Art. 5
Cancellazione della seconda rata IMU
1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dell'articolo 9 del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, in considerazione degli
effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno
2020, non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria
(IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, che deve essere versata entro il 16 dicembre
2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si
esercitano le attivita' riferite ai codici ATECO riportati
nell'Allegato 2 al presente decreto, a condizione che i relativi
proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate,
ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale,
caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un livello di
rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute
adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del
presente decreto.
2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal
comma 1, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, e' incrementato di 31,4 milioni di euro per
l'anno 2020. I decreti di cui al comma 5 dell'articolo 78 del
decreto-legge n. 104 del 2020 e al comma 3 dell'articolo 9 del
decreto-legge n. 137 del 2020 sono adottati entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 38,7 milioni
di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della
salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale,
Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 31.