Art. 8
Disposizioni di adeguamento e di compatibilita' degli aiuti con le
disposizioni europee
1. Per la classificazione e l'aggiornamento delle aree del
territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o
massima gravita' e da un livello di rischio alto, si rinvia alle
ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo
30 del presente decreto.
2. Agli oneri derivanti dall'estensione delle misure di cui agli
articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14 in conseguenza delle eventuali
successive ordinanze del Ministero della salute, adottate ai sensi
dell'articolo 30 del presente decreto, si provvede nei limiti del
fondo allo scopo istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 340 milioni di
euro per l'anno 2020 e 70 milioni di euro per l'anno 2021.
3. Le risorse del fondo sono utilizzate anche per le eventuali
regolazioni contabili mediante versamento sulla contabilita' speciale
n. 1778, intestata: «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio». In
relazione alle maggiori esigenze derivanti dall'attuazione degli
articoli 5, 11, 13 e 14, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare nei limiti delle risorse disponibili del
fondo di cui al comma 1 le occorrenti variazioni di bilancio anche in
conto residui.
4. Le risorse del fondo non utilizzate alla fine dell'esercizio
finanziario 2020 sono conservate nel conto dei residui per essere
utilizzate per le medesime finalita' previste dal comma 1 anche negli
esercizi successivi.
5. Ai fini degli articoli 1 e 2, nel limite di spesa di 50 milioni
di euro per l'anno 2020, con uno o piu' decreti del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, possono essere individuati ulteriori codici ATECO, rispetto
a quelli riportati negli Allegati 1 e 2 al presente decreto, riferiti
a settori economici aventi diritto al contributo di cui all'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e all'articolo
2, comma 1, del presente decreto, a condizione che tali settori siano
stati gravemente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dai
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 e 3
novembre 2020.
6. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 si applicano
nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)
1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e
successive modificazioni.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi
dell'articolo 31.