Art. 10 
 
                        Trattamento economico 
 
  1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione spetta un
trattamento economico omnicomprensivo, determinato con  la  modalita'
di cui all'articolo 14, comma 2, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, nel rispetto di quanto stabilito  dall'articolo  23-ter
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in  legge,  con
modificazioni, dall'articolo 1, comma  1,  della  legge  22  dicembre
2011, n. 214, nonche' dall'articolo 13 del  decreto-legge  24  aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno
2014, n. 89, e composto come segue: 
    a) per il Capo di gabinetto, in una voce retributiva  di  importo
non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale
dei dirigenti preposti agli uffici di livello  dirigenziale  generale
del Ministero incaricati ai sensi  dell'articolo  19,  comma  4,  del
decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e  in  un  emolumento
accessorio da fissare in un importo equivalente alla  misura  massima
del trattamento accessorio, ivi compresa l'indennita'  di  risultato,
spettante ai Capi dipartimento del Ministero; 
    b) per il Capo  dell'Ufficio  legislativo  e  per  il  Presidente
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance  di  cui
all'articolo 11, in una voce retributiva di importo non  superiore  a
quello massimo del trattamento economico fondamentale  dei  dirigenti
preposti ad uffici di livello dirigenziale  generale  del  Ministero,
incaricati  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma   4,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un emolumento  accessorio  da
fissare  in  un  importo  non  superiore  alla  misura  massima   del
trattamento  accessorio,  ivi  compresa  l'indennita'  di  risultato,
spettante ai dirigenti preposti ad  uffici  di  livello  dirigenziale
generale dello stesso Ministero; 
    c) per il Segretario particolare del Ministro, per il Capo  della
Segreteria del Ministro, per il Consigliere diplomatico, per il  Capo
della  Segreteria  tecnica  e  per  i  Capi  delle   segreterie   dei
Sottosegretari di Stato, in  una  voce  retributiva  di  importo  non
superiore alla misura massima del trattamento economico  fondamentale
dei dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale non generale
del Ministero e in un emolumento accessorio da fissare in un  importo
non  superiore  alla  misura  massima  del   trattamento   accessorio
spettante ai dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale non
generale del Ministero; 
    d) per il Capo dell'Ufficio stampa del Ministro e, ove  nominato,
per il Portavoce del Ministro, in un trattamento economico conforme a
quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i  giornalisti
con la qualifica di redattore capo. Il trattamento economico del Capo
dell'Ufficio stampa e' da intendersi unico e onnicomprensivo anche in
caso di attribuzione delle funzioni  di  Portavoce  del  Ministro  ai
sensi dell'articolo 6, comma 3. 
  2. Ai dirigenti di seconda fascia assegnati agli Uffici di  diretta
collaborazione e' corrisposta una retribuzione di posizione variabile
in misura equivalente  ai  valori  economici  massimi  attribuiti  ai
dirigenti della stessa fascia del  Ministero,  nonche'  un'indennita'
sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con  decreto
del Ministro, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze,  su
proposta del Capo di gabinetto, di importo pari  a  due  terzi  della
retribuzione di posizione complessiva. 
  3. Ai vice Capo di gabinetto e vice Capo  Ufficio  legislativo,  in
relazione alle responsabilita'  connesse  all'incarico,  puo'  essere
attribuita una indennita' avente natura  di  retribuzione  accessoria
nel limite complessivo di spesa, per tutte le  posizioni  attivabili,
di 86.000 euro annui, nel limite massimo pro capite  di  30.000  euro
annui,  al  lordo  degli  oneri  riflessi  a  carico  dello  Stato  e
dell'imposta regionale sulla attivita'  produttiva,  da  determinarsi
con decreto del Ministro. Nel caso dei vice Capo di gabinetto e  vice
Capo Ufficio legislativo appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la predetta indennita'
si somma a quella sostitutiva della retribuzione di risultato. 
  4. Al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici  di  diretta
collaborazione compreso nel contingente di cui all'articolo 9,  comma
1, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita'  e
di disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti quelli  stabiliti  in
via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche'  delle  conseguenti
ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta
un'indennita' accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli
istituti    retributivi    finalizzati    all'incentivazione    della
produttivita'  e  al  miglioramento   dei   servizi.   Il   personale
beneficiario della predetta indennita' e'  determinato  dal  Capo  di
gabinetto, sentiti i responsabili  degli  uffici  stessi.  La  misura
dell'indennita' e' determinata ai sensi dell'articolo  14,  comma  2,
del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  con  decreto  del
Ministro nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa. 
  5. Il trattamento economico del personale di  cui  all'articolo  9,
commi 3 e 4, e' determinato dal Ministro  all'atto  del  conferimento
dell'incarico, nel limite delle risorse  disponibili  negli  ordinari
stanziamenti di bilancio. Tale trattamento, comunque, non puo' essere
superiore   a   quello   corrisposto    al    personale    dipendente
dell'amministrazione che svolge  funzioni  equivalenti.  Il  relativo
onere grava sugli appositi stanziamenti  dello  stato  di  previsione
della spesa del Ministero, missione «Servizi istituzionali e generali
delle amministrazioni pubbliche», programma «Indirizzo politico».