Art. 8 
 
               Segreterie dei Sottosegretari di Stato 
 
  1. Le Segreterie dei Sottosegretari di Stato operano  alle  dirette
dipendenze dei rispettivi Sottosegretari. 
  2. I Capi segreteria e i Segretari particolari  dei  Sottosegretari
di Stato sono nominati dal Ministro, su proposta  dei  Sottosegretari
interessati,   anche   tra   soggetti    estranei    alla    pubblica
amministrazione, sulla base di un rapporto di  natura  fiduciaria.  I
Segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, ove estranei  alla
pubblica amministrazione, sono  ricompresi  nel  contingente  di  cui
all'articolo 9, comma 3. 
  3. Alla Segreteria di ciascuno dei Sottosegretari di  Stato,  oltre
al Capo della segreteria e al Segretario particolare, sono  assegnate
fino a  un  massimo  di  otto  unita'  di  personale,  scelte  tra  i
dipendenti del Ministero o  di  altre  pubbliche  amministrazioni  in
posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; due  delle  predette
unita'   possono    essere    nominate    tra    soggetti    estranei
all'amministrazione,    nell'ambito    del    contingente     fissato
dall'articolo 9, comma 3, assunti con contratto a tempo determinato.