Art. 7 
 
                Sospensione dei versamenti tributari 
 
  1. Per i soggetti che esercitano le attivita' economiche sospese ai
sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o
sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per quelli
che esercitano le attivita' dei servizi  di  ristorazione  che  hanno
domicilio fiscale, sede  legale  o  sede  operativa  nelle  aree  del
territorio nazionale caratterizzate da  uno  scenario  di  elevata  o
massima gravita' e da un livello di rischio alto individuate  con  le
ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli  articoli
2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  del  3
novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, nonche' per  i
soggetti che operano nei settori economici individuati  nell'Allegato
2  al   presente   decreto-legge,   ovvero   esercitano   l'attivita'
alberghiera, l'attivita' di agenzia  di  viaggio  o  quella  di  tour
operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa
nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di
massima gravita' e da un livello di rischio alto individuate  con  le
ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3  novembre
2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, sono sospesi i  termini
che scadono nel mese di novembre 2020 relativi: 
    a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di  cui  agli
articoli 23 e 24 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e alle  trattenute  relative  all'addizionale
regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualita'  di
sostituti  d'imposta.  Conseguentemente  sono  regolati  i   rapporti
finanziari per garantire la neutralita' finanziaria per lo Stato,  le
regioni e i comuni; 
    b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto. 
  2. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. 
  3. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza
applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro  il
16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo  di  quattro
rate mensili di pari importo, con  il  versamento  della  prima  rata
entro il 16 marzo 2021. 
  4. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  valutati  in  549
milioni di  euro  per  l'anno  2020,  conseguenti  all'ordinanza  del
Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla  Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai
sensi dell'articolo 31.