Art. 8.
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non
abitativo e affitto d'azienda)
1. Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di
cui all'Allegato 1 al presente decreto, indipendentemente dal volume
di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il
credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non
abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresi' con riferimento a
ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al
medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto
dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 259,2
milioni di euro per l'anno 2020 e in 86,4 milioni di euro per l'anno
2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai
sensi dell'articolo 34.