IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020
del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e' stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;
Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149;
Visto il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24
ottobre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» con il quale
sono state disposte restrizioni all'esercizio di talune attivita'
economiche al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25
ottobre 2020, n. 265;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3
novembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, nonche' le
relative ordinanze del Ministro della salute adottate in data 4, 10,
13 e 20 novembre 2020;
Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre
ulteriori misure a sostegno dei settori piu' direttamente interessati
dalle misure restrittive, adottate con i predetti decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3
novembre 2020, per la tutela della salute in connessione
all'emergenza epidemiologica da Covid-19;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 29 novembre 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte
sui redditi e dell'IRAP
1. Per i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o
professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento della
seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e
dell'IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 e' prorogato al 10 dicembre
2020.
2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 98 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all'articolo 6 del
decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, che disciplinano la proroga
del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto
delle imposte sui redditi e dell'IRAP per i soggetti che applicano
gli indici sintetici di affidabilita' fiscale.
3. Per i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o
professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non
superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e
che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di
almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto
allo stesso periodo dell'anno precedente, il termine di versamento
della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e
dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2019, e' prorogato al 30 aprile 2021.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano, altresi', a
prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla
diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel suddetto
comma, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione
che operano nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 al
decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, aventi domicilio fiscale o
sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da
uno scenario di massima gravita' e da un livello di rischio alto,
come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del
Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e
dell'articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, ovvero
per gli esercenti servizi di ristorazione nelle aree del territorio
nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravita' e da un
livello di rischio alto come individuate alla medesima data del 26
novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai
sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto-legge 9
novembre 2020, n. 149.
5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 3 e 4 sono effettuati,
senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione
entro il 30 aprile 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia'
versato.
6. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126, le parole «30 novembre 2020» sono sostituite dalle seguenti
«30 aprile 2021».
7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 valutati in 1.759 milioni
di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 26.