Art. 6 
 
                           Ufficio stampa 
 
  1. L'Ufficio stampa, costituito  ai  sensi  dell'articolo  9  della
legge 7 giugno 2000, n. 150, cura i rapporti con  il  sistema  e  gli
organi  di  informazione  nazionali  e  internazionali;  effettua  il
monitoraggio dell'informazione  italiana  ed  estera  e  ne  cura  la
rassegna, con particolare riferimento ai  profili  che  attengono  ai
compiti istituzionali del Ministro. 
  2. Il  Capo  dell'Ufficio  stampa  e'  nominato  dal  Ministro  tra
giornalisti, operatori del settore dell'informazione o  comunque  tra
soggetti,  anche  appartenenti  alle  pubbliche  amministrazioni,  in
possesso  di  comprovata  esperienza   maturata   nel   campo   della
comunicazione  istituzionale  o  dell'editoria,  nel  rispetto  delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre
2001, n. 422. 
  3. Il Ministro, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000,
n. 150, puo'  nominare  un  Portavoce,  che,  in  collaborazione  con
l'Ufficio stampa, cura i rapporti di carattere politico-istituzionale
con gli organi di informazione. Ove autorizzato dal Ministro, il Capo
dell'Ufficio stampa svolge anche le predette funzioni di Portavoce. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il riferimento relativo all'articolo 5,  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' riportato alle  note
          alle premesse. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  10  del  decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n.  150,  recante  «Attuazione
          della  legge  4  marzo  2009,  n.   15,   in   materia   di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle pubbliche  amministrazioni»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  31  ottobre  2009,  n.
          254: 
                «Art. 10. - 1. Al fine  di  assicurare  la  qualita',
          comprensibilita'  ed  attendibilita'   dei   documenti   di
          rappresentazione  della  performance,  le   amministrazioni
          pubbliche, redigono e  pubblicano  sul  sito  istituzionale
          ogni anno: 
                  a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance,
          documento  programmatico   triennale,   che   e'   definito
          dall'organo   di   indirizzo   politico-amministrativo   in
          collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo
          gli indirizzi impartiti  dal  Dipartimento  della  funzione
          pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e che individua
          gli indirizzi e gli obiettivi strategici  ed  operativi  di
          cui all'articolo 5, comma 01, lettera b), e definisce,  con
          riferimento agli obiettivi  finali  ed  intermedi  ed  alle
          risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione
          della   performance   dell'amministrazione,   nonche'   gli
          obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi
          indicatori; 
                  b) entro il 30 giugno, la Relazione  annuale  sulla
          performance, che  e'  approvata  dall'organo  di  indirizzo
          politico-amministrativo  e   validata   dall'Organismo   di
          valutazione ai sensi dell'articolo 14 e  che  evidenzia,  a
          consuntivo,  con   riferimento   all'anno   precedente,   i
          risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai
          singoli  obiettivi  programmati  ed   alle   risorse,   con
          rilevazione degli eventuali scostamenti, e il  bilancio  di
          genere realizzato. 
                1-bis.  Per  gli  enti  locali,  ferme  restando   le
          previsioni  di  cui  all'articolo  169,  comma  3-bis,  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  la  Relazione
          sulla performance di cui  al  comma  1,  lettera  b),  puo'
          essere  unificata  al  rendiconto  della  gestione  di  cui
          all'articolo 227 del citato decreto legislativo. 
                1-ter. Il Piano della performance di cui al comma  1,
          lettera a), e' predisposto a  seguito  della  presentazione
          alle Camere del documento di economia  e  finanza,  di  cui
          all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009,  n.  196.  Il
          Piano delle performance e' adottato non oltre il termine di
          cui al comma  1,  lettera  a),  in  coerenza  con  le  note
          integrative al bilancio di previsione di  cui  all'articolo
          21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  o  con  il  piano
          degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, di cui
          all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011,  n.
          91. 
                2. 
                3. 
                4. 
