Art. 8 
 
Disposizioni di adeguamento e di compatibilita' degli  aiuti  con  le
                        disposizioni europee 
 
  1.  Per  la  classificazione  e  l'aggiornamento  delle  aree   del
territorio nazionale, caratterizzate da uno  scenario  di  elevata  o
massima gravita' e da un livello di  rischio  alto,  si  rinvia  alle
ordinanze del Ministro della salute adottate ai  sensi  dell'articolo
30 del presente decreto. 
  2. Agli oneri derivanti dall'estensione delle misure  di  cui  agli
articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14 in conseguenza delle  eventuali
successive ordinanze del Ministero della salute,  adottate  ai  sensi
dell'articolo 30 del presente decreto, si  provvede  nei  limiti  del
fondo allo scopo istituito nello stato di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, con una dotazione di  340  milioni  di
euro per l'anno 2020 e 70 milioni di euro per l'anno 2021. 
  3. Le risorse del fondo sono  utilizzate  anche  per  le  eventuali
regolazioni contabili mediante versamento sulla contabilita' speciale
n. 1778, intestata: «Agenzia delle entrate - Fondi di  bilancio».  In
relazione alle  maggiori  esigenze  derivanti  dall'attuazione  degli
articoli 5, 11, 13 e 14, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare nei limiti  delle  risorse  disponibili  del
fondo di cui al comma 1 le occorrenti variazioni di bilancio anche in
conto residui. 
  4. Le risorse del fondo non  utilizzate  alla  fine  dell'esercizio
finanziario 2020 sono conservate nel conto  dei  residui  per  essere
utilizzate per le medesime finalita' previste dal comma 1 anche negli
esercizi successivi. 
  5. Ai fini degli articoli 1 e 2, nel limite di spesa di 50  milioni
di euro per l'anno 2020, con uno o piu' decreti  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, possono essere individuati ulteriori codici ATECO,  rispetto
a quelli riportati negli Allegati 1 e 2 al presente decreto, riferiti
a settori economici aventi diritto al contributo di cui  all'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e  all'articolo
2, comma 1, del presente decreto, a condizione che tali settori siano
stati gravemente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dai
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 e 3
novembre 2020. 
  6. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4 e  5  si  applicano
nel  rispetto  dei  limiti  e   delle   condizioni   previsti   dalla
Comunicazione della Commissione europea del  19  marzo  2020  C(2020)
1863 final «Quadro temporaneo per le  misure  di  aiuto  di  Stato  a
sostegno  dell'economia  nell'attuale  emergenza  del  COVID-19»,   e
successive modificazioni. 
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai  sensi
dell'articolo 31.