Art. 3. (Fondo per il sostegno delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche) 1. Al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Societa' Sportive Dilettantistiche", con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa, le cui risorse, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento per lo Sport. 2. Il Fondo di cui al comma 1 e' destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attivita' istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attivita' sportive. I criteri di ripartizione delle risorse cosi' stanziate sono stabiliti con provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport che dispone la loro erogazione. 3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.