art. 1 (commi 901-1000)
  901. Al fine di promuovere  lo  sviluppo  dei  territori  abruzzesi
colpiti dal sisma del 2009 mediante il rafforzamento delle  capacita'
del sistema didattico, scientifico e produttivo, e' istituito,  nella
citta' dell'Aquila, il Centro di formazione territoriale  dell'Aquila
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
  902. Il Centro di  formazione  territoriale  dell'Aquila  concorre,
insieme  con  le  altre  strutture  formative,  all'attuazione  delle
politiche di formazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  di
cui al capo IV-bis del decreto legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,
anche per consentire, in via innovativa, l'acquisizione di  capacita'
tecnico-manuali  propedeutiche   all'attivita'   operativa   mediante
appositi  moduli  didattici  nell'ambito  del  corso  di   formazione
iniziale del personale del medesimo Corpo. 
  903. Con apposita convenzione, da stipulare entro  sei  mesi  dalla
data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  tra  il  comune
dell'Aquila  e  il  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,   sono
individuate  e  messe  a  disposizione  del  Centro   di   formazione
territoriale  le  unita'  immobiliari  di   proprieta'   del   comune
dell'Aquila, tenendo conto anche  del  carattere  residenziale  della
struttura formativa medesima. 
  904. Ai fini dell'attuazione dei commi 901 e 902, e' autorizzata la
spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e
di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024. 
  905. All'articolo 249, comma 1, del decreto legislativo 13  ottobre
2005, n. 217, le parole: «fino alla concorrenza dei posti disponibili
in organico» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «in  fase  di  prima
applicazione, anche in  soprannumero  riassorbibile  con  le  vacanze
ordinarie delle dotazioni organiche, ferma  restando  la  consistenza
complessiva del ruolo prevista nella tabella A allegata  al  presente
decreto. Fino all'assorbimento del soprannumero e' reso indisponibile
un  numero  finanziariamente  equivalente   di   posti   nei   ruoli,
rispettivamente, dei vigili del fuoco, dei capi squadra  e  dei  capi
reparto e degli ispettori antincendio, di cui all'articolo  1,  comma
1, lettere a), b) e c)». 
  906. All'articolo 38 della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Le  spese  sanitarie  sostenute  dal  personale  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco per cure relative a ferite  e  lesioni
riportate nello  svolgimento  di  servizi  operativi  e  di  supporto
all'attivita' operativa  sono  anticipate  dall'amministrazione,  nei
limiti delle risorse  disponibili  destinate  a  tali  finalita',  su
richiesta del dirigente della sede di servizio, previo nulla osta del
servizio sanitario del Corpo medesimo»; 
    b) alla rubrica, dopo le parole: «vigili del fuoco» sono aggiunte
le seguenti: «e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale». 
  907. Alla copertura degli eventuali maggiori  oneri  derivanti  dal
comma 906, pari ad euro 25.000 per l'anno 2021, si provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 
  908.  Al  fine  di  garantire  il  mantenimento  dei  requisiti  di
riconoscimento previsti dal regolamento  delegato  (UE)  n.  907/2014
della  Commissione,  dell'11  marzo  2014,  e  dal   regolamento   di
esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione,  del  6  agosto  2014,
nonche'  di  adeguare  la  propria   struttura   organizzativa   allo
svolgimento delle funzioni ad essa attribuite dal decreto legislativo
21 maggio  2018,  n.  74,  e  agli  ulteriori  e  innovativi  compiti
derivanti dall'attuazione delle misure di sostegno economico disposte
nel contesto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Agenzia per
le  erogazioni  in  agricoltura  e'  autorizzata,  per   il   biennio
2021-2022, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, a  bandire
procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere  con
contratto di lavoro a  tempo  indeterminato,  anche  in  applicazione
dell'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  6
unita' di personale di livello dirigenziale non generale, nonche'  55
unita'  di  personale  non  dirigenziale  appartenenti  all'Area   C,
posizione economica C1, nell'ambito della vigente dotazione  organica
dell'Agenzia  relativa  al  personale  non  dirigenziale.   Ai   fini
dell'applicazione  del  periodo  precedente,  la  dotazione  organica
dell'Agenzia  e'  incrementata  di  quattro  posizioni   di   livello
dirigenziale non generale. 
  909. Per far fronte agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al
comma 908 e' autorizzata la spesa di euro 1.910.000 per l'anno 2021 e
di euro 3.819.000 annui a decorrere dall'anno 2022. 
  910. Al fine  di  assicurare  la  piena  operativita'  dell'Agenzia
nazionale per i giovani, in attuazione  del  regolamento  (UE)  2018/
1475 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre  2018,  la
predetta Agenzia e' autorizzata, per l'anno 2021, a bandire procedure
concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con  contratto
di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie  facolta'
assunzionali e con incremento della dotazione organica di 14  unita',
di cui 1 di livello dirigenziale non generale, 6 di Area III e  7  di
Area II, un contingente di 21 unita' di personale, cosi' ripartito: 2
unita' con qualifica dirigenziale di livello non generale e 19 unita'
di personale non dirigenziale, di cui 9 da inquadrare nell'Area  III,
di cui 4 in posizione economica F3 e 5 in posizione economica  F1,  e
10 da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2. 
  911. Il reclutamento del personale di cui al comma 910 del presente
articolo avviene mediante uno o piu' concorsi  pubblici  da  svolgere
anche in  deroga  agli  articoli  30  e  35,  comma  5,  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  all'articolo   4,   commi
3-quinquies e 3-sexies, del decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125.
Resta in ogni  caso  ferma  la  possibilita'  da  parte  dell'Agenzia
nazionale per i giovani di avvalersi delle modalita'  semplificate  e
delle  misure  di  riduzione  dei  tempi  di  reclutamento   previste
dall'articolo 3 della legge 19 giugno  2019,  n.  56,  nonche'  delle
modalita' di cui all'articolo 248 del decreto-legge 19  maggio  2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77. Per il reclutamento del personale di qualifica non  dirigenziale,
entro l'anno 2021 e nei limiti di cui al citato comma 910,  l'Agenzia
nazionale per i  giovani  puo'  procedere  alla  stabilizzazione  del
personale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20,  commi
1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75,  nel  rispetto
delle modalita' e delle condizioni ivi previste. 
  912. Fino al completamento delle procedure di cui al comma 911  del
presente articolo per il  reclutamento  del  personale  di  qualifica
dirigenziale, l'Agenzia nazionale per  i  giovani  e'  autorizzata  a
reclutare 1 unita' di personale di livello dirigenziale non  generale
ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165. Gli incarichi conferiti  ai  sensi  del  presente
comma hanno durata annuale, sono rinnovabili per un  massimo  di  due
volte e, comunque, cessano alla data  dell'entrata  in  servizio  dei
vincitori del concorso di cui al comma 911 del presente articolo. Gli
incarichi conferiti ai sensi del  presente  comma  non  costituiscono
titolo ne' requisito valutabile ai fini della  procedura  concorsuale
di cui al citato comma 911. 
  913. Per far fronte agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al
comma 910 e' autorizzata la spesa di euro 259.065 per l'anno  2021  e
di euro 1.036.258 annui a decorrere dall'anno 2022. 
  914. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali  ed  europei  in
materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del  territorio
e  di  salvaguardia  delle  riserve  naturali  statali,  compresa  la
conservazione  della  biodiversita',  l'Arma   dei   carabinieri   e'
autorizzata   all'assunzione   di   personale   operaio    a    tempo
indeterminato, ai sensi della legge 5  aprile  1985,  n.  124,  e  in
deroga al contingente ivi previsto,  nel  numero  di  19  unita'  per
l'anno 2021 e di 38 unita' per l'anno 2022. 
