Art. 5 
 
Proroga versamenti prelievo erariale unico sugli  apparecchi  di  cui
  all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico
  di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 
 
  1. Il versamento  del  saldo  del  prelievo  erariale  unico  sugli
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b),
del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e  del
canone concessorio del quinto bimestre 2020 e' versato in misura pari
al 20 per cento del dovuto sulla base della  raccolta  di  gioco  del
medesimo bimestre, con scadenza 18 dicembre 2020. La restante  quota,
pari all'80 per cento, puo' essere versata con rate mensili  di  pari
importo, con debenza degli  interessi  legali  calcolati  giorno  per
giorno. La prima rata e' versata  entro  il  22  gennaio  2021  e  le
successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo; l'ultima
rata e' versata entro il 30 giugno 2021. 
  2. Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo  valutati  in  559
milioni di euro per l'anno 2020 si provvede  ai  sensi  dell'articolo
26.