IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020 e del  7  ottobre  2020  con  le  quali  e'  stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020 con la  quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
  Visto il decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
  Visto il decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; 
  Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  24
ottobre   2020   recante   Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 25 maggio  2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19»,   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure  urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» con il quale
sono state disposte restrizioni  all'esercizio  di  talune  attivita'
economiche al fine di contenere la  diffusione  del  virus  COVID-19,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  3
novembre  2020  recante   "Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 25 maggio  2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19»,   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure  urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020; 
  Considerata la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  introdurre
ulteriori misure a sostegno dei settori piu' direttamente interessati
dalle  misure  restrittive,  adottate  con  i  predetti  decreti  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre  2020  e  del  3
novembre  2020,  per  la   tutela   della   salute   in   connessione
all'emergenza epidemiologica da Covid-19; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 6 novembre 2020; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Rideterminazione del Contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1
  del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.  137  e  nuovo  contributo  a
  favore degli operatori dei centri commerciali 
 
  1. L'Allegato 1  al  decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.  137  e'
sostituito dall'Allegato 1 al  presente  decreto.  Il  Fondo  di  cui
all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e'
incrementato di 11,1 milioni di euro per l'anno 2020. 
  2. Per gli operatori dei settori economici individuati  dai  codici
ATECO 561030-gelaterie e pasticcerie, 561041-gelaterie e  pasticcerie
ambulanti,  563000-bar  e  altri  esercizi  simili  senza  cucina   e
551000-Alberghi, con domicilio fiscale o sede  operativa  nelle  aree
del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o
massima gravita' e da un livello di rischio alto, individuate con  le
ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli  articoli
2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  del  3
novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, il  contributo
a fondo perduto di cui all'articolo 1 del  decreto-legge  28  ottobre
2020, n. 137 e' aumentato di un ulteriore 50 per cento rispetto  alla
quota indicata nell'Allegato 1 al citato decreto. 
  3. E' abrogato il comma 2  dell'articolo  1  del  decreto-legge  28
ottobre 2020, n. 137. 
  4. Il contributo a fondo perduto di cui  al  presente  articolo  e'
riconosciuto nell'anno 2021 agli operatori  con  sede  operativa  nei
centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali  del
comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle  nuove  misure
restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
3 novembre 2020, nel limite di spesa  di  280  milioni  di  euro.  Il
contributo  viene   erogato   dall'Agenzia   delle   entrate   previa
presentazione  di  istanza  secondo  le  modalita'  disciplinate  dal
provvedimento del Direttore dell'Agenzia  delle  entrate  di  cui  al
comma 11 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 137 del 2020. 
  5. Fermo restando il limite di spesa di  cui  al  comma  4,  per  i
soggetti di cui al predetto  comma  4  che  svolgono  come  attivita'
prevalente una di quelle  riferite  ai  codici  ATECO  che  rientrano
nell'Allegato 1 al presente decreto, il contributo di cui al comma  4
e' determinato entro il 30 per cento del contributo a  fondo  perduto
di cui all'articolo 1 del decreto n. 137 del 2020. Per i soggetti  di
cui al comma 4 che svolgono come attivita' prevalente una  di  quelle
riferite ai  codici  ATECO  che  non  rientrano  nell'Allegato  1  al
presente decreto-legge, il contributo di cui al comma 4  spetta  alle
condizioni stabilite ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge
n. 137 del 2020 ed e' determinato entro il 30 per  cento  del  valore
calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa  e  dei
criteri  stabiliti  dai  commi  4,  5  e  6  dell'articolo   25   del
decreto-legge n. 34 del 2020. 
  6. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  valutati  in  508
milioni di euro per l'anno 2020 e pari a  280  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute  del
4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale,
n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede, per 458 milioni di euro per
l'anno 2020  e  280  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  ai  sensi
dell'articolo 31 e per 50 milioni di euro per l'anno  2020,  mediante
utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione
di cui al comma 3.