  915. Per l'attuazione del comma 914 e' autorizzata la spesa di euro
585.000 per l'anno  2021  e  di  euro  1.770.000  annui  a  decorrere
dall'anno 2022. 
  916. Le amministrazioni di cui ai commi da  908  a  915  comunicano
alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica e al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato,  entro  trenta
giorni dall'assunzione, i dati concernenti  le  unita'  di  personale
effettivamente assunte ai sensi dei medesimi commi da 908 a 915  e  i
relativi oneri da sostenere a regime. 
  917. Il Ministero della difesa, al fine di assicurare le funzioni e
l'efficienza dell'area produttiva industriale, in  particolare  degli
arsenali e degli stabilimenti militari,  nonche'  per  potenziare  le
realta'  produttive  locali  in   un   sistema   sinergico   con   le
amministrazioni locali,  nei  limiti  della  dotazione  organica  del
personale  civile   prevista   dall'articolo   2259ter   del   codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, e' autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche
per il reclutamento, per il  triennio  2021-2023,  con  contratto  di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, di un  contingente  di  431
unita' di personale non dirigenziale cosi' ripartito: 
    a) 19 unita' di Area III, fascia retributiva F1, e 125 unita'  di
Area II, fascia retributiva F2, per l'anno 2021; 
    b) 19 unita' di Area III, fascia retributiva F1, e 125 unita'  di
Area II, fascia retributiva F2, per l'anno 2022; 
    c) 19 unita' di Area III, fascia retributiva F1, e 124 unita'  di
Area II, fascia retributiva F2, per l'anno 2023. 
  918. Le assunzioni di cui al comma 917 del presente  articolo  sono
effettuate  ai  sensi  dell'articolo  35,  comma   4,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  919. A decorrere dall'anno 2021,  le  risorse  finanziarie  di  cui
all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
incrementate  di  7,6  milioni  di  euro,  al  fine  di   riconoscere
l'indennita' di  cui  all'articolo  52,  comma  3,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, con le  modalita'
ivi  previste,  al  personale  incaricato  di  comando  di   stazioni
dell'organizzazione  territoriale  dell'Arma  dei  carabinieri,   nel
limite di spesa complessivo di 7,6 milioni di euro annui a  decorrere
dall'anno 2021. 
  920. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 919, pari a 7,6
milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2021,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione delle  risorse  del  fondo  per  il
finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e
delle finanze, di cui all'articolo  1,  comma  199,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190. 
  921. Al fine di razionalizzare l'impiego di personale  estraneo  al
Ministero degli affari esteri e della cooperazione  internazionale  e
di potenziare l'apporto di  competenze  specialistiche  all'attivita'
della rete diplomaticoconsolare sono disposti i seguenti interventi: 
    a) all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il settimo comma e' abrogato; 
      2) l'ottavo comma e' sostituito dal seguente: 
  «Gli  esperti  che  il  Ministero  degli  affari  esteri  e   della
cooperazione internazionale puo'  utilizzare  a  norma  del  presente
articolo  non  possono  complessivamente  superare   il   numero   di
centosettantadue con l'esclusione delle unita'  riservate,  ai  sensi
dell'articolo 11 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,  e
dell'articolo 2, comma 6-duodecies,  del  decreto-legge  29  dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2011, n. 10, allo svolgimento di particolari  compiti  relativi  alla
tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza  nazionale  nonche'  al
contrasto della criminalita'  organizzata  e  di  tutte  le  condotte
illecite, anche transnazionali, ad essa riconducibili,  delle  unita'
destinate, ai sensi dell'articolo 36 della legge 30 luglio  2002,  n.
189, alla prevenzione dell'immigrazione clandestina  e  delle  unita'
destinate, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19  marzo
2001, n. 68, all'accertamento delle violazioni in materia economica e
finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea»; 
    b) le dotazioni destinate all'erogazione delle indennita' di  cui
all'articolo 170  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18, sono incrementate di euro 5.257.345  per  l'anno
2021 e di euro 10.514.690 annui a decorrere dall'anno 2022; 
    c) l'articolo 1 della legge 31 marzo 2005, n. 56, e' abrogato; 
    d) al comma 3 dell'articolo 4 del decreto  legislativo  19  marzo
2001, n. 68,  la  parola:  «dodici»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«venticinque». Conseguentemente  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
1.366.910 per l'anno 2021 e  di  euro  2.733.819  annui  a  decorrere
dall'anno 2022. 
  922. L'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 301, della legge
27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementata di 18 unita'  per  ciascuno
degli anni 2021 e 2022 e di 50 unita' per l'anno 2023.  La  dotazione
organica  della  carriera  diplomatica  e'  incrementata,  nel  grado
iniziale di  segretario  di  legazione,  di  18  unita'  a  decorrere
dall'anno 2021, di ulteriori 18 unita' a decorrere dall'anno  2022  e
di ulteriori 50 unita' a decorrere dall'anno 2023.  Per  l'attuazione
del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 434.927 per l'anno
2021, di euro 2.174.636 per l'anno 2022, di euro 4.687.548 per l'anno
2023 e di euro 8.311.940 annui a decorrere dall'anno 2024. 
  923. In aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione
vigente e nel limite delle proprie dotazioni organiche, il  Ministero
degli  affari  esteri  e   della   cooperazione   internazionale   e'
autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno  2021,  100
dipendenti della II Area funzionale, posizione  economica  F2,  e  50
dipendenti  della  III  Area  funzionale,  posizione  economica   F1,
mediante l'indizione di nuovi concorsi, l'ampliamento dei posti messi
a  concorso  ovvero  lo  scorrimento  delle  graduatorie  vigenti  di
concorsi gia' banditi. E' a tal fine autorizzata  la  spesa  di  euro
1.394.600 per l'anno 2021 e  di  euro  5.578.399  annui  a  decorrere
dall'anno 2022. 
  924. All'articolo 152, primo comma, primo periodo, del decreto  del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,  le  parole:  «nel
limite di un  contingente  complessivo  pari  a  2.920  unita'»  sono
sostituite dalle seguenti: «nel limite di un contingente  complessivo
pari a 3.000 unita'». Ai fini dell'incremento del  contingente  degli
impiegati assunti  a  contratto  dalle  rappresentanze  diplomatiche,
dagli uffici consolari e dagli istituti  italiani  di  cultura,  come
rideterminato dal primo periodo, e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
1.711.860 per l'anno 2021, di euro 3.526.432 per l'anno 2022, di euro
3.632.225 per l'anno 2023, di euro 3.741.191 per l'anno 2024, di euro
3.853.427 per l'anno 2025, di euro 3.969.030 per l'anno 2026, di euro
4.088.101 per l'anno 2027, di euro 4.210.744 per l'anno 2028, di euro
4.337.066 per l'anno 2029 e  di  euro  4.467.178  annui  a  decorrere
dall'anno 2030. 
  925. Al fine di dare  attuazione  a  un  programma  di  interventi,
temporaneo ed eccezionale, finalizzato a  eliminare,  anche  mediante
l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo  ai  procedimenti
di  esecuzione  delle  sentenze  penali  di  condanna,   nonche'   di
assicurare la piena efficacia  dell'attivita'  di  prevenzione  e  di
repressione dei reati, il Ministero della giustizia e' autorizzato ad
assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di  durata  non
superiore a dodici mesi, un contingente complessivo di  1.080  unita'
di personale amministrativo non dirigenziale, di Area  II,  posizione
economica F1, cosi' ripartito: 290 unita' a decorrere dal  1°  giugno
2021, 240 unita' a decorrere dal 1° novembre  2021  e  550  unita'  a
decorrere dal 1° gennaio 2022. L'assunzione di personale  di  cui  al
primo periodo e' autorizzata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai  limiti  di
spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti  alla
data di entrata in vigore della presente legge. 
