Art. 4. 
 
(Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa) 
 
  1. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17  marzo  2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, le parole "per la durata di sei mesi a decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto"
sono sostituite  dalle  seguenti  "fino  al  31  dicembre  2020".  E'
inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento  immobiliare,
di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia  ad
oggetto l'abitazione  principale  del  debitore,  effettuata  dal  25
ottobre  2020  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di
conversione del presente decreto.