Art. 6 
 
Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto  per
  i soggetti che applicano  gli  indici  sintetici  di  affidabilita'
  fiscale 
 
  1. Nei confronti dei soggetti che esercitano  attivita'  economiche
per  le  quali  sono  stati  approvati  gli   indici   sintetici   di
affidabilita' fiscale, individuati dall'articolo  98,  comma  1,  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, operanti nei  settori  economici
individuati nell'Allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
come sostituito dall'articolo 1, comma  1,  del  presente  decreto  e
nell'Allegato 2 al presente decreto, aventi domicilio fiscale o  sede
operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate  da  uno
scenario di massima  gravita'  e  da  un  livello  di  rischio  alto,
individuate con le ordinanze del Ministro della  salute  adottate  ai
sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto,
ovvero esercenti l'attivita' di gestione di ristoranti nelle aree del
territorio  nazionale  caratterizzate  da  uno  scenario  di  elevata
gravita' e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze
del Ministro della salute  adottate  ai  sensi  dell'articolo  2  del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020
e dell'articolo 30 del presente decreto, la proroga al 30 aprile 2021
del termine  relativo  al  versamento  della  seconda  o  unica  rata
dell'acconto delle imposte sui redditi e  dell'IRAP,  dovuto  per  il
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31  dicembre  2019,
prevista dall' articolo 98, comma 1, del decreto  legge  n.  104  del
2020, si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato  o
dei corrispettivi indicata nel comma 2 del medesimo articolo 98.  Non
si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente  articolo,  valutati  in  35,8
milioni di  euro  per  l'anno  2020,  conseguenti  all'ordinanza  del
Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla  Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai
sensi dell'articolo 31.