  926. Per l'attuazione delle disposizioni di cui  al  comma  925  e'
autorizzata la spesa di euro 7.844.587 per  l'anno  2021  e  di  euro
32.659.734 per l'anno 2022. 
  927.  L'articolo  8  del  decreto-legge  14  giugno  2019,  n.  53,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n.  77,  e'
abrogato. 
  928. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  primo   periodo,   le   parole:   «delle   Soprintendenze
archeologia, belle arti e paesaggio» sono sostituite dalle  seguenti:
«degli uffici periferici» e le parole: «16 milioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «24 milioni»; 
    b) al terzo periodo, le parole:  «Ciascuna  Soprintendenza»  sono
sostituite dalle seguenti: «Ciascun ufficio». 
  929. All'articolo 22, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge  24
aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 2017, n. 96, dopo le parole: «750.000 euro per  l'anno  2019,»
sono inserite le seguenti: «a 1.500.000 euro  per  l'anno  2021  e  a
1.500.000 euro per l'anno 2022,». 
  930. All'articolo 1-ter, comma 1, del  decreto-legge  21  settembre
2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  novembre
2019, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, dopo le parole: «luoghi della cultura»  sono
inserite  le  seguenti:  «e  delle  attivita'  di  supporto  tecnico,
amministrativo e contabile» e dopo le parole: «29 agosto 2019,»  sono
inserite le seguenti: «e comunque fino al 31 dicembre 2025»; 
    b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Non si applica
il comma 2 dell'articolo 192 del codice dei  contratti  pubblici,  di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»; 
    c) al secondo periodo, dopo  le  parole:  «primo  periodo,»  sono
inserite le seguenti: «oltre alle risorse finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente» e le parole: «e a 245.000 euro nell'anno  2021»
sono sostituite dalle seguenti: «, a 5.845.000 euro nell'anno 2021  e
a 5,6 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2022,  2023,  2024  e
2025». 
  931. Per l'attuazione del comma 930, lettera c), e' autorizzata  la
spesa di 5,1 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5,6 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025. 
  932. In  considerazione  degli  effetti  conseguenti  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 sul patrimonio culturale e' consentita  la
proroga per un periodo massimo di sei mesi, nel limite  di  spesa  di
euro 500.000 per l'anno  2021,  dei  contratti  a  tempo  determinato
stipulati  dagli  istituti  e   luoghi   della   cultura   ai   sensi
dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, fermo restando
il limite della durata massima complessiva di trentasei  mesi,  anche
non consecutivi, dei medesimi  contratti.  Al  personale  di  cui  al
periodo precedente si applicano  le  disposizioni  dell'articolo  20,
comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 
  933. Per l'attuazione del comma 932 e' autorizzata la spesa di euro
500.000 per l'anno 2021. 
  934. Al fine di potenziare le attivita' derivanti dalle accresciute
competenze e dai nuovi compiti previsti dalla riforma della  Politica
agricola comune per il periodo 2021-2027,  la  dotazione  finanziaria
destinata  alle  esigenze  di  cui  all'articolo  7,  comma  6,   del
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 5 dicembre 2019, n. 180, e'  incrementata  di  euro  363.000
annui a decorrere dall'anno 2021. 
  935. A seguito dell'istituzione del  Ministero  dell'universita'  e
della ricerca, al fine di garantirne la funzionalita',  la  dotazione
finanziaria inerente alle  risorse  disponibili  per  gli  uffici  di
diretta  collaborazione  del  Ministero  dell'universita'   e   della
ricerca, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9  gennaio
2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo  2020,
n. 12, e' incrementata  complessivamente  di  euro  500.000  annui  a
decorrere dall'anno 2021. 
  936. Al fine di assicurare l'esercizio delle maggiori funzioni  del
Ministero dell'universita' e della ricerca connesse  all'assolvimento
di obblighi nei confronti dell'Unione europea  e  internazionali  nel
campo della formazione superiore e della ricerca e,  in  particolare,
alla  nuova  programmazione  europea  della  ricerca,  la   dotazione
organica  del  Ministero  dell'universita'   e   della   ricerca   e'
incrementata di tre posizioni dirigenziali di livello  non  generale,
di  cui  una  destinata  alla   diretta   collaborazione   ai   sensi
dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  Alla
copertura delle tre posizioni dirigenziali di livello non generale di
cui al periodo precedente si provvede anche mediante  l'indizione  di
appositi concorsi pubblici, per i quali il Ministero dell'universita'
e della ricerca e' autorizzato ad avviare le relative  procedure.  Ai
fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata  la  spesa  di
459.750 euro annui a decorrere dall'anno 2021,  cui  si  provvede  ai
sensi del comma 941. 
  937. Il Ministero dell'universita' e della ricerca e'  autorizzato,
per il  biennio  20212022,  nel  rispetto  del  piano  triennale  del
fabbisogno  del  personale,  di  cui  all'articolo  6   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche'  della  vigente  dotazione
organica, a bandire una o piu' procedure concorsuali  pubbliche,  per
titoli ed esami, per il reclutamento di  un  contingente  massimo  di
personale pari a 56 unita' da  inquadrare  nell'Area  III,  posizione
economica F1, del comparto Funzioni centrali. Le assunzioni di cui al
presente comma sono effettuate ai sensi dell'articolo  35,  comma  4,
del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. 
  938. Le procedure concorsuali di cui al comma 937  sono  rivolte  a
soggetti in possesso di qualificata professionalita' nelle discipline
scientifiche, economiche e giuridiche.  Per  la  partecipazione  sono
richiesti la  laurea  magistrale  o  specialistica  nonche'  uno  dei
seguenti  titoli:  dottorato  di  ricerca;  master  universitario  di
secondo  livello;  diploma  di  scuola   di   specializzazione   post
universitaria. Le  procedure,  da  svolgere  in  forma  telematica  e
decentrata, anche in deroga al comma 3-quinquies dell'articolo 4  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonche' al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487,  e
anche  con  l'avvalimento   delle   universita'   e   del   consorzio
interuniversitario CINECA, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica, si articolano nelle seguenti fasi: 
    a) valutazione dei titoli; 
    b) prova orale; 
    c) attivita' di lavoro e formazione; 
    d) prova scritta. 
  939. Nella valutazione dei titoli di cui alla lettera a) del  comma
938 sono valorizzati il possesso di abilitazioni professionali  e  lo
svolgimento di attivita' lavorativa nei settori attinenti ai  profili
ricercati. Nella prova orale di cui alla lettera b) del citato  comma
938 e' valorizzato il possesso di adeguate conoscenze informatiche  e
digitali nonche' di  un'adeguata  conoscenza  di  almeno  una  lingua
straniera. All'esito della valutazione delle fasi di cui alle lettere
a) e b) del medesimo comma 938, sulla base dei punteggi conseguiti e'
formata una graduatoria provvisoria, alla quale si applica  il  primo
periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e i candidati che risultano  utilmente  collocati
sono assunti,  nel  limite  massimo  di  56  unita',  nell'Area  III,
posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali, con contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di  centoventi
giorni,  ai  fini  dello  svolgimento  dell'attivita'  di  lavoro   e
formazione di cui alla lettera c) del comma 938.  Entro  la  data  di
conclusione del contratto, si svolge la prova  scritta  di  cui  alla
lettera d) del comma 938, che consiste nella soluzione di  quesiti  a
risposta multipla, con predeterminazione dei  relativi  punteggi.  La
graduatoria definitiva e' formata sulla base dei punteggi  conseguiti
in ciascuna delle fasi  di  cui  al  comma  938,  le  cui  rispettive
proporzioni sono adeguatamente bilanciate nel bando. 