                5. In  caso  di  mancata  adozione  del  Piano  della
          performance  e'   fatto   divieto   di   erogazione   della
          retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano  avere
          concorso alla mancata adozione del Piano, per  omissione  o
          inerzia   nell'adempimento   dei    propri    compiti,    e
          l'amministrazione  non  puo'  procedere  ad  assunzioni  di
          personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di
          collaborazione comunque denominati.  Nei  casi  in  cui  la
          mancata  adozione  del  Piano  o  della   Relazione   sulla
          performance dipenda da omissione o inerzia  dell'organo  di
          indirizzo di cui all'articolo  12,  comma  1,  lettera  c),
          l'erogazione dei trattamenti e delle primalita' di  cui  al
          Titolo III e' fonte di responsabilita'  amministrativa  del
          titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e  che  ha
          concorso alla mancata adozione  del  Piano,  ai  sensi  del
          periodo precedente. In caso di  ritardo  nell'adozione  del
          Piano    o    della    Relazione     sulla     performance,
          l'amministrazione comunica tempestivamente le  ragioni  del
          mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione
          pubblica.» 
              - Il riferimento relativo alla legge 24 dicembre  2012,
          n. 234, e' riportato alle note all'articolo 5. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  7,  della
          legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la
          prevenzione   e   la   repressione   della   corruzione   e
          dell'illegalita'    nella    pubblica     amministrazione»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13  novembre  2012,  n.
          265: 
                «Art. 1. - 1. L'organo  di  indirizzo  individua,  di
          norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile
          della prevenzione della  corruzione  e  della  trasparenza,
          disponendo le eventuali modifiche organizzative  necessarie
          per assicurare funzioni e poteri idonei per lo  svolgimento
          dell'incarico con piena autonomia  ed  effettivita'.  Negli
          enti  locali,  il  Responsabile  della  prevenzione   della
          corruzione e della trasparenza e'  individuato,  di  norma,
          nel segretario o nel dirigente  apicale,  salva  diversa  e
          motivata  determinazione.  Nelle  unioni  di  comuni,  puo'
          essere nominato un  unico  responsabile  della  prevenzione
          della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della
          prevenzione della corruzione e  della  trasparenza  segnala
          all'organo di indirizzo  e  all'organismo  indipendente  di
          valutazione le disfunzioni  inerenti  all'attuazione  delle
          misure in materia di  prevenzione  della  corruzione  e  di
          trasparenza e indica agli uffici  competenti  all'esercizio
          dell'azione disciplinare i nominativi  dei  dipendenti  che
          non hanno attuato correttamente le  misure  in  materia  di
          prevenzione della corruzione e  di  trasparenza.  Eventuali
          misure discriminatorie, dirette o indirette, nei  confronti
          del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
          trasparenza   per   motivi   collegati,   direttamente    o
          indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni  devono
          essere segnalate  all'Autorita'  nazionale  anticorruzione,
          che puo' chiedere informazioni all'organo  di  indirizzo  e
          intervenire nelle forme di cui al  comma  3,  articolo  15,
          decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.» 
              - Il riferimento relativo all'articolo 21  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' riportato  alle  note
          all'articolo 3. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo  7  marzo  2005,   n.   82,   recante   «Codice
          dell'amministrazione digitale», pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112. 
