Art. 9 Personale degli Uffici di diretta collaborazione 1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione e' stabilito complessivamente in centotrenta unita'. Entro tale limite, il Ministro, con proprio provvedimento, individua i dipendenti da inserire nel decreto degli Uffici di diretta collaborazione, scegliendoli prioritariamente tra i dipendenti del Ministero ovvero di altre amministrazioni pubbliche. 2. Nell'ambito del contingente complessivo di cui al comma 1, sono compresi, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di sei unita' di personale di livello dirigenziale non generale e una di livello generale. I relativi incarichi sono attribuiti anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; in tal caso essi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili a tale titolo nell'ambito del Ministero. Il contingente di personale con qualifica dirigenziale fa parte del contingente complessivo del personale con qualifica dirigenziale del Ministero dell'istruzione. 3. Il Ministro puo' individuare collaboratori estranei all'amministrazione assunti con contratto a tempo determinato in numero non superiore a venti. 4. Il Ministro puo' individuare, altresi', esperti o consulenti di alta professionalita' o specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative, di management e di analisi e definizione delle politiche pubbliche, desumibili da specifici attestati culturali e professionali, in numero non superiore a quindici. 5. La durata massima degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' limitata alla permanenza in carica del Ministro che ne ha disposto la nomina, ferma restando la possibilita' di revoca anticipata, da parte del Ministro stesso, per il venir meno del rapporto fiduciario e comunque, in caso di incarichi su proposta del Sottosegretario di Stato, non puo' essere superiore alla permanenza in carica del Sottosegretario di Stato proponente. Le posizioni di cui ai commi 3 e 4 sono da intendersi aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. 6. Le posizioni di Capo di gabinetto, Capo dell'Ufficio legislativo, Capo dell'Ufficio stampa, Capo della Segreteria del Ministro, Segretario particolare del Ministro, Capo della Segreteria tecnica del Ministro, Consigliere diplomatico e dei Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato sono da intendersi aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. 7. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, e' posto in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa retribuita, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317. Nei limiti del contingente di personale di cui al comma 1, si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 8. L'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali tra gli Uffici di diretta collaborazione e' disposta con provvedimento del Capo di gabinetto.
Note all'art. 9: - Il riferimento relativo all'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' riportato alle note alle premesse. - Il riferimento relativo all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' riportato alle note alle premesse.