  940. Le assunzioni di cui al comma 939 sono autorizzate  in  deroga
all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, e ai limiti di spesa  di  cui  all'articolo  9,  comma  28,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tale  fine  e'  autorizzata  la
spesa di 724.057 euro per l'anno 2021, cui si provvede ai  sensi  del
comma 941. 
  941. Agli oneri derivanti dai commi 936 e  940,  pari  a  1.183.807
euro per l'anno 2021 e a 459.750 euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2022, si provvede, per l'anno 2021, quanto a 500.000  euro,  mediante
corrispondente riduzione dell'incremento  di  cui  all'articolo  238,
comma 2, primo periodo, del decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  e,
quanto   a   683.807   euro,   mediante   corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 471,  della
legge 27 dicembre 2019,  n.  160,  e,  a  decorrere  dall'anno  2022,
mediante corrispondente riduzione dell'incremento di  cui  al  citato
articolo 238, comma 2, primo periodo, del  decreto-legge  n.  34  del
2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020. 
  942. Al fine di assicurare l'esercizio delle maggiori funzioni  del
Ministero dell'istruzione connesse  anche  alle  iniziative  relative
agli impegni sovranazionali europei, la  vigente  dotazione  organica
del predetto Ministero e' incrementata di tre posizioni  dirigenziali
di livello non  generale.  Nelle  more  dell'entrata  in  vigore  dei
conseguenti   regolamenti    di    organizzazione    del    Ministero
dell'istruzione, le  tre  posizioni  dirigenziali  di  cui  al  primo
periodo sono destinate alla struttura di cui all'articolo 4, comma 2,
del  decreto-legge  9   gennaio   2020,   n.   1,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Alla copertura  delle
tre posizioni dirigenziali non generali di cui al presente  comma  si
provvede anche mediante concorsi pubblici, per i quali  il  Ministero
dell'istruzione e' autorizzato a indire le relative procedure. 
  943. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126, dopo le  parole:  «ricompresi  nei  crateri»  sono  inserite  le
seguenti: «del sisma del 2002,». 
  944. All'articolo 57, comma  3-bis,  del  decreto-legge  14  agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea, le parole:  «e  a  30  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle  seguenti:  «,  a  31
milioni di euro per l'anno 2021 e  a  83  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2022»; 
    b) la lettera b) e' abrogata. 
  945. All'articolo 3 del  decreto-legge  24  giugno  2016,  n.  113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2016,  n.  160,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo il terzo periodo  e'  inserito  il  seguente:
«Per l'anno 2021 e'  assegnato  un  contributo  straordinario  di  10
milioni di euro»; 
    b) al comma 2, dopo il quarto periodo e'  inserito  il  seguente:
«Per l'anno 2021 e' destinato un contributo pari a 1 milione di euro»
e, al sesto periodo, le parole: «Per ciascuno degli anni 2019 e 2020»
sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e
2021». 
  946. All'articolo 14, comma 6, primo periodo, del decreto-legge  30
dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2020»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2021». 
  947. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, le parole  da:  «31  dicembre  2020»  fino  a:
«secondo  periodo  del  medesimo  comma  6»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «31 dicembre 2021, nelle ipotesi previste dal primo periodo
e dal secondo  periodo  del  citato  comma  6  dell'articolo  14  del
decreto-legge n. 244 del 2016». 
  948. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli  oneri  derivanti
dai commi 946 e 947, nel limite di  spesa  complessivo  di  1.500.000
euro per l'anno 2021. 
  949. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo  periodo,
del  decreto-legge  28  gennaio   2014,   n.   4,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e' prorogato  al  31
dicembre 2021. 
  950. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli  oneri  derivanti
dal comma 949, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro  per
l'anno 2021. 
  951. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «a decorrere dal 1° novembre 2020,» sono soppresse; 
    b) dopo le parole: «con le procedure» sono inserite le  seguenti:
«, i termini»; 
    c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le assunzioni
di cui al presente comma, i requisiti di cui all'articolo  20,  comma
1, del decreto legislativo n. 75 del  2017  possono  essere  maturati
anche computando i periodi di servizio  svolti  a  tempo  determinato
presso amministrazioni diverse da quella che procede  all'assunzione,
purche' comprese tra gli Uffici speciali per  la  ricostruzione,  gli
enti locali o gli Enti parco dei predetti crateri, ferma restando  la
sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a)
e b), del decreto legislativo  n.  75  del  2017.  Al  personale  con
contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto  presso  gli
enti di cui al periodo precedente, alla data del  31  dicembre  2021,
un'attivita' lavorativa di almeno tre anni, anche  non  continuativi,
nei precedenti otto anni e' riservata una quota non superiore  al  50
per cento dei posti disponibili  nell'ambito  dei  concorsi  pubblici
banditi dai  predetti  enti.  Per  tali  concorsi  i  relativi  bandi
prevedono   altresi'   l'adeguata   valorizzazione    dell'esperienza
lavorativa  maturata  presso  i  predetti  enti  con   contratti   di
somministrazione e lavoro». 
  952. Il termine di trenta giorni  indicato  al  terzo  periodo  del
comma 3-bis dell'articolo 57 del decreto-legge  14  agosto  2020,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126, e' prorogato al 31 marzo 2021. 
  953. Allo scopo di soddisfare le esigenze dei territori colpiti dai
sismi degli anni 2009, 2012 e 2016, fermo  restando  quanto  previsto
dai commi 3 e seguenti dell'articolo 57 del decreto-legge  14  agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020, n. 126, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato
alle dipendenze di una  delle  amministrazioni  indicate  nel  citato
comma 3, che risulti in possesso, al 31 dicembre 2020, dei  requisiti
di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 20 del  decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che abbia maturato,  anche  presso
amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione,  almeno
due anni di servizio ai sensi della lettera c) del citato comma 1,  e
che sia stato  titolare  di  precedenti  rapporti  di  collaborazione
coordinata  e  continuativa   con   una   o   piu'   delle   predette
amministrazioni, si applica, in coerenza con il piano  triennale  dei
fabbisogni dell'amministrazione stessa e senza nuovi o maggiori oneri
per lo Stato, il comma 11-bis del  citato  articolo  20  del  decreto
legislativo n. 75 del 2017. 
  954. Al fine di assicurare la  definitiva  e  completa  ultimazione
dell'opera di ricostruzione nei comuni della Campania  colpiti  dagli
eventi sismici del 1980 e del 1981, sono attribuite ai singoli comuni
della regione Campania  le  competenze  di  spesa,  programmazione  e
controllo delle somme residue da liquidare e gia' assegnate, pari  a:
euro 43.787.690,62 dal decreto del Ministero delle  infrastrutture  e
dei trasporti n. 13333/1 del 30 dicembre 2008; euro 12.951.040,54 dal
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  26  marzo
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 9  luglio  2010;
euro 16.524.443,20 dalla deliberazione del CIPE  n.  45/2012  del  23
marzo 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del  4  luglio
2012. Inoltre tutte le risorse ancora disponibili sulle  contabilita'
speciali dei comuni,  aperte  e  risultanti  dal  conto  della  Banca
d'Italia al 31  dicembre  2018,  sono  assegnate  ai  comuni  per  il
completamento degli interventi di ricostruzione. 
  955. Al fine di garantire lo svolgimento in modalita' decentrata  e
digitale dei concorsi unici di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies,
del  decreto-legge  31  agosto  2013,   n.   101,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.  125,  e  all'articolo
35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  nonche'
per sostenere l'organizzazione flessibile del lavoro  pubblico  e  la
formazione del personale pubblico,  il  Dipartimento  della  funzione
pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   provvede
all'istituzione, presso ogni regione e  nelle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, di poli territoriali avanzati, anche mediante il
recupero e riuso e il cambio di utilizzo degli  immobili  pubblici  e
dei beni immobili confiscati alla criminalita' organizzata. 
