Art. 6. 
 
(Misure urgenti di sostegno  all'export  e  al  sistema  delle  fiere
                           internazionali) 
 
  1. Le disponibilita' del fondo  rotativo  di  cui  all'articolo  2,
comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n.  251,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono  incrementate
di 150 milioni di euro per l'anno 2020. 
  2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma  1,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' ulteriormente  incrementata  di
euro 200 milioni per l'anno  2020,  per  le  finalita'  di  cui  alla
lettera d) del medesimo comma. 
  3. All'articolo 91, del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 1,  primo  periodo,  dopo  la  parola  "capitali"  sono
aggiunte le seguenti: "nonche' delle imprese  aventi  come  attivita'
prevalente  l'organizzazione  di   eventi   fieristici   di   rilievo
internazionale"; 
  2) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A valere
sullo stanziamento di cui al  primo  periodo  e  nel  rispetto  delle
vigenti disposizioni in materia di aiuti  di  Stato,  possono  essere
concessi, per il tramite di Simest SpA, ai soggetti di cui  al  comma
1, contributi a fondo perduto commisurati ai  costi  fissi  sostenuti
dal 1 marzo 2020 e non coperti da utili, misure di  sostegno  erogate
da pubbliche amministrazioni o da  altre  fonti  di  ricavo,  secondo
termini, modalita' e condizioni stabiliti con delibera  del  Comitato
agevolazioni di  cui  all'articolo  1,  comma  270,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205. 
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a  350  milioni  di
euro, si provvede ai sensi dell'articolo 34.