Art. 7. 
 
(Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere  agricole,
                  della pesca e dell'acquacoltura) 
 
  1. Al  fine  di  sostenere  gli  operatori  dei  settori  economici
interessati dalle  misure  restrittive  introdotte  dal  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  del  24  ottobre  2020  per
contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", sono  riconosciuti,
in via straordinaria e urgente, nel limite complessivo di 100 milioni
di euro per l'anno 2020, contributi a fondo perduto  a  favore  delle
imprese   operanti   nelle   filiere   agricole,   della   pesca    e
dell'acquacoltura. 
  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto
dei limiti e delle  condizioni  previsti  dalla  Comunicazione  della
Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863  final  "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale  emergenza  del  COVID-19",  e  successive  modifiche  e
integrazioni. 
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari  e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente  dello  Stato,  Regioni  e  province
autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
definiti la platea dei beneficiari e  i  criteri  per  usufruire  dei
benefici.  All'attuazione  della  misura  provvede  l'Agenzia   delle
Entrate, secondo le modalita' previste dal medesimo decreto. 
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a  100  milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.