  956. A fini di cui al comma 955,  il  Dipartimento  della  funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri  puo'  stipulare
appositi accordi con l'Agenzia del demanio, con  l'Agenzia  nazionale
per l'amministrazione  e  la  destinazione  dei  beni  sequestrati  e
confiscati   alla   criminalita'   organizzata   e   con   le   altre
amministrazioni titolari di idonei beni immobili. 
  957. Per le finalita' di cui  ai  commi  955  e  956  del  presente
articolo, le risorse disponibili in conto residui di cui all'articolo
2, comma 5, della legge 19 giugno 2019, n.  56,  previa  ricognizione
dei fabbisogni, con uno o piu' decreti del Presidente  del  Consiglio
dei  ministri,   su   proposta   del   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono  attribuite,  per  l'anno  2021,  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri. 
  958. I commi da 1 a 4 dell'articolo 2 della legge 19  giugno  2019,
n. 56, sono abrogati. 
  959. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 436, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 400  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2021. 
  960. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  dopo  il
comma 366 e' inserito il seguente: 
  «366-bis. Allo scopo di garantire la continuita' didattica per  gli
alunni con disabilita', il fondo di cui al comma 366 e'  rifinanziato
in misura pari a 62,76 milioni  di  euro  nell'anno  2021,  a  321,34
milioni di euro nell'anno 2022, a 699,43 milioni  di  euro  nell'anno
2023, a 916,36 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a
924,03 milioni di euro nell'anno  2026,  a  956,28  milioni  di  euro
nell'anno 2027, a  1.003,88  milioni  di  euro  nell'anno  2028  e  a
1.031,52 milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2029.  La
dotazione dell'organico dell'autonomia, a valere sulle risorse di cui
al primo periodo, e'  incrementata  di  5.000  posti  di  sostegno  a
decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, di 11.000 posti di sostegno
a decorrere dall'anno  scolastico  2022/2023  e  di  9.000  posti  di
sostegno   a   decorrere   dall'anno   scolastico   2023/2024.   Alla
ripartizione delle risorse di cui al presente  comma,  disponibili  a
decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, si provvede con decreto del
Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. All'incremento derivante dall'attuazione del  presente
comma non si applicano le disposizioni del comma 373». 
  961. Il fondo di cui all'articolo 1,  comma  125,  della  legge  13
luglio 2015, n. 107, e' incrementato di 10 milioni di euro per l'anno
2021  destinati  alla  realizzazione  di  interventi  di   formazione
obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con  alunni
con  disabilita'.  Tale  formazione  e'  finalizzata   all'inclusione
scolastica dell'alunno con disabilita' e a garantire il principio  di
contitolarita' nella presa in carico dell'alunno stesso. Con  decreto
del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente  legge,  sono  stabiliti  le
modalita'   attuative,   prevedendo    il    divieto    di    esonero
dall'insegnamento, i criteri di riparto, le condizioni per  riservare
la formazione al  solo  personale  non  in  possesso  del  titolo  di
specializzazione  sul  sostegno,  la  determinazione   delle   unita'
formative comunque non inferiori a 25 ore di impegno  complessivo,  i
criteri e le modalita' di monitoraggio delle attivita'  formative  di
cui al presente comma. 
  962. Al fine di realizzare l'inclusione scolastica degli alunni con
disabilita', per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/ 2023
e 2023/2024 sono stanziati 10 milioni di euro  per  l'acquisto  e  la
manutenzione di attrezzature tecniche e di sussidi didattici  di  cui
all'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e per  l'acquisizione  di  servizi  necessari  al  loro  miglior
utilizzo, destinati alle istituzioni scolastiche che accolgono alunni
con disabilita' certificata ai sensi della citata legge  n.  104  del
1992. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  da  emanare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono disciplinati i criteri e  le  modalita'  di  assegnazione  delle
risorse dedicate e il relativo monitoraggio. 
  963. Al fine di regolare l'assegnazione delle risorse professionali
di sostegno didattico e di assistenza specialistica, agli alunni  con
disturbi specifici di  apprendimento  diagnosticati  ai  sensi  della
legge 8 ottobre 2010,  n.  170,  spettano  esclusivamente  le  misure
educative e didattiche di supporto di cui all'articolo 5 della citata
legge n. 170 del 2010, senza l'impiego delle risorse professionali di
cui alla legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  erogate  in  attuazione
dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. 
  964. Al fine di trasformare in contratto a tempo pieno il contratto
di lavoro a tempo parziale di 4.485 collaboratori scolatici,  di  cui
all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
assunti a decorrere dal 1° marzo 2020, nonche' di assumere, fino a un
massimo di 45 unita', con  contratto  di  lavoro  a  tempo  pieno,  a
decorrere dal 1° settembre 2021, coloro che nella procedura selettiva
di cui al citato articolo 58, comma 5-ter, del  decreto-legge  n.  69
del 2013 siano risultati in sovrannumero nella  provincia  in  virtu'
della propria posizione in graduatoria, il Ministero  dell'istruzione
e' autorizzato, in aggiunta alle ordinarie facolta'  assunzionali,  a
coprire 2.288 posti rimasti vacanti e  disponibili  nell'organico  di
diritto del personale amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  e  non
coperti a tempo  indeterminato  nell'anno  scolastico  2020/2021.  Le
supplenze eventualmente conferite per la copertura dei posti  di  cui
al periodo precedente prima della data di  entrata  in  vigore  della
presente legge restano confermate per la durata delle stesse.  A  tal
fine e' autorizzata la spesa di 56,17  milioni  di  euro  per  l'anno
2021, di 56,91 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2022  al
2028, di 60,76 milioni di euro per l'anno 2029, di 61,56  milioni  di
euro per l'anno 2030 e di 61,62 milioni di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2031. 
  965. All'articolo 58 del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo
il comma 5-sexies e' aggiunto il seguente: 
  «5-septies. Nel limite di  spesa  di  cui  al  comma  5-bis,  primo
periodo, i posti di  cui  al  comma  5-ter  che  siano  eventualmente
rimasti vacanti e disponibili dopo la procedura di cui  ai  commi  da
5-ter a 5-sexies, sono destinati, su istanza di parte, ai soggetti di
cui al  comma  5-sexies  che,  pur  in  possesso  dei  requisiti  ivi
previsti, non abbiano trovato posto nella relativa provincia.  A  tal
fine, e' predisposta  un'apposita  graduatoria  nazionale,  formulata
sulla base del punteggio attribuito in attuazione del comma 5-sexies.
Alle conseguenti assunzioni si applicano le disposizioni  di  cui  al
comma   5-sexies,   sesto,   settimo,   ottavo   e   nono    periodo.
Successivamente alle predette procedure selettive e sempre nel limite
di spesa di cui al  comma  5-bis,  primo  periodo,  sono  autorizzate
assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili  ai
sensi del medesimo comma». 
  966. Al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia,  nelle
scuole  primarie  e  nelle  scuole  secondarie  di  primo  grado   la
funzionalita'  della  strumentazione  informatica,  il  termine   dei
contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 230-bis, comma  1,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' prorogato al 30 giugno 2021.  A
tal fine e' autorizzata la spesa di 13,80 milioni di euro per  l'anno
2021. 
  967. Al fine di assicurare stabilmente quanto  previsto  dal  comma
966 del presente articolo, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022
la  dotazione  organica  del  personale  amministrativo,  tecnico   e
ausiliario di cui all'articolo  19,  comma  7,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, e' incrementata  di  1.000  posti  di  personale
assistente tecnico, da destinare alle scuole di cui al  citato  comma
966. Le facolta' assunzionali del personale assistente  tecnico  sono
corrispondentemente incrementate di  1.000  unita'.  A  tal  fine  e'
autorizzata la spesa di 9,26 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  di
31,43 milioni di euro per l'anno 2022, di 30,51 milioni di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, di 31,16 milioni  di  euro  per
l'anno 2027 e di 32,44 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno
2028. 
