art. 1 (commi 1001-1100)
  1001. Il Corpo della guardia di finanza  collabora  con  l'Istituto
poligrafico e Zecca dello Stato ai fini dello svolgimento dei servizi
di  sorveglianza  e  tutela  sulla  realizzazione  dei  beni  di  cui
all'articolo 2 della legge 13 luglio 1966,  n.  559,  effettuata  per
conto dello Stato italiano, nonche' dei servizi di scorta relativi ai
medesimi beni. 
  1002. Per lo svolgimento dei servizi di cui al comma 1001: 
    a) il Corpo della  guardia  di  finanza  impiega  un'aliquota  di
personale complessivamente non superiore a 200 unita'; 
    b) sono posti a carico dell'Istituto poligrafico  e  Zecca  dello
Stato, nel  limite  di  5  milioni  di  euro  annui,  il  trattamento
economico accessorio spettante al personale effettivamente  impiegato
nell'aliquota di cui alla lettera  a),  compresi  i  correlati  oneri
sociali e quelli per il relativo trasferimento, nonche' le  spese  di
funzionamento, logistiche e per le dotazioni  strumentali  necessarie
per lo svolgimento dei medesimi servizi. 
  1003.  L'Istituto  poligrafico  e   Zecca   dello   Stato   stipula
un'apposita convenzione con il Corpo della  guardia  di  finanza  per
definire il numero di unita' di personale  da  impiegare  nel  limite
previsto  dal  comma  1002  nonche'  le  modalita'  operative   della
collaborazione di cui al comma 1001 e di sostenimento degli oneri  di
cui al comma 1002, anche  ai  sensi  dell'articolo  2133  del  codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66. 
  1004. Al fine di garantire il  rispetto,  da  parte  di  tutti  gli
operatori  del  sistema  dell'aviazione  civile,  degli  standard  di
sicurezza  stabiliti  dalla  normativa  internazionale,  nonche'   di
rafforzare le attivita' ispettiva, di certificazione e di vigilanza e
controllo,  l'Ente  nazionale  per  l'aviazione  civile   (ENAC)   e'
autorizzato, in aggiunta alle  vigenti  facolta'  assunzionali  e  in
deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo  30
marzo 2001,  n.  165,  e  dall'articolo  4,  comma  3-quinquies,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,  per  il  biennio  2021-2022,  a
bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere  con  contratto
di lavoro a tempo indeterminato,  con  conseguente  incremento  delle
relative dotazioni organiche  vigenti,  10  unita'  di  personale  di
livello  dirigenziale  non  generale,   151   unita'   di   personale
appartenente  alla  prima  qualifica  professionale,  145  unita'  di
personale appartenente al ruolo tecnico-ispettivo e 72  ispettori  di
volo. 
  1005. Il reclutamento del  personale  di  cui  al  comma  1004  del
presente articolo avviene secondo le modalita'  di  cui  all'articolo
249  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
  1006. L'ENAC provvede  agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  dei
commi 1004 e 1005, quantificati in euro 6.053.109 per l'anno  2021  e
in euro 24.212.434 annui a decorrere dall'anno 2022, con  le  risorse
del proprio bilancio disponibili a legislazione vigente. 
  1007. L'ENAC comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
entro trenta giorni dall'assunzione, i dati concernenti le unita'  di
personale effettivamente assunte ai sensi dei commi 1004 e 1005 e gli
oneri da sostenere a regime. 
  1008. All'Agenzia del demanio, relativamente ai beni devoluti  allo
Stato a seguito di eredita'  vacanti  di  cui  all'articolo  586  del
codice civile, situati nel territorio  nazionale,  sono  affidate  la
gestione  e  la  valorizzazione,  in  aggiunta  alle  funzioni   gia'
esercitate in ordine agli immobili,  dei  beni  mobili,  dei  valori,
delle obbligazioni, delle partecipazioni societarie, delle  quote  di
fondi comuni di investimento e  degli  altri  valori  mobiliari,  dei
crediti nonche' dei diritti e  dei  beni  immateriali.  Ai  fini  del
funzionamento del sistema di  gestione  l'Agenzia