                «Art.  17.  -   1.   Le   pubbliche   amministrazioni
          garantiscono l'attuazione delle linee  strategiche  per  la
          riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione
          definite dal Governo in coerenza con le Linee guida. A  tal
          fine, ciascuna pubblica amministrazione affida a  un  unico
          ufficio dirigenziale generale,  fermo  restando  il  numero
          complessivo di tali uffici, la transizione  alla  modalita'
          operativa   digitale   e   i   conseguenti   processi    di
          riorganizzazione   finalizzati   alla   realizzazione    di
          un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente
          utilizzabili  e  di  qualita',  attraverso   una   maggiore
          efficienza  ed  economicita'.  Al  suddetto  ufficio   sono
          inoltre attribuiti i compiti relativi a: 
                  a)  coordinamento  strategico  dello  sviluppo  dei
          sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in  modo
          da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici  e
          organizzativi comuni; 
                  b) indirizzo e  coordinamento  dello  sviluppo  dei
          servizi, sia  interni  che  esterni,  forniti  dai  sistemi
          informativi     di      telecomunicazione      e      fonia
          dell'amministrazione; 
                  c)  indirizzo,  pianificazione,   coordinamento   e
          monitoraggio della sicurezza informatica  relativamente  ai
          dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche  in  relazione
          al sistema pubblico di connettivita',  nel  rispetto  delle
          regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1; 
                  d) accesso dei  soggetti  disabili  agli  strumenti
          informatici  e  promozione  dell'accessibilita'  anche   in
          attuazione di quanto previsto dalla legge 9  gennaio  2004,
          n. 4; 
                  e)   analisi   periodica   della    coerenza    tra
          l'organizzazione dell'amministrazione  e  l'utilizzo  delle
          tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine
          di migliorare la soddisfazione dell'utenza  e  la  qualita'
          dei  servizi  nonche'  di  ridurre  i  tempi  e   i   costi
          dell'azione amministrativa; 
                  f)    cooperazione     alla     revisione     della
          riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di  cui  alla
          lettera e); 
                  g) indirizzo, coordinamento  e  monitoraggio  della
          pianificazione prevista per lo sviluppo e la  gestione  dei
          sistemi informativi di telecomunicazione e fonia; 
                  h) progettazione e coordinamento  delle  iniziative
          rilevanti ai  fini  di  una  piu'  efficace  erogazione  di
          servizi  in  rete  a  cittadini  e  imprese  mediante   gli
          strumenti  della  cooperazione  applicativa  tra  pubbliche
          amministrazioni,   ivi   inclusa   la   predisposizione   e
          l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
          la   realizzazione   e   compartecipazione   dei    sistemi
          informativi cooperativi; 
                  i)   promozione    delle    iniziative    attinenti
          l'attuazione delle direttive impartite dal  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  o  dal  Ministro   delegato   per
          l'innovazione e le tecnologie; 
                  j) pianificazione e coordinamento del  processo  di
          diffusione, all'interno dell'amministrazione,  dei  sistemi
          di  identita'  e  domicilio  digitale,  posta  elettronica,
          protocollo informatico, firma digitale o firma  elettronica
          qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia
          di accessibilita' e fruibilita'  nonche'  del  processo  di
          integrazione e interoperabilita' tra i  sistemi  e  servizi
          dell'amministrazione e quello di cui all'articolo 64-bis; 
                  j-bis)   pianificazione   e   coordinamento   degli
          acquisti di soluzioni e sistemi informatici,  telematici  e
          di   telecomunicazione   al   fine   di    garantirne    la
          compatibilita' con gli obiettivi di attuazione  dell'agenda
          digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel  piano
          triennale di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b). 
                1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma
          1,  le  Agenzie,  le  Forze  armate,  compresa  l'Arma  dei
          carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto,  nonche'
          i Corpi di polizia hanno  facolta'  di  individuare  propri
          uffici senza incrementare il numero complessivo  di  quelli
          gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi. 
                1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1
          e'  dotato  di   adeguate   competenze   tecnologiche,   di
          informatica  giuridica  e  manageriali  e   risponde,   con
          riferimento ai  compiti  relativi  alla  transizione,  alla
          modalita'  digitale  direttamente  all'organo  di   vertice
          politico. 
                1-quater. E' istituito presso  l'AgID  l'ufficio  del
          difensore civico per il digitale,  a  cui  e'  preposto  un
          soggetto in possesso di adeguati  requisiti  di  terzieta',
          autonomia e  imparzialita'.  Chiunque  puo'  presentare  al
          difensore civico per il digitale, attraverso apposita  area
          presente sul  sito  istituzionale  dell'AgID,  segnalazioni
          relative a presunte violazioni del  presente  Codice  e  di
          ogni  altra  norma  in  materia  di   digitalizzazione   ed
          innovazione della pubblica  amministrazione  da  parte  dei
          soggetti di  cui  all'articolo  2,  comma  2.  Ricevuta  la
          segnalazione, il difensore civico, se la  ritiene  fondata,
          invita il soggetto responsabile della  violazione  a  porvi
          rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni.