  968. La dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi
64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementata di 1.000
posti, con riferimento alla scuola  dell'infanzia,  da  destinare  al
potenziamento  dell'offerta   formativa   nel   relativo   grado   di
istruzione. Con il decreto del Ministro  dell'istruzione  di  cui  al
citato articolo 1,  comma  64,  della  legge  n.  107  del  2015,  il
contingente di 1.000 posti e' ripartito tra le regioni. A tal fine e'
autorizzata la spesa di 11,67 milioni di euro  per  l'anno  2021,  di
38,43 milioni di euro per l'anno 2022, di 37,32 milioni di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, di 38,48 milioni  di  euro  per
l'anno 2027 e di 40,79 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno
2028. 
  969. Il fondo di cui all'articolo 12  del  decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 65, e' incrementato, a decorrere dall'anno  2021,  di
60  milioni  di  euro  annui.  Per  l'anno  2021,  in   deroga   alle
disposizioni del citato articolo 12, comma 4, del decreto legislativo
n. 65  del  2017,  una  quota  parte  dell'incremento,  pari  a  euro
1.500.000,   e'   destinata   al   Ministero   dell'istruzione    per
l'attivazione del sistema informativo nazionale di  cui  all'articolo
5, comma 1, lettera e), del medesimo decreto legislativo  n.  65  del
2017. A tal fine e' autorizzata la spesa di 60 milioni di euro  annui
a decorrere dall'anno 2021. 
  970. Al fine di  continuare  a  promuovere  misure  e  progetti  di
innovazione didattica e digitale nelle scuole, all'articolo 1,  comma
725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
    a) dopo le parole: «2020/2021»  sono  inserite  le  seguenti:  «,
2021/2022 e 2022/ 2023»; 
    b) le parole da:  «puo'  essere  esonerato  dall'esercizio  delle
attivita' didattiche» fino a: «equipe  territoriali  formative»  sono
sostituite  dalle   seguenti:   «sono   individuate   dal   Ministero
dell'istruzione le equipe formative  territoriali  costituite  da  un
numero di docenti pari a 20 da porre in posizione di  comando  presso
gli uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione  centrale,
da destinare esclusivamente ad azioni di supporto al Piano  nazionale
per la scuola digitale, e un numero massimo di ulteriori 200  docenti
da porre in semi esonero dall'esercizio  delle  attivita'  didattiche
per il 50 per cento dell'orario di servizio». 
  971. Per l'attuazione delle disposizioni di cui  al  comma  970  e'
autorizzata la spesa di euro  1.446.158  per  l'anno  2021,  di  euro
3.615.396 per l'anno 2022 e di euro 2.169.238 per l'anno 2023. 
  972. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.
126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019,  n.
159, le parole: «, nelle quali la percentuale di idonei e' elevata al
30 per cento dei posti messi a concorso per la singola  regione,  con
arrotondamento all'unita' superiore» sono sostituite dalle  seguenti:
«rispetto alle quali, in deroga a quanto  previsto  dal  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 863 del
18  dicembre  2018,  non  sono  previsti  limiti  all'inserimento  in
graduatoria degli idonei non vincitori». 
  973. All'articolo 32-ter, comma  3,  del  decreto-legge  14  agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020, n. 126, le parole: «elevata al 50 per cento» sono soppresse. 
  974. All'articolo 1, comma 330, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190,  le  parole:  «2021/2022»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«2022/2023». 
  975. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 13, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Per gestire, coordinare e vigilare il sistema della  formazione
italiana nel mondo, la selezione e  la  destinazione  all'estero  del
personale di cui all'articolo 18, nonche' le ulteriori  attivita'  di
cui al presente decreto legislativo, il Ministero degli affari esteri
e  della  cooperazione  internazionale   si   avvale   di   dirigenti
scolastici, docenti  e  personale  amministrativo  della  scuola  nel
limite complessivo di 70 unita'»; 
    b) all'articolo 15, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  Le  attivita'  di  formazione  del  personale   da   destinare
all'estero sono organizzate dal Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale con i fondi di cui all'articolo 39, comma
1»; 
    c) all'articolo 19: 
      1) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il
personale e' selezionato dal Ministero degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale sulla base di un bando emanato sentito il
Ministero dell'istruzione»; 
      2) al comma 4, le parole: «dell'istruzione  dell'universita'  e
della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e
della cooperazione internazionale»; 
    d)  all'articolo  20,  comma  2,  le   parole:   «dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca»  sono  sostituite  dalla  seguente:
«predetto»; 
    e) all'articolo 24: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  Il  Ministero  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione,  puo'  inviare,
per esigenze  di  servizio,  personale  docente  e  amministrativo  e
dirigenti scolastici in assegnazione temporanea presso scuole statali
all'estero e per altre iniziative disciplinate dal  presente  decreto
legislativo, per la durata massima di un anno scolastico, nei  limiti
delle  risorse  finanziarie  disponibili.  Il  personale  di  cui  al
presente comma e' individuato sulla base  delle  graduatorie  di  cui
all'articolo 19, comma  4.  In  mancanza  di  graduatorie  utili,  il
Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale
puo' individuare candidati idonei attingendo a graduatorie  di  altre
aree linguistiche o di materie affini o, in mancanza anche di queste,
pubblicando nel proprio sito  internet  istituzionale  un  interpello
semplificato, anche limitato al personale  di  cui  all'articolo  13,
comma 1. Il personale  e'  collocato  fuori  ruolo  e  conserva,  per
l'intera durata della  missione,  la  sede  occupata  nel  territorio
nazionale»; 
      2) al comma 2, le parole: «di  concerto  con»  sono  sostituite
dalla seguente: «sentito»; 
    f) all'articolo 30, comma 1, dopo le parole: «articolo 144»  sono
inserite le seguenti: «, commi primo, secondo e terzo,»; 
    g)  all'articolo  35,  comma  2,  le   parole:   «dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministero  degli  affari
esteri e della cooperazione  internazionale»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale,
sentito il Ministero dell'istruzione»; 
    h)  le  parole:  «dell'universita'  e  della  ricerca»,   ovunque
ricorrono, sono soppresse. 
  976. Le disposizioni di cui alle lettere b), c), d) e g) del  comma
975 si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022. 
  977. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo  alla
data di entrata in vigore della presente  legge,  il  personale  gia'
collocato fuori ruolo presso il Ministero  dell'istruzione  ai  sensi
dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
64, che non abbia optato per la permanenza nello stesso Ministero, e'
ricollocato fuori ruolo presso il Ministero  degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale. I dirigenti scolastici, i  docenti
e il personale amministrativo della scuola collocati fuori  ruolo  ai
sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato decreto legislativo n. 64
del 2017 non possono comunque eccedere il numero  complessivo  di  70
unita'. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge  le  scuole  statali  all'estero,  nei  limiti  delle   risorse
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,   adeguano   alle
disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 64 del  2017
i  contratti  di  lavoro  gia'   afferenti   alle   soppresse   casse
scolastiche. 
  978. Per l'anno scolastico 2021/2022, alle istituzioni  scolastiche
autonome costituite con un numero di alunni inferiore a  500  unita',
ridotto fino a 300 unita' per le istituzioni  situate  nelle  piccole
isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate  da
specificita' linguistiche, non  possono  essere  assegnati  dirigenti
scolastici con incarico a tempo indeterminato nei limiti della  spesa
autorizzata  ai  sensi  del  comma  979.  Le   predette   istituzioni
scolastiche  sono  conferite  in  reggenza  a  dirigenti   scolastici
titolari di incarico presso altre istituzioni  scolastiche  autonome.
