Art. 2 
 
Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in  scadenza  nel
                          mese di dicembre 
 
  1.  Per  i  soggetti,  esercenti  attivita'   d'impresa,   arte   o
professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dello  Stato,  con  ricavi  o  compensi  non
superiori a 50 milioni di euro nel  periodo  d'imposta  precedente  a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e
che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di
almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell'anno  2020  rispetto
allo stesso mese dell'anno precedente, sono  sospesi  i  termini  che
scadono nel mese di dicembre 2020 relativi: 
    a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli  articoli
23 e 24 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre
1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e
comunale, che i predetti soggetti operano in  qualita'  di  sostituti
d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti  finanziari  per
garantire la neutralita' finanziaria per lo Stato,  le  regioni  e  i
comuni; 
    b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto; 
    c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. 
  2. I versamenti di cui al comma 1 sono sospesi anche per i soggetti
esercenti attivita' d'impresa,  arte  o  professione,  che  hanno  il
domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel  territorio
dello Stato e che hanno intrapreso l'attivita' di impresa, di arte  o
professione, in data successiva al 30 novembre 2019. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano,  a  prescindere
dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e  alla  diminuzione  del
fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel comma 1, ai soggetti  che
esercitano le attivita' economiche sospese ai sensi  dell'articolo  1
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3  novembre
2020, aventi domicilio fiscale,  sede  legale  o  sede  operativa  in
qualsiasi area del territorio nazionale, ai soggetti  che  esercitano
le attivita' dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale,
sede legale o sede operativa  nelle  aree  del  territorio  nazionale
caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravita' e da  un
livello di rischio alto come individuate alla data  del  26  novembre
2020 con le ordinanze del Ministro della  salute  adottate  ai  sensi
degli articoli 2 e 3 del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del  decreto-legge  9
novembre 2020, n. 149, nonche' ai soggetti che  operano  nei  settori
economici individuati  nell'allegato  2  al  medesimo  decreto-legge,
ovvero esercitano l'attivita' alberghiera, l'attivita' di agenzia  di
viaggio o di tour operator,  e  che  hanno  domicilio  fiscale,  sede
legale  o  sede  operativa  nelle  aree  del   territorio   nazionale
caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un livello di
rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020  con  le
ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3  novembre
2020 e dell'articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149. 
  4. I  versamenti  sospesi  ai  sensi  dei  commi  1,  2  e  3  sono
effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi,  in  un'unica
soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a  un
massimo di quattro rate mensili di pari importo,  con  il  versamento
della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al  rimborso
di quanto gia' versato. 
  5. Agli oneri derivanti dal presente  articolo  valutati  in  3.925
milioni di euro per l'anno 2020 si provvede  ai  sensi  dell'articolo
26.