Art. 7 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente  capo  si  applicano  per  un
periodo di 24 mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  2. Il Commissario ad acta invia  al  Ministro  della  salute  e  al
Ministro dell'economia e delle finanze, ogni sei mesi, una  relazione
sullo stato di attuazione delle misure di cui al presente capo, anche
con riferimento all'attivita' svolta dai Commissari  straordinari  di
cui all'articolo 2. 
  3. In relazione ai compiti affidati  al  Commissario  ad  acta  dal
presente capo il Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  della
salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le  autonomie,
puo' aggiornare il mandato commissariale assegnato con  delibera  del
19 luglio 2019 anche con riferimento al Commissario ad acta. 
  4. I direttori generali degli enti  del  servizio  sanitario  della
regione  Calabria,  nonche'  ogni  ulteriore   organo   ordinario   o
straordinario, comunque denominato, preposto ad aziende  o  enti  del
servizio sanitario regionale, eventualmente nominati  dalla  medesima
Regione successivamente  al  3  novembre  2020,  cessano  dalle  loro
funzioni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto.  Fino
alla nomina dei commissari straordinari  ai  sensi  dell'articolo  2,
sono esercitati i poteri dei commissari straordinari,  gia'  nominati
ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n.  60,  e
dei direttori generali confermati dal Commissario ad  acta  ai  sensi
dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge, in carica alla data del 3
novembre 2020.