Art. 7 
 
         Razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione 
 
  1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1-quater e' sostituito  dal  seguente:  «1-quater.  A
seguito della presentazione della richiesta di cui al comma 1 e  fino
alla  data  dell'eventuale  rigetto  della  stessa  richiesta  ovvero
dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3: 
      a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; 
      b) non possono essere iscritti  nuovi  fermi  amministrativi  e
ipoteche,  fatti  salvi   quelli   gia'   iscritti   alla   data   di
presentazione; 
      c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive»; 
    b) dopo il comma 1-quater, sono inseriti i seguenti: «1-quater 1.
Non puo' in nessun caso essere  concessa  la  dilazione  delle  somme
oggetto di verifica effettuata, ai  sensi  dell'articolo  48-bis,  in
qualunque  momento  antecedente  alla  data  di  accoglimento   della
richiesta di cui al comma 1. 
    1-quater 2. Il pagamento della prima rata determina  l'estinzione
delle procedure esecutive precedentemente avviate, a  condizione  che
non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata
presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo  non  abbia  reso
dichiarazione positiva o non sia stato gia' emesso  provvedimento  di
assegnazione dei crediti pignorati.». 
  2. Le disposizioni del comma 1 si  applicano  ai  provvedimenti  di
accoglimento emessi con  riferimento  alle  richieste  di  rateazione
presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto. 
  3. Con  riferimento  alle  richieste  di  rateazione  presentate  a
decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre
2021, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19, comma  1,  ultimo
periodo, del citato decreto del Presidente della  Repubblica  n.  602
del 1973,  la  temporanea  situazione  di  obiettiva  difficolta'  e'
documentata, ai fini della relativa concessione, nel caso in  cui  le
somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 100.000 euro. 
  4.  Relativamente  ai  provvedimenti  di  accoglimento  emessi  con
riferimento alle richieste di rateazione  di  cui  al  comma  3,  gli
effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a),  b)  e  c),  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  602  del  1973,   si
determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di  rateazione,
di dieci rate, anche non consecutive. 
  5. I  carichi  contenuti  nei  piani  di  dilazione  per  i  quali,
anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui ai commi 1
e 2-bis dell'articolo 68 del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  e'
intervenuta la decadenza dal  beneficio,  possono  essere  nuovamente
dilazionati ai sensi dell'articolo  19  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica  n.  602  del  1973,  presentando  la  richiesta  di
rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessita' di saldare  le
rate scadute alla data di relativa presentazione. Ai provvedimenti di
accoglimento si applicano le disposizioni del comma 4. 
  6. All'articolo 68, comma 3-bis, del decreto-legge 17  marzo  2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Tali  dilazioni
possono essere accordate anche relativamente ai debiti per  i  quali,
alla medesima data, si e' determinata l'inefficacia delle definizioni
di cui all'articolo 6 del decreto-legge  22  ottobre  2016,  n.  193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.  225,
e all'articolo 1, commi  da  4  a  10-quater,  del  decreto-legge  16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2017, n. 172, in deroga alle previsioni in essi contenute.».