Art. 7 
 
                   Segreteria tecnica del Ministro 
 
  1.  La  Segreteria  tecnica  assicura  al  Ministro   il   supporto
conoscitivo specialistico per la elaborazione e il monitoraggio delle
linee di indirizzo  delle  politiche  riguardanti  le  attivita'  del
Ministero.  Tali  attivita'  di  supporto  sono  svolte   sia   nella
preliminare fase di rilevazione delle necessita' di indirizzo sia  in
quella  dell'elaborazione  delle  direttive  e  delle  decisioni   di
competenza del Ministro, nonche'  mediante  la  promozione  di  nuove
attivita' e iniziative, anche attraverso l'elaborazione di documenti,
indagini e rapporti. 
  2. Il Capo della Segreteria tecnica e' scelto tra  soggetti,  anche
estranei alla pubblica amministrazione,  in  possesso  di  comprovati
titoli professionali e culturali attinenti ai settori  di  competenza
del Ministero. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante «Riforma  degli
          organi  collegiali  territoriali  della  scuola,  a   norma
          dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1999, n. 170: 
                «Art. 4. -  1.  E'  istituito,  presso  ogni  ufficio
          periferico regionale  dell'amministrazione  della  pubblica
          istruzione,  il  consiglio  regionale  dell'istruzione.  Il
          consiglio  dura  in  carica  tre  anni  ed  ha   competenze
          consultive e  di  supporto  all'amministrazione  a  livello
          regionale. Esso esprime pareri obbligatori  in  materia  di
          autonomia  delle  istituzioni  scolastiche,  di  attuazione
          delle   innovazioni   ordinamentali,    di    distribuzione
          dell'offerta formativa e di integrazione tra  istruzione  e
          formazione  professionale,  di  educazione  permanente,  di
          politiche   compensative   con   particolare    riferimento
          all'obbligo  formativo  e  al  diritto  allo   studio,   di
          reclutamento e mobilita' del personale, di attuazione degli
          organici funzionali di istituto. 
                2. Il consiglio esprime all'organo competente  parere
          obbligatorio  sui  provvedimenti  relativi   al   personale
          docente per i quali la  disciplina  sullo  stato  giuridico
          preveda il parere di un organo collegiale  a  tutela  della
          liberta' di insegnamento. 
                3. Il consiglio  e'  costituito  dai  presidenti  dei
          consigli scolastici  locali,  da  componenti  eletti  dalla
          rappresentanza  del  personale  della  scuola  statale  nei
          consigli scolastici locali e da tre componenti  eletti  dai
          rappresentanti  delle  scuole  pareggiate,   parificate   e
          legalmente riconosciute nei consigli  locali  e  da  cinque
          rappresentanti     designati      dalle      organizzazioni
          rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.  Del
          consiglio fa parte di  diritto  il  dirigente  dell'ufficio
          periferico regionale. 
                4. Il numero complessivo dei  componenti  eletti  dai
          consigli scolastici locali in rappresentanza del  personale
          scolastico in servizio  nella  regione  e'  determinato  in
          proporzione  al  numero  degli  appartenenti  al  personale
          dirigente, docente, amministrativo tecnico e ausiliario  in
          servizio nelle scuole statali: 14  e  16  seggi  quando  il
          suddetto  personale  sia  rispettivamente  in  numero   non
          superiore  e  superiore   a   50.000.   E'   garantita   la
          rappresentanza di tre ovvero quattro  unita'  di  personale
          docente per ciascun grado di istruzione nonche'  di  almeno
          un  dirigente  scolastico  e  di  un   rappresentante   del
          personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. 
                5. Il consiglio elegge nel suo  seno,  a  maggioranza
          assoluta dei suoi componenti, il presidente; qualora  nella
          prima votazione non si raggiunga la  predetta  maggioranza,
          il presidente e' eletto a maggioranza relativa dei votanti. 
                6. All'interno del consiglio e' istituita un'apposita
          sezione, della quale  fanno  parte  i  docenti  eletti  dal
          personale della scuola, per  l'esercizio  delle  competenze
          consultive di cui al comma 2. 
                7.  Le  deliberazioni  adottate  dal   consiglio   in
          assemblea generale sono valide se e' presente un terzo  dei
          componenti.   Tutti   i   pareri,   ivi   compresi   quelli
          obbligatori, sono resi nel termine  di  trenta  giorni.  In
          casi  di  particolare  urgenza  il  dirigente  dell'ufficio
          periferico regionale puo' assegnare un termine diverso, non
          inferiore a quindici giorni. Decorso il termine di trenta o
          quello  inferiore  assegnato   dal   dirigente,   si   puo'
          prescindere dal parere. 
                8. Il consiglio, nella prima seduta successiva al suo
          insediamento, adotta un regolamento nel quale disciplina la
          organizzazione  dei  propri  lavori  e  l'attribuzione   di
          specifiche   competenze   ad   apposite   commissioni.   Il
          regolamento   puo'   prevedere   la   composizione   e   il
          funzionamento  di  una  giunta  esecutiva  presieduta   dal
          dirigente dell'ufficio periferico regionale. 
