Art. 3 
 
                        Ufficio di gabinetto 
 
  1. Il Capo di gabinetto dirige e coordina  gli  Uffici  di  diretta
collaborazione del Ministro, riferendo al  medesimo,  e  assicura  il
raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attivita'  di
gestione dei Dipartimenti e delle direzioni  generali;  verifica  gli
atti da sottoporre alla firma del Ministro; cura  gli  affari  e  gli
atti  la  cui  conoscenza  e'  sottoposta  a  particolari  misure  di
sicurezza  e  cura  i  rapporti  con  l'Organismo   indipendente   di
valutazione della performance. Inoltre, avvalendosi degli  Uffici  di
diretta collaborazione di cui all'articolo 2, comma  2,  lettere  a),
b), d) ed e), assicura la  progettazione  da  parte  delle  strutture
competenti  di  progetti  strategici  in  relazione  alle   priorita'
politiche anche di rilievo europeo,  nonche'  il  monitoraggio  degli
obiettivi raggiunti da detti progetti. 
  2. Il Capo di gabinetto e'  nominato  dal  Ministro  tra  dirigenti
delle pubbliche amministrazioni, magistrati ordinari,  amministrativi
o  contabili,  avvocati  dello   Stato,   consiglieri   parlamentari,
professori universitari, nonche' tra soggetti,  anche  estranei  alla
pubblica amministrazione, in possesso delle capacita'  adeguate  alle
funzioni da svolgere e  dotati  di  elevata  professionalita',  avuto
riguardo ai titoli professionali,  culturali  e  scientifici  e  alle
esperienze maturate. 
  3. Il Capo di gabinetto puo' nominare  fino  a  tre  vice  Capi  di
gabinetto, di cui uno con funzioni vicarie. I vice Capi di  gabinetto
possono essere scelti tra dirigenti di seconda fascia appartenenti ai
ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, in servizio presso gli Uffici di  diretta  collaborazione  ai
sensi dell'articolo 9, comma 2, nonche', nel numero di  non  piu'  di
uno, tra i soggetti di cui all'articolo 9, commi 3 e 4. 
  4. L'Ufficio di gabinetto  supporta  il  Capo  di  gabinetto  nello
svolgimento delle proprie funzioni o di quelle delegate dal Ministro. 
  5. Nell'ambito  dell'Ufficio  di  gabinetto  opera  il  Consigliere
diplomatico del Ministro, scelto  tra  funzionari  appartenenti  alla
carriera  diplomatica,  di  grado  non  inferiore  a  consigliere  di
legazione,  che  assiste  il  Ministro  nelle  iniziative  in  ambito
internazionale ed europeo, in raccordo con i  competenti  uffici  del
Ministero.  Il  Consigliere  diplomatico  promuove  e   assicura   la
partecipazione  del  Ministro   agli   organismi   internazionali   e
dell'Unione  europea  e  cura  le   relazioni   internazionali,   con
particolare  riferimento  ai  negoziati  relativi  agli  accordi   di
cooperazione  nelle  materie   di   competenza   del   Ministero   in
collaborazione con l'Ufficio legislativo. 
  6. All'Ufficio di gabinetto e' assegnato un  dirigente  di  livello
dirigenziale generale, a supporto del Capo di gabinetto, con funzioni
di studio, ricerca, analisi e progettazione organizzativo-gestionale,
il cui incarico e' conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il riferimento relativo all'articolo 5, comma 3,  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  e'  riportato
          alle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 21 e  dell'articolo
          14 comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
          recante «Norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle
          dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche»,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106: 
                «Art.  21.  -  1.  Il  mancato  raggiungimento  degli
          obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di
          valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo  di
          attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in  materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni
          ovvero  l'inosservanza  delle   direttive   imputabili   al
          dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando
          l'eventuale   responsabilita'   disciplinare   secondo   la
          disciplina    contenuta    nel    contratto     collettivo,
          l'impossibilita'   di   rinnovo   dello   stesso   incarico
          dirigenziale.  In  relazione  alla   gravita'   dei   casi,
          l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e  nel
          rispetto  del  principio  del   contraddittorio,   revocare
          l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli
          di cui all'articolo 23  ovvero  recedere  dal  rapporto  di
          lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo. 
                1-bis. Al di fuori dei casi di cui  al  comma  1,  al
          dirigente nei confronti  del  quale  sia  stata  accertata,
          previa contestazione  e  nel  rispetto  del  principio  del
          contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e
          dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione
          del  dovere  di  vigilanza  sul  rispetto,  da  parte   del
          personale  assegnato  ai  propri  uffici,  degli   standard
          quantitativi e  qualitativi  fissati  dall'amministrazione,
          conformemente agli indirizzi deliberati  dalla  Commissione
          di  cui  all'articolo  13  del   decreto   legislativo   di
          attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in  materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle  pubbliche  amministrazioni,
          la retribuzione  di  risultato  e'  decurtata,  sentito  il
          Comitato dei garanti,  in  relazione  alla  gravita'  della
          violazione di una quota fino all'ottanta per cento. 
                [2. Nel caso di grave  inosservanza  delle  direttive
          impartite dall'organo competente o di ripetuta  valutazione
          negativa, ai  sensi  del  comma  1,  il  dirigente,  previa
          contestazione e contraddittorio, puo'  essere  escluso  dal
          conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale
          corrispondente  a  quello  revocato,  per  un  periodo  non
          inferiore a  due  anni.  Nei  casi  di  maggiore  gravita',
          l'amministrazione puo' recedere  dal  rapporto  di  lavoro,
          secondo le disposizioni del codice civile e  dei  contratti
          collettivi.] 
                3. Restano  ferme  le  disposizioni  vigenti  per  il
          personale delle  qualifiche  dirigenziali  delle  Forze  di
          polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia  e  delle
          Forze armate nonche' del Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco.» 
                «3.  Il  Ministro  non  puo'   revocare,   riformare,
          riservare  o  avocare   a   se'   o   altrimenti   adottare
          provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.  In  caso
          di inerzia o ritardo il Ministro puo'  fissare  un  termine
          perentorio entro il quale il dirigente  deve  adottare  gli
          atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia  permanga,  o  in
          caso di grave  inosservanza  delle  direttive  generali  da
          parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio
          per l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare,  salvi
          i casi di urgenza previa contestazione, un  commissario  ad
          acta, dando comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei
          ministri del relativo  provvedimento.  Resta  salvo  quanto
          previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p) della legge  23
          agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo  quanto  previsto
          dall'articolo 6 del testo unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno  1931,  n.
          773,  e  successive  modificazioni   ed   integrazioni,   e
          dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio
          decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta  salvo  il  potere  di
          annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.»