          Le  decisioni  del  difensore  civico  sono  pubblicate  in
          un'apposita  area  del  sito  Internet  istituzionale.   Il
          difensore segnala le  inadempienze  all'ufficio  competente
          per    i    procedimenti    disciplinari    di     ciascuna
          amministrazione. 
                1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida
          di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali  previsti
          dal presente Codice. 
                1-sexies.  Nel  rispetto  della   propria   autonomia
          organizzativa, le pubbliche amministrazioni  diverse  dalle
          amministrazioni dello Stato individuano  l'ufficio  per  il
          digitale  di  cui  al  comma  1  tra  quelli   di   livello
          dirigenziale oppure, ove ne  siano  privi,  individuano  un
          responsabile per  il  digitale  tra  le  proprie  posizioni
          apicali. In assenza del vertice politico,  il  responsabile
          dell'ufficio per il digitale di cui  al  comma  1  risponde
          direttamente a quello amministrativo dell'ente. 
                1-septies.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1-sexies
          possono esercitare le funzioni di  cui  al  medesimo  comma
          anche in forma associata.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  decreto
          legislativo 6 settembre 1989, n. 322,  recante  «Norme  sul
          Sistema  statistico  nazionale  e  sulla   riorganizzazione
          dell'Istituto nazionale di statistica, ai  sensi  dell'art.
          24 della L. 23  agosto  1988,  n.  400»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n. 322: 
                «Art. 3. -  1.  Presso  le  amministrazioni  centrali
          dello Stato e presso le  aziende  autonome  sono  istituiti
          uffici di  statistica,  posti  alle  dipendenze  funzionali
          dell'ISTAT. 
                2. Gli  uffici  di  statistica  sono  ordinati  anche
          secondo  le  esigenze   di   carattere   tecnico   indicate
          dall'ISTAT. Ad ogni ufficio  e'  preposto  un  dirigente  o
          funzionario designato dal Ministro competente,  sentito  il
          presidente dell'ISTAT. 
                3. Le attivita' e le funzioni degli uffici statistici
          delle province, dei comuni e  delle  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura  sono  regolate  dalla
          legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme  di
          attuazione,  nonche'  dal  presente  decreto  nella   parte
          applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto, gli  enti  locali,  ivi  comprese  le
          unita'  sanitarie  locali  che  non   vi   abbiano   ancora
          provveduto istituiscono l'ufficio di  statistica  anche  in
          forma associata o consortile. I comuni con piu' di  100.000
          abitanti istituiscono con effetto immediato un  ufficio  di
          statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale. 
                4. Gli uffici  di  statistica  costituiti  presso  le
          prefetture assicurano, fatte salve le competenze a  livello
          regionale del commissario del  Governo  previste  dall'art.
          13, comma 1, lettera c), della legge  23  agosto  1988,  n.
          400,   anche   il   coordinamento,   il   collegamento    e
          l'interconnessione a livello provinciale di tutte le  fonti
          pubbliche preposte alla raccolta ed alla  elaborazione  dei
          dati statistici, come individuate dall'ISTAT. 
                5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e  4
          esercitano le proprie attivita' secondo le direttive e  gli
          atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art. 17.» 
              - Il regolamento UE 2016/679 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 27  aprile  2016,  recante  «Regolamento
          generale sulla protezione dei dati»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 4  maggio  2016,  n.
          50. 
              - Il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,
          recante  «Codice  in  materia  di   protezione   dei   dati
          personali,   recante   disposizioni    per    l'adeguamento
          dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.  2016/679
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
          relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
          al trattamento dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio
          2003, n. 174. 