                9. Il  dirigente  dell'ufficio  periferico  regionale
          provvede alla costituzione di una segreteria del  consiglio
          regionale dell'istruzione. 
                10. Presso l'ufficio periferico regionale avente sede
          nella  regione  Friuli-Venezia  Giulia  e'   istituito   un
          consiglio  regionale  dell'istruzione  per  le  scuole  con
          lingua di insegnamento slovena, composto dai rappresentanti
          del personale delle predette  scuole  statali,  pareggiate,
          parificate e legalmente riconosciute  eletti  nei  consigli
          scolastici locali, nonche' da tre rappresentanti  designati
          dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e
          dei  lavoratori.  Ai  predetti  consigli  si  applicano  le
          disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 11. 
                11. I termini  e  le  modalita'  per  l'elezione  dei
          componenti  dei  consigli  regionali  sono  stabiliti   con
          l'ordinanza di cui all'articolo 2, comma 9.» 
              - Il riferimento relativo  al  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 112, e' riportato alle note all'articolo 5. 
              - I riferimenti relativi all'articolo  75,  comma  3  e
          all'articolo 5, comma 5,  lettere  f)  e  g),  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  sono  riportati  alle
          note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, recante
          «Norme di attuazione dello statuto della regione  siciliana
          in  materia  di  pubblica  istruzione»,  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1985, n. 135: 
                «Art. 9. -  Fino  a  quando  non  sara'  diversamente
          provveduto, per l'esercizio delle attribuzioni  di  cui  al
          presente  decreto  l'amministrazione  regionale  si  avvale
          degli organi e degli uffici periferici del Ministero  della
          pubblica istruzione esistenti nel territorio della  regione
          e del personale ivi in servizio, il quale nello svolgimento
          delle funzioni attribuite  alla  regione  ha  l'obbligo  di
          seguire le direttive dell'amministrazione regionale. 
                Le piante  organiche  degli  uffici  e  degli  organi
          periferici, di cui la regione  si  avvale  per  l'esercizio
          delle funzioni trasferite con  il  presente  decreto,  sono
          stabilite dallo Stato, sentita la regione. 
                L'amministrazione regionale  esercita  nei  confronti
          del personale di cui al  presente  articolo,  relativamente
          all'utilizzazione,  le  attribuzioni  del  Ministero  della
          pubblica istruzione, salvo i casi  in  cui,  in  base  alle
          vigenti disposizioni, il provvedimento  ministeriale  debba
          essere preceduto  da  deliberazioni  di  organi  collegiali
          istituiti presso il Ministero. 
                I   provvedimenti    adottati    dall'amministrazione
          regionale ai  sensi  del  comma  precedente  devono  essere
          comunicati al Ministero della pubblica istruzione, il quale
          puo', entro il termine di trenta  giorni  dal  ricevimento,
          chiederne   il   riesame.   Trascorso   tale   termine   il
          provvedimento diventa esecutivo.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 13 della  legge  23
          febbraio  2001,  n.  38,  recante  «Norme  a  tutela  della
          minoranza linguistica slovena della regione  Friuli-Venezia
          Giulia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 marzo  2001,
          n. 56: 
                «Art. 13.  -  1.  Per  la  trattazione  degli  affari
          riguardanti  l'istruzione   in   lingua   slovena,   presso
          l'ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia e'
          istituito uno speciale  ufficio  diretto  da  un  dirigente
          regionale nominato dal Ministro della  pubblica  istruzione
          tra     il     personale     dirigenziale     dei     ruoli
          dell'amministrazione scolastica centrale e periferica e tra
          i  dirigenti  scolastici  delle  scuole   con   lingua   di
          insegnamento slovena. Tale ufficio  provvede  a  gestire  i
          ruoli del personale  delle  scuole  e  degli  istituti  con
          lingua di insegnamento slovena. 
                2. Al personale dell'ufficio di cui  al  comma  1  e'
          richiesta la piena conoscenza della lingua slovena. 
                3. Al fine di soddisfare  le  esigenze  di  autonomia
          dell'istruzione  in  lingua   slovena   e'   istituita   la
          Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua
          slovena, presieduta dal dirigente regionale di cui al comma
          1. La  composizione  della  Commissione,  le  modalita'  di
          nomina ed il suo  funzionamento  sono  disciplinati,  senza
          nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio  dello  Stato,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
          proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
          Comitato, entro diciotto mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente  legge.  La  Commissione  di  cui  al
          presente comma sostituisce quella prevista dall'articolo  9
          della legge 22 dicembre 1973, n. 932,  fatto  salvo  quanto
          previsto dall'articolo 24 della presente legge. 
                4. Per le finalita' di cui al  presente  articolo  e'
          autorizzata la spesa massima di lire 895  milioni  annue  a
          decorrere dall'anno 2001.»