Alle istituzioni scolastiche autonome di cui  al  primo  periodo  non
puo' essere assegnato in via esclusiva  un  posto  di  direttore  dei
servizi generali e amministrativi; con decreto del direttore generale
o  del  dirigente  non  generale  titolare  dell'ufficio   scolastico
regionale competente, il posto  e'  assegnato  in  comune  con  altre
istituzioni scolastiche. 
  979.  Per  l'attuazione  di  quanto  previsto  al  comma   978   e'
autorizzata la spesa di 13,61 milioni di euro per l'anno  2021  e  di
27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022. 
  980. All'articolo 1 del decreto-legge  29  ottobre  2019,  n.  126,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.  159,
dopo il comma 18-octies sono inseriti i seguenti: 
  «18-novies. Esclusivamente in caso di esaurimento delle graduatorie
utili, a legislazione vigente, al fine dell'immissione in  ruolo  dei
docenti di sostegno e solo all'esito delle procedure di cui al  comma
17-ter, le  facolta'  assunzionali  annualmente  autorizzate  per  la
predetta tipologia di posto sono utilizzate per lo scorrimento  delle
graduatorie costituite e aggiornate con cadenza biennale ai sensi del
comma 18-decies. 
  18-decies. Il Ministero dell'istruzione e'  autorizzato  a  bandire
procedure selettive, su base regionale,  finalizzate  all'accesso  in
ruolo su posto di sostegno dei  soggetti  in  possesso  del  relativo
titolo  di  specializzazione  conseguito  ai  sensi  della  normativa
vigente, nei limiti assunzionali di cui all'articolo 39,  commi  3  e
3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La validita' dei  titoli
conseguiti all'estero e' subordinata alla piena validita' del  titolo
nei Paesi ove e' stato conseguito e al suo riconoscimento  in  Italia
ai  sensi  della  normativa  vigente.  Con   decreto   del   Ministro
dell'istruzione sono disciplinati il contenuto del bando, i termini e
le modalita' di presentazione delle domande, la configurazione  della
prova ovvero  delle  prove  concorsuali  e  la  relativa  griglia  di
valutazione, i titoli valutabili, la composizione  delle  commissioni
giudicatrici  e  modalita'  e  titoli   per   l'aggiornamento   delle
graduatorie. Il decreto fissa altresi' il contributo  di  segreteria,
in maniera tale da coprire integralmente la spesa di organizzazione e
svolgimento della procedura. 
  18-undecies.  Le  graduatorie  di  cui  al  comma  18-decies   sono
integrate ogni due anni a seguito di nuova  procedura  ai  sensi  del
medesimo comma 18-decies, a cui possono partecipare solo  i  soggetti
aventi titolo ai sensi del predetto comma 18-decies. Ogni  due  anni,
inoltre, per i candidati gia' collocati nelle predette graduatorie e'
previsto  l'aggiornamento  del  punteggio  sulla  base   dei   titoli
conseguiti tra la data di partecipazione alla  procedura  e  la  data
dell'aggiornamento». 
  981. Al fine di evitare la ripetizione di  somme  gia'  erogate  in
favore dei dirigenti scolastici nell'anno scolastico 2019/2020, nello
stato di previsione del Ministero  dell'istruzione  e'  istituito  un
fondo con una dotazione di 25,856 milioni di euro per l'anno 2021, da
destinare alla  copertura  delle  maggiori  spese  sostenute  per  il
predetto   anno   scolastico   in   conseguenza    dell'ultrattivita'
riconosciuta ai  contratti  collettivi  regionali  relativi  all'anno
scolastico 2016/2017. In  nessun  caso  possono  essere  riconosciuti
emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta ultrattivita'.
Il fondo di cui  al  primo  periodo  e'  ripartito  con  decreto  del
Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, informate  le  organizzazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative dell'area dirigenziale «Istruzione e ricerca». 
  982. Per l'attuazione del comma 981  e'  autorizzata  la  spesa  di
25,856 milioni di euro per l'anno  2021,  cui  si  provvede  mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  1  della
legge 18 dicembre 1997, n. 440. 
  983. Il comma 7 dell'articolo 2259-ter del codice  dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  e'
sostituito dal seguente: 
  «7. A decorrere dall'anno 2021, quota parte dei risparmi  derivanti
dalla progressiva riduzione del personale civile, pari a  20  milioni
di euro annui, e' destinata ad alimentare il fondo risorse decentrate
del personale civile del Ministero della difesa e un'ulteriore  quota
parte, pari a 30 milioni di euro annui, e' destinata ad aumentare per
il medesimo personale l'indennita' di amministrazione, le cui  misure
sono determinate in sede di contrattazione collettiva per il triennio
2019-2021. L'utilizzo delle  predette  risorse  e'  subordinato  alla
progressiva riduzione, sino al raggiungimento del  numero  di  20.000
unita', della dotazione organica complessiva del personale civile del
Ministero della difesa fissata dalla tabella 1  allegata  al  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, da operare in sede
di programmazione triennale del fabbisogno  di  personale,  ai  sensi
degli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165». 
  984. Al  fine  di  incrementare  i  servizi  di  prevenzione  e  di
controllo del territorio,  nonche'  di  tutela  dell'ordine  e  della
sicurezza   pubblica   ed   economico-finanziaria,   connessi   anche
all'emergenza  sanitaria  da  COVID-19,  nonche'  l'efficienza  degli
istituti penitenziari, fermo restando quanto previsto dagli  articoli
703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di  cui  al  decreto
legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  e'  autorizzata,  con  apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le  modalita'
di cui all'articolo 66, comma  9-bis,  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di
4.535 unita' delle Forze  di  polizia,  nel  limite  della  dotazione
organica,  in  aggiunta  alle  facolta'   assunzionali   previste   a
legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1°
ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 985
del presente articolo e per un numero massimo di: 
    a) 800 unita' per l'anno 2021, di cui 600 unita' nel Corpo  della
guardia di finanza e 200 unita' nel Corpo di polizia penitenziaria; 
    b) 500 unita' per l'anno 2022, di cui 300 unita' nel Corpo  della
guardia di finanza e 200 unita' nel Corpo di polizia penitenziaria; 
    c) 1.160 unita' per l'anno 2023, di cui 300 unita' nella  Polizia
di Stato, 200 unita' nell'Arma dei carabinieri, 150 unita' nel  Corpo
della  guardia  di  finanza  e  510  unita'  nel  Corpo  di   polizia
penitenziaria; 
    d) 1.160 unita' per l'anno 2024, di cui 200 unita' nella  Polizia
di Stato, 250 unita' nell'Arma dei carabinieri, 200 unita' nel  Corpo
della  guardia  di  finanza  e  510  unita'  nel  Corpo  di   polizia
penitenziaria; 
    e) 915 unita' per l'anno 2025, di cui 100 unita' nella Polizia di
Stato, 250 unita' nell'Arma dei  carabinieri,  50  unita'  nel  Corpo
della  guardia  di  finanza  e  515  unita'  nel  Corpo  di   polizia
penitenziaria. 
  985. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 984, nello stato
di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   e'
istituito un fondo da ripartire, con il decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei  ministri  di  cui  al  medesimo  comma  984,  con  una
dotazione di euro 3.855.298 per l'anno 2021, di euro  32.318.063  per
l'anno 2022, di euro 58.358.288 per l'anno 2023, di euro  103.346.347
per l'anno 2024,  di  euro  151.510.382  per  l'anno  2025,  di  euro
187.987.418 per l'anno 2026, di euro 195.007.907 per l'anno 2027,  di
euro 196.566.668 per l'anno 2028,  di  euro  199.622.337  per  l'anno
2029, di euro 202.387.875 per l'anno 2030, di  euro  204.480.113  per
l'anno 2031, di euro 205.659.245 per l'anno 2032, di euro 206.733.517
per l'anno 2033,  di  euro  208.639.130  per  l'anno  2034,  di  euro
210.838.415 per l'anno 2035 e di euro 213.454.024 annui  a  decorrere
dall'anno 2036. 
