Art. 5. 
 
    (Misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura) 
 
  1. Il fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito dalla legge  24  aprile
2020, n.27, istituito nello stato di previsione del Ministero  per  i
beni e le attivita' culturali e per il turismo e' incrementato di 100
milioni di euro per l'anno 2020. 
  2. Il fondo di cui all'articolo 182  del  decreto-legge  19  maggio
2020 n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per  i
beni e le attivita' culturali e per il turismo,  e'  incrementato  di
400 milioni di euro per l'anno 2020. 
  3. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e'  incrementato
di 50 milioni di euro per l'anno 2020. 
  4. Limitatamente ai contratti di acquisto di titoli di accesso  per
spettacoli dal vivo, le disposizioni di cui all'articolo 88, commi  1
e  2  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano  anche
a decorrere dalla data di entra in vigore del decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio  2021
e i termini di cui al  medesimo  comma  2  decorrono  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  5. Agli oneri di cui dai commi 1, 2 e 3, pari a 550 milioni di euro
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34. 
  6. All'articolo 176 del  decreto  legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole "Per  il  periodo  di  imposta  2020  e'
riconosciuto" sono sostituite  dalle  seguenti:  "Per  i  periodi  di
imposta 2020 e 2021 e' riconosciuto, una sola volta," e le parole  "1
luglio al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1 luglio
2020 al 30 giugno 2021"; 
    b) dopo il comma 5, e' inserito il seguente "5-bis. Ai fini della
concessione dell'agevolazione sono prese in considerazione le domande
presentate  entro  il  31  dicembre  2020,   secondo   le   modalita'
applicative gia' definite ai sensi del comma 6". 
  7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 280 milioni di euro per
l'anno 2021 e a 122,5 milioni di euro per l'anno  2022,  si  provvede
quanto a 280 milioni per  l'anno  2021  ai  sensi  dell'articolo  34,
quanto a 50 milioni  di  euro  per  l'anno  2022  mediante  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 72,50 milioni di  euro  per
l'anno 2022 mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge
29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni,  dalla  legge
27 dicembre 2004, n. 307.