Art. 5 
 
                         Ufficio legislativo 
 
  1. L'Ufficio legislativo provvede allo studio  e  alla  definizione
della attivita' normativa nelle materie di competenza del  Ministero,
con la collaborazione, anche ai fini  della  elaborazione  normativa,
dei competenti Dipartimenti e delle direzioni generali, garantendo la
qualita'  del  linguaggio  normativo,  l'applicabilita'  delle  norme
introdotte,  l'analisi  dell'impatto  e  della   fattibilita'   della
regolamentazione  e   la   semplificazione   normativa;   esamina   i
provvedimenti sottoposti  al  Consiglio  dei  ministri  e  quelli  di
iniziativa parlamentare; cura, in particolare, il raccordo permanente
con l'attivita' normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti  con
la  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri   e   con   le   altre
amministrazioni interessate, anche per quanto  riguarda  l'attuazione
normativa di atti dell'Unione europea e  la  legislazione  regionale;
cura  i  rapporti  di  natura  tecnico-giuridica  con  le   autorita'
amministrative indipendenti,  con  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, la Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e  la
Conferenza unificata, con l'Avvocatura dello Stato e con il Consiglio
di Stato; supporta i competenti Dipartimenti e direzioni generali  in
relazione al contenzioso internazionale,  europeo  e  costituzionale;
cura gli adempimenti relativi al contenzioso sugli atti del  Ministro
per i profili di propria  competenza;  cura  le  risposte  agli  atti
parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il  Ministero  e
il seguito dato agli stessi; svolge attivita' di consulenza giuridica
per il Ministro e i Sottosegretari di Stato. 
  2. Il Capo dell'Ufficio legislativo e' nominato  dal  Ministro  tra
dirigenti  delle  pubbliche  amministrazioni,  magistrati   ordinari,
amministrativi  o  contabili,  avvocati  dello  Stato  e  consiglieri
parlamentari,  nonche'  tra  professori   universitari   in   materie
giuridiche e avvocati del  libero  foro  iscritti  al  relativo  albo
professionale da  almeno  quindici  anni,  in  possesso  di  adeguata
capacita' ed  esperienza  nel  campo  della  consulenza  giuridica  e
legislativa e della produzione normativa. 
  3. Il Capo dell'Ufficio legislativo puo' avvalersi di due vice Capo
dell'Ufficio legislativo, nominati dal Capo di gabinetto, su proposta
del  Capo  dell'Ufficio  legislativo.  I   vice   Capo   dell'Ufficio
legislativo sono scelti tra dirigenti di seconda fascia  appartenenti
ai ruoli di cui all'articolo 23  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165 in servizio presso gli Uffici di diretta  collaborazione
ai sensi dell'articolo 9, comma 2, nonche', nel numero di non piu' di
uno, tra i soggetti di cui all'articolo 9, commi 3 e 4. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il riferimento relativo all'articolo 5,  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' riportato alle  note
          alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 137, comma  2,  del
          decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.   112,   recante
          «Conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
          Stato alle regioni ed agli enti locali, in  attuazione  del
          capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92. 
                «Art. 137. - 2. Restano altresi' allo Stato i compiti
          e le funzioni amministrative relativi alle scuole  militari
          ed ai corsi scolastici organizzati, con il patrocinio dello
          Stato, nell'ambito delle attivita' attinenti alla difesa  e
          alla sicurezza pubblica, nonche' i  provvedimenti  relativi
          agli   organismi   scolastici   istituiti    da    soggetti
          extracomunitari, ai sensi del decreto del Presidente  della
          Repubblica 18 aprile 1994, n. 389.» 
              - La legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  recante  «Norme
          generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione  europea»,   e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3. 
              - Il  decreto  legislativo  30  giugno  1999,  n.  233,
          recante «Riforma degli organi collegiali territoriali della
          scuola, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997,  n.