  986.  Per  le  spese  di  funzionamento  connesse  alle  assunzioni
straordinarie,  comprese  le  spese  per  mense  e  buoni  pasto,  e'
autorizzata la spesa di euro  4.116.000  per  l'anno  2021,  di  euro
2.590.800 per l'anno 2022, di euro 7.510.280 per l'anno 2023, di euro
7.422.830 per l'anno 2024 e di euro 5.915.870  per  l'anno  2025,  da
iscrivere in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione
del  Ministero  dell'interno  da  ripartire  tra  le  amministrazioni
interessate con le modalita' di cui al comma 984. 
  987. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello al  quale  si
riferisce l'autorizzazione ad assumere, le amministrazioni comunicano
al  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri e al Dipartimento  della  Ragioneria  generale
dello Stato del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  i  dati
concernenti  le  assunzioni  effettuate  e  la  situazione   organica
complessiva e del ruolo iniziale, anche al  fine  del  riparto  delle
risorse dei fondi di cui ai commi 985 e 986. 
  988. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  989. Al  fine  di  mantenere  elevati  i  livelli  operativi  e  di
efficienza del Corpo delle capitanerie di porto -  Guardia  costiera,
nonche' di fare fronte agli accresciuti  compiti  di  garanzia  della
sicurezza  della  navigazione,   dei   passeggeri   e   delle   merci
trasportate, al comma 1 dell'articolo 815 del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  la
lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
  «a) 3.500 fino all'anno 2020, 3.600  per  l'anno  2021,  3.730  per
l'anno 2022, 3.880 per l'anno 2023, 4.030 per l'anno 2024, 4.180  per
l'anno 2025, 4.230 per l'anno 2026 e 4.250 dall'anno 2027 in servizio
permanente». 
  990. All'articolo 585, comma  1,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  le  lettere  da  h-septies)  a
h-vicies) sono sostituite dalle seguenti: 
  h-septies) per l'anno 2023: 88.748.197,04; 
  h-octies) per l'anno 2024: 94.904.738,87; 
  h-novies) per l'anno 2025: 101.061.280,69; 
  h-decies) per l'anno 2026: 103.337.793,52; 
  h-undecies) per l'anno 2027: 104.418.929,64; 
  h-duodecies) per l'anno 2028: 104.698.134,11; 
  h-terdecies) per l'anno 2029: 104.975.165,92; 
  h-quaterdecies) per l'anno 2030: 105.252.197,73; 
  h-quinquiesdecies) per l'anno 2031: 106.044.951,54; 
  h-sexiesdecies) per l'anno 2032: 106.808.612,95; 
  h-septiesdecies) per l'anno 2033: 107.628.048,67; 
  h-duodevicies) per l'anno 2034: 108.410.280,29; 
  h-undevicies) per l'anno 2035: 109.192.511,91; 
  h-vicies) per l'anno 2036: 109.459.022,53; 
  h-vicies semel) a decorrere dall'anno 2037: 109. 570.365,55. 
  991. Ai fini  del  comma  989  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
798.668,25 per l'anno 2023, euro 1.636.713,28 per l'anno  2024,  euro
2.474.758,30 per l'anno 2025, euro 3.312.803,33 per l'anno 2026, euro
4.150.848,35 per l'anno 2027, euro 4.190.225,12 per l'anno 2028, euro
4.227.429,23 per l'anno 2029, euro 4.264.633,34 per l'anno 2030, euro
4.301.837,45 per l'anno 2031, euro 4.339.041,56 per l'anno 2032, euro
4.487.588,68 per l'anno 2033, euro 4.598.931,70 per l'anno 2034, euro
4.710.274,72 per l'anno 2035, euro 4.821.617,74 per  l'anno  2036  ed
euro 4.932.960,76 annui a decorrere dall'anno 2037. 
  992. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di  cui
ai commi 989 e 990, comprese le spese per mense  e  buoni  pasto,  e'
autorizzata la spesa di 29.120 euro per l'anno 2023, 58.240 euro  per
l'anno 2024, 87.360 euro per l'anno 2025,  116.480  euro  per  l'anno
2026 e 145.600 euro annui a decorrere dall'anno 2027. 
  993. Per l'anno 2021, in considerazione delle eccezionali  esigenze
organizzative necessarie  ad  assicurare  l'attuazione  delle  misure
finalizzate alla  prevenzione  e  al  contenimento  dell'epidemia  di
COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella  sostenuta
nell'anno  2019  per  contratti  di  lavoro   subordinato   a   tempo
determinato del personale della  polizia  locale  dei  comuni,  delle
unioni di comuni e delle  citta'  metropolitane,  fermo  restando  il
rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa  ai  fini  delle
limitazioni finanziarie stabilite  dall'articolo  9,  comma  28,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  994. All'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli
anni 2020 e 2021». 
  995. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di  riforma
della  polizia  locale,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno e' istituito un Fondo con una dotazione di 20 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2022.  I  predetti  interventi  sono
disposti con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse
del Fondo di cui al primo periodo. 
  996.  Per  i  peculiari  compiti   connessi   anche   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, a decorrere dall'anno 2021  e'  istituito
un  apposito  fondo  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze con una dotazione di 50 milioni di euro
annui, da ripartire con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione  e
dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della
difesa e della giustizia, per la  retribuzione  dei  servizi  esterni
ovvero delle attivita' operative al di fuori dell'ordinaria  sede  di
servizio svolte dal personale delle  Forze  armate,  delle  Forze  di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
  997. Al fine di garantire l'efficace  svolgimento  delle  attivita'
derivanti dall'emergenza epidemiologica  da  COVID-19  nonche'  dalle
ulteriori esigenze connesse  all'attivita'  di  sostegno  al  settore
agricolo, la dotazione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni  in
agricoltura e' incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2021. 
  998. Alla legge 7 febbraio 1951, n. 168, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
    a) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 3. - 1. Se gli accertatori  sono  militari  del  Corpo  della
guardia di finanza, le quote previste dall'articolo 1,  primo  comma,
lettere c) e d), e terzo comma, e quelle spettanti  agli  accertatori
nei casi indicati dall'articolo 2 sono assegnate a un apposito  fondo
istituito nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, per la distribuzione ai militari del medesimo Corpo. 
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, le quote di  cui
al comma 1 del presente articolo sono  integralmente  distribuite  in
premi  ai  militari  del  Corpo  della  guardia  di  finanza  secondo
modalita' e criteri stabiliti con decreto del Ministro  dell'economia
e delle finanze, su proposta del  Comandante  generale  del  medesimo
Corpo»; 
    b) l'articolo 4 e' abrogato. 
  999. All'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 24  settembre
2015, n. 157, dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: «Con il
medesimo  decreto  ministeriale  puo'   essere   altresi'   stabilita
un'ulteriore quota, eccedente i vigenti limiti di spesa, di ammontare
non superiore a 15 milioni di euro annui, da destinare  al  fondo  di
cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265». 
  1000. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo  il
comma 28 e' inserito il seguente: 
  «28-bis. Le somme derivanti dalla  concessione  in  uso  temporaneo
delle  denominazioni,  degli  stemmi,  degli  emblemi  e  dei   segni
distintivi  del  Corpo  della  guardia  di   finanza   sono   versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere   integralmente
riassegnate al programma 5 "Concorso della Guardia  di  Finanza  alla
sicurezza pubblica" nell'ambito della missione 7 "Ordine  pubblico  e
sicurezza" e al programma 3 "Prevenzione e repressione delle frodi  e
delle violazioni agli obblighi fiscali" nell'ambito della missione 29
"Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza
pubblica" dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze».