Art. 9. 
 
               (Cancellazione della seconda rata IMU) 
 
  1.  Ferme   restando   le   disposizioni   dell'articolo   78   del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in considerazione degli  effetti
connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per  l'anno  2020,
non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale  propria  (IMU)
di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della  legge  27  dicembre
2019, n. 160, concernente gli immobili e le  relative  pertinenze  in
cui  si  esercitano  le  attivita'  indicate  nella  tabella  di  cui
all'allegato 1 al presente  decreto,  a  condizione  che  i  relativi
proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate. 
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti
e delle condizioni previsti  dalla  Comunicazione  della  Commissione
europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro  temporaneo  per
le misure di aiuto di Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza del COVID-19», e successive modifiche. 
  3. Per il ristoro ai comuni  delle  minori  entrate  derivanti  dal
comma 1, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, e' incrementato di  101,6  milioni  di  euro  per
l'anno 2020. I decreti  di  cui  al  comma  5  dell'articolo  78  del
decreto-legge n. 104 del 2020 sono  adottati  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3 pari  a  121,3  milioni  di
euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.