Art. 9 
 
          Personale degli Uffici di diretta collaborazione 
 
  1.  Il  contingente  di   personale   degli   Uffici   di   diretta
collaborazione e' stabilito complessivamente in  centotrenta  unita'.
Entro tale limite, il Ministro, con proprio provvedimento,  individua
i  dipendenti  da  inserire  nel  decreto  degli  Uffici  di  diretta
collaborazione, scegliendoli prioritariamente tra  i  dipendenti  del
Ministero ovvero di altre amministrazioni pubbliche. 
  2. Nell'ambito del contingente complessivo di cui al comma 1,  sono
compresi, per lo svolgimento di  funzioni  attinenti  ai  compiti  di
diretta collaborazione, un numero  di  sei  unita'  di  personale  di
livello dirigenziale non  generale  e  una  di  livello  generale.  I
relativi incarichi sono attribuiti anche ai sensi  dell'articolo  19,
commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165;  in
tal caso essi concorrono a  determinare  il  limite  degli  incarichi
conferibili a tale titolo nell'ambito del Ministero.  Il  contingente
di personale con qualifica  dirigenziale  fa  parte  del  contingente
complessivo del personale con qualifica  dirigenziale  del  Ministero
dell'istruzione. 
  3.   Il   Ministro   puo'   individuare   collaboratori    estranei
all'amministrazione assunti con  contratto  a  tempo  determinato  in
numero non superiore a venti. 
  4. Il Ministro puo' individuare, altresi', esperti o consulenti  di
alta professionalita' o specializzazione nelle materie di  competenza
del Ministero e in quelle giuridico-amministrative, di  management  e
di analisi e definizione delle  politiche  pubbliche,  desumibili  da
specifici  attestati  culturali  e  professionali,  in   numero   non
superiore a quindici. 
  5. La durata massima degli incarichi di cui  ai  commi  3  e  4  e'
limitata alla permanenza in carica del Ministro che ne ha disposto la
nomina, ferma restando la possibilita' di revoca anticipata, da parte
del Ministro stesso, per il venir  meno  del  rapporto  fiduciario  e
comunque, in caso di incarichi su  proposta  del  Sottosegretario  di
Stato, non puo'  essere  superiore  alla  permanenza  in  carica  del
Sottosegretario di Stato proponente. Le posizioni di cui ai commi 3 e
4 sono da intendersi aggiuntive rispetto al  contingente  di  cui  al
comma 1. 
  6.  Le  posizioni  di  Capo   di   gabinetto,   Capo   dell'Ufficio
legislativo, Capo dell'Ufficio  stampa,  Capo  della  Segreteria  del
Ministro, Segretario particolare del Ministro, Capo della  Segreteria
tecnica del  Ministro,  Consigliere  diplomatico  e  dei  Capi  delle
segreterie dei Sottosegretari di Stato sono da intendersi  aggiuntive
rispetto al contingente di cui al comma 1. 
  7. Il personale  dipendente  da  altre  pubbliche  amministrazioni,
assegnato  agli  Uffici  di  diretta  collaborazione,  e'  posto   in
posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa retribuita, ai  sensi
dell'articolo  13  del  decreto-legge  12  giugno   2001,   n.   217,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317. Nei
limiti del contingente di personale di cui al  comma  1,  si  applica
l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
  8. L'assegnazione delle risorse umane,  finanziarie  e  strumentali
tra  gli  Uffici  di   diretta   collaborazione   e'   disposta   con
provvedimento del Capo di gabinetto. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Il riferimento relativo all'articolo 17, comma 4-bis,
          lettera  e),  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e'
          riportato alle note alle premesse. 
              - Il riferimento relativo all'articolo 4, comma 4,  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  e'  riportato
          alle note alle premesse.