di  sostegno  e  ripresa  delle  associazioni  e  societa'   sportive
dilettantistiche che hanno cessato o  ridotto  la  propria  attivita'
istituzionale a seguito  dei  provvedimenti  statali  di  sospensione
delle attivita' sportive. I criteri  di  ripartizione  delle  risorse
cosi'  stanziate  sono  stabiliti  con  provvedimento  del  Capo  del
Dipartimento per lo Sport che dispone la loro erogazione. 
  3. Agli oneri di cui al presente  articolo  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 34.