Art. 7
Sospensione dei versamenti tributari
1. Per i soggetti che esercitano le attivita' economiche sospese ai
sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o
sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per quelli
che esercitano le attivita' dei servizi di ristorazione che hanno
domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del
territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o
massima gravita' e da un livello di rischio alto individuate con le
ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli
2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3
novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, nonche' per i
soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato
2 al presente decreto-legge, ovvero esercitano l'attivita'
alberghiera, l'attivita' di agenzia di viaggio o quella di tour
operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa
nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di
massima gravita' e da un livello di rischio alto individuate con le
ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre
2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, sono sospesi i termini
che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:
a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli
articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale
regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualita' di
sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti
finanziari per garantire la neutralita' finanziaria per lo Stato, le
regioni e i comuni;
b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto.
2. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
3. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza
applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il
16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro
rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata
entro il 16 marzo 2021.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 549
milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del
Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai
sensi dell'articolo 31.