Art. 5 
 
                Cancellazione della seconda rata IMU 
 
  1.  Ferme   restando   le   disposizioni   dell'articolo   78   del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  13  ottobre  2020,  n.  126  e  dell'articolo   9   del
decreto-legge 28  ottobre  2020,  n.  137,  in  considerazione  degli
effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno
2020, non e' dovuta la seconda rata dell'imposta  municipale  propria
(IMU) di cui all'articolo 1, commi da  738  a  783,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, che deve essere versata entro il  16  dicembre
2020, concernente gli immobili e le relative  pertinenze  in  cui  si
esercitano  le  attivita'  riferite   ai   codici   ATECO   riportati
nell'Allegato 2 al presente decreto,  a  condizione  che  i  relativi
proprietari siano  anche  gestori  delle  attivita'  ivi  esercitate,
ubicati   nei   comuni   delle   aree   del   territorio   nazionale,
caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un livello di
rischio alto, individuate con ordinanze  del  Ministro  della  salute
adottate ai sensi dell'articolo 3  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020  e  dell'articolo  30  del
presente decreto. 
  2. Per il ristoro ai comuni  delle  minori  entrate  derivanti  dal
comma 1, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, e' incrementato  di  31,4  milioni  di  euro  per
l'anno 2020. I decreti  di  cui  al  comma  5  dell'articolo  78  del
decreto-legge n. 104 del 2020  e  al  comma  3  dell'articolo  9  del
decreto-legge n. 137 del 2020 sono  adottati  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 38,7  milioni
di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della
salute del 4 novembre  2020,  pubblicata  sulla  Gazzetta  Ufficiale,
Serie Generale, n. 276 del 5 novembre  2020,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 31.