          59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1999,
          n. 170. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo 20 luglio 1999, n. 258, recante  «Riordino  del
          Centro  europeo  dell'educazione,   della   biblioteca   di
          documentazione pedagogica e  trasformazione  in  Fondazione
          del museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo
          da Vinci", a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997,
          n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto  1999,
          n. 181: 
                «4. Lo statuto disciplina i compiti  e  la  struttura
          organizzativa della fondazione, ne individua  le  categorie
          di  partecipanti,   gli   organi   di   amministrazione   e
          scientifici, le modalita' della loro elezione e i  relativi
          poteri, la  loro  durata,  gli  ambiti  di  attivita'  e  i
          controlli di gestione e di risultato; esso prevede che  del
          consiglio di amministrazione,  oltre  a  rappresentanti  di
          enti pubblici e privati, alle persone fisiche e  giuridiche
          che intendano dare il loro costruttivo  apporto  alla  vita
          della  fondazione,  facciano   parte   rappresentanti   del
          Ministero  della   pubblica   istruzione,   del   Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          e del Ministero dei beni culturali. Le successive  delibere
          riguardanti modifiche  statutarie,  lo  scioglimento  della
          fondazione e la devoluzione del  patrimonio  sono  adottate
          con la procedura di cui al comma 2.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 605, commi  2  e  3
          del decreto legislativo 16 aprile  1994,  n.  297,  recante
          «Approvazione   del   testo   unico   delle    disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni ordine e grado», pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115: 
                «2.  Il  Ministero  esercita  la   vigilanza   o   la
          sorveglianza sui seguenti enti: 
                  a) vigilanza sull'Ente per le scuole materne  della
          Sardegna, secondo le modalita'  stabilite  dalla  legge  1°
          giugno 1942, n. 901, istitutiva dell'ente; 
                  b)  vigilanza  sull'Ente  nazionale  di  assistenza
          magistrale, secondo le disposizioni del decreto legislativo
          del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n.  1346,
          ratificato con la legge 21 marzo 1953, n. 100, e successive
          modificazioni e secondo le norme dello  statuto  dell'ente;
          sono  iscritti  d'ufficio  all'Ente,  e   sottoposti   alla
          ritenuta di cui all'art. 3 del citato  decreto  legislativo
          del   Capo   provvisorio   dello   Stato    e    successive
          modificazioni,  gli  insegnanti  di  ruolo   delle   scuole
          elementari  statali,  i  docenti  di  ruolo  delle   scuole
          elementari statali, i docenti di ruolo delle scuole materne
          statali e i direttori didattici; 
                  c) sorveglianza sull'Unione nazionale per la  lotta
          contro l'analfabetismo nei limiti conseguenti  al  disposto
          dell'art. 2 della legge 2  aprile  1968,  n.  470  e  delle
          disposizioni  dello  statuto  dell'ente;  nel   potere   di
          sorveglianza  e'   compresa   la   facolta'   di   disporre
          accertamenti  e  ispezioni  relativamente  all'impiego,  da
          parte dell'ente,  del  contributo  annuo,  a  carico  dello
          Stato, di lire 150  milioni,  previsto  dall'art.  1  della
          predetta legge; 
                  d)  vigilanza  sull'Opera   nazionale   Montessori,
          secondo quanto previsto dalla legge 3 marzo 1983, n. 66,  e
          dalla legge 16 febbraio 1987, n. 46; 
                  e) vigilanza sull'Ente per il museo nazionale della
          scienza e della  tecnica  "Leonardo  da  Vinci",  ai  sensi
          dell'art. 1 della legge 2 aprile 1958, n. 332. 
                  3. Il Ministero esercita altresi' la  vigilanza  su
          altri enti quando sia previsto dal rispettivo ordinamento.» 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   41   del
          decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante  «Disposizioni
          urgenti in materia finanziaria, iniziative a  favore  degli
          enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite
          da eventi sismici e misure  per  lo  sviluppo»,  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  24  aprile  2017,   n.   95   e
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno  2017,
          n. 96, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno  2017,
          n. 144: 
                «Art. 41. - 1. Per il finanziamento degli  interventi
          necessari a seguito degli eventi sismici del  2016  e  2017
          previsti ai successivi commi 2, 3 e 4 e dagli articoli  42,
          43, 44, 45 e 46, e' stanziata la somma di 1.000 milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. 
