Art. 2
Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel
mese di dicembre
1. Per i soggetti, esercenti attivita' d'impresa, arte o
professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non
superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e
che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di
almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto
allo stesso mese dell'anno precedente, sono sospesi i termini che
scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:
a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli
23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e
comunale, che i predetti soggetti operano in qualita' di sostituti
d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per
garantire la neutralita' finanziaria per lo Stato, le regioni e i
comuni;
b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;
c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.
2. I versamenti di cui al comma 1 sono sospesi anche per i soggetti
esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, che hanno il
domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio
dello Stato e che hanno intrapreso l'attivita' di impresa, di arte o
professione, in data successiva al 30 novembre 2019.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a prescindere
dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del
fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel comma 1, ai soggetti che
esercitano le attivita' economiche sospese ai sensi dell'articolo 1
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre
2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in
qualsiasi area del territorio nazionale, ai soggetti che esercitano
le attivita' dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale,
sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale
caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravita' e da un
livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre
2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi
degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto-legge 9
novembre 2020, n. 149, nonche' ai soggetti che operano nei settori
economici individuati nell'allegato 2 al medesimo decreto-legge,
ovvero esercitano l'attivita' alberghiera, l'attivita' di agenzia di
viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede
legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale
caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un livello di
rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le
ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre
2020 e dell'articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.
4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono
effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica
soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un
massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento
della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso
di quanto gia' versato.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 3.925
milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo
26.