              - Si riporta il testo degli articoli 8, 10 e  11  della
          legge 7 giugno 2000,  n.  150,  recante  «Disciplina  delle
          attivita'  di  informazione  e   di   comunicazione   delle
          pubbliche  amministrazioni»,  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136: 
                «Art.  8.  -  1.  L'attivita'  dell'ufficio  per   le
          relazioni con  il  pubblico  e'  indirizzata  ai  cittadini
          singoli e associati. 
                2. Le pubbliche amministrazioni, entro sei mesi dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, provvedono,
          nell'esercizio della propria potesta'  regolamentare,  alla
          ridefinizione dei compiti  e  alla  riorganizzazione  degli
          uffici per le relazioni con il pubblico secondo i  seguenti
          criteri: 
                  a)   garantire   l'esercizio   dei    diritti    di
          informazione, di accesso e di partecipazione  di  cui  alla
          legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; 
                  b) agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai
          cittadini,   anche   attraverso    l'illustrazione    delle
          disposizioni normative e amministrative,  e  l'informazione
          sulle  strutture  e  sui  compiti   delle   amministrazioni
          medesime; 
                  c)   promuovere   l'adozione    di    sistemi    di
          interconnessione telematica e coordinare le reti civiche; 
                  d) attuare, mediante l'ascolto dei cittadini  e  la
          comunicazione  interna,  i  processi  di   verifica   della
          qualita' dei servizi e di gradimento degli stessi da  parte
          degli utenti; 
                  e)  garantire   la   reciproca   informazione   fra
          l'ufficio per le relazioni  con  il  pubblico  e  le  altre
          strutture operanti nell'amministrazione,  nonche'  fra  gli
          uffici  per  le  relazioni  con  il  pubblico  delle  varie
          amministrazioni. 
                3. Negli uffici per  le  relazioni  con  il  pubblico
          l'individuazione  e   la   regolamentazione   dei   profili
          professionali    sono    affidate    alla    contrattazione
          collettiva.» 
                «Art. 10. - 1.  Le  disposizioni  del  presente  capo
          costituiscono principi fondamentali ai sensi  dell'articolo
          117 della  Costituzione  e  si  applicano,  altresi',  alle
          regioni a statuto speciale  e  alle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti
          e delle relative norme di attuazione. 
                Art. 11. - 1. In conformita' a  quanto  previsto  dal
          capo I della presente legge e dall'articolo 12 del  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,   n.   29,   e   successive
          modificazioni,  nonche'  dalle  direttive   impartite   dal
          Presidente del Consiglio dei Ministri,  le  amministrazioni
          statali elaborano annualmente il programma delle iniziative
          di  comunicazione  che   intendono   realizzare   nell'anno
          successivo, comprensivo dei progetti  di  cui  all'articolo
          13,  sulla  base  delle   indicazioni   metodologiche   del
          Dipartimento  per   l'informazione   e   l'editoria   della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri.  Il  programma  e'
          trasmesso entro il mese  di  novembre  di  ogni  anno  allo
          stesso  Dipartimento.  Iniziative  di   comunicazione   non
          previste dal programma possono essere promosse e realizzate
          soltanto   per   particolari   e    contingenti    esigenze
          sopravvenute nel corso  dell'anno  e  sono  tempestivamente
          comunicate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria. 
                2. Per l'attuazione dei programmi di comunicazione il
          Dipartimento per l'informazione e  l'editoria  provvede  in
          particolare a: 
                  a) svolgere funzioni di centro  di  orientamento  e
          consulenza per le amministrazioni  statali  ai  fini  della
          messa  a  punto  dei  programmi  e  delle   procedure.   Il
          Dipartimento puo' anche fornire  i  supporti  organizzativi
          alle amministrazioni che ne facciano richiesta; 
                  b) sviluppare adeguate attivita' di conoscenza  dei
          problemi   della   comunicazione   pubblica    presso    le
          amministrazioni; 
                  c)  stipulare,  con  i   concessionari   di   spazi
          pubblicitari, accordi quadro  nei  quali  sono  definiti  i
          criteri   di   massima   delle   inserzioni   radiofoniche,
          televisive o sulla stampa, nonche' le relative tariffe.»