                2.  Al  fine  di  permettere  l'accelerazione   delle
          attivita' di ricostruzione a seguito degli  eventi  sismici
          del 2016 e 2017 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,
          Marche e Umbria, nello stato di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle  finanze  e'  istituito  un  apposito
          Fondo da ripartire con una dotazione di  461,5  milioni  di
          euro per l'anno 2017, 687,3 milioni di euro per l'anno 2018
          e 669,7 milioni di euro per  l'anno  2019.  L'utilizzo  del
          fondo e' disposto con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze su proposta  del  Commissario
          per  la  ricostruzione  ovvero  del  Dipartimento  di   cui
          all'articolo 18 bis del decreto-legge 9 febbraio  2017,  n.
          8, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  aprile
          2017, n. 45. Con decreti del Ministro dell'economia e delle
          finanze  si  provvede  all'eventuale  rimodulazione   delle
          risorse destinate annualmente  alle  finalita'  di  cui  al
          comma  3,  nell'ambito   dello   stanziamento   complessivo
          annuale, in relazione all'effettivo andamento delle spese. 
                3. Le risorse del Fondo sono destinate a: 
                  a) interventi di ricostruzione nei  Comuni  di  cui
          all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189
          convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre  2016,
          n. 229: 
                    1)  per  il  finanziamento  delle  verifiche   di
          vulnerabilita'   degli   edifici    scolastici    di    cui
          dall'articolo 20 bis, comma 4 del decreto-legge 9  febbraio
          2017, n. 8, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
          aprile 2017, n. 45, e per la conseguente  realizzazione  di
          progetti di ripristino dei danni e adeguamento antisismico; 
                    2)  per  il  finanziamento  delle  verifiche   di
          vulnerabilita' degli edifici pubblici strategici e  per  la
          conseguente  realizzazione  di  progetti  di  ripristino  e
          adeguamento antisismico; 
                    3)  per  il  finanziamento  degli  interventi  di
          ricostruzione privata, di cui all'articolo 5, comma 2,  del
          decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229: 
                  b) interventi  nei  Comuni  delle  zone  a  rischio
          sismico 1,  ai  sensi  dell'ordinanza  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  n.  3519  del  28  aprile   2006,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108  dell'11  maggio
          2006, diversi da quelli di cui alla lettera a): 
                    1)  per  il  finanziamento  delle  verifiche   di
          vulnerabilita' degli edifici scolastici situati nei  Comuni
          delle zone a rischio sismico 1, diversi da  quelli  di  cui
          alla lettera a) e per i relativi progetti  di  adeguamento.
          Il  Dipartimento   di   cui   all'articolo   18   bis   del
          decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, provvede alle relative
          attivita', previa intesa con il  Ministero  dell'istruzione
          dell'universita' e della ricerca per il coordinamento degli
          interventi  di  cui  al  presente  comma  con  quelli  gia'
          previsti a legislazione vigente; 
                    2)  per  le  verifiche  di  vulnerabilita'  degli
          edifici  privati  delle  zone  a  rischio  sismico  1.   Il
          Dipartimento di cui all'articolo 18 bis del decreto-legge 9
          febbraio 2017, n. 8, provvede alle relative attivita'. 
                  c) incentivare piani  sperimentali  per  la  difesa
          sismica degli edifici pubblici attraverso il  finanziamento
          di dieci cantieri pilota per un importo fino a  25  milioni
          di  euro  per  l'anno  2017.   Il   Dipartimento   di   cui
          all'articolo 18 bis del decreto legge 9 febbraio  2017,  n.
          8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile  2017,
          n. 45, provvede alle relative attivita'. 
                4. Una quota delle risorse di cui al comma 2  fino  a
          50 milioni di euro per l'anno 2017 e 70 milioni di euro per
          ciascuno degli anni 2018  e  2019,  puo'  essere  destinata
          all'acquisto e manutenzione dei  mezzi  occorrenti  per  le
          operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile.
          Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          adottato previa intesa con la Conferenza permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di  Bolzano,  sono  individuate  le  modalita'  di
          impiego e la ripartizione delle risorse. 
                4-bis. Un'ulteriore quota delle  risorse  di  cui  al
          comma 2, fino a 5 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
          dal 2017 al 2019, puo' essere  destinata  con  le  medesime
          modalita'   all'Istituto   nazionale   di    geofisica    e
          vulcanologia per le attivita'  di  sorveglianza  sismica  e
          vulcanica sul territorio nazionale.»