Art. 2 
 
                  Uffici di diretta collaborazione 
 
  1. Gli Uffici di diretta collaborazione  esercitano  i  compiti  di
supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo  e
le strutture dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo  14,  comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  2. Sono Uffici di diretta collaborazione del Ministro: 
    a) l'Ufficio di gabinetto; 
    b) l'Ufficio legislativo; 
    c) l'Ufficio stampa; 
    d) la Segreteria del Ministro; 
    e) la Segreteria tecnica del Ministro; 
    f) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato. 
  3. Per lo svolgimento degli incarichi  istituzionali  delegati  dal
Ministro, i Sottosegretari di  Stato  si  avvalgono  dell'Ufficio  di
gabinetto, dell'Ufficio legislativo e del Consigliere diplomatico che
opera presso l'Ufficio di gabinetto. 
  4. I titolari degli Uffici di cui al  comma  2  sono  nominati  dal
Ministro, con proprio decreto, per  la  durata  massima  del  proprio
mandato e il relativo incarico  puo'  essere  revocato  in  qualsiasi
momento.