Art. 7 Disposizioni transitorie e finali 1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano per un periodo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Il Commissario ad acta invia al Ministro della salute e al Ministro dell'economia e delle finanze, ogni sei mesi, una relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al presente capo, anche con riferimento all'attivita' svolta dai Commissari straordinari di cui all'articolo 2. 3. In relazione ai compiti affidati al Commissario ad acta dal presente capo il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, puo' aggiornare il mandato commissariale assegnato con delibera del 19 luglio 2019 anche con riferimento al Commissario ad acta. 4. I direttori generali degli enti del servizio sanitario della regione Calabria, nonche' ogni ulteriore organo ordinario o straordinario, comunque denominato, preposto ad aziende o enti del servizio sanitario regionale, eventualmente nominati dalla medesima Regione successivamente al 3 novembre 2020, cessano dalle loro funzioni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla nomina dei commissari straordinari ai sensi dell'articolo 2, sono esercitati i poteri dei commissari straordinari, gia' nominati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e dei direttori generali confermati dal Commissario ad acta ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge, in carica alla data del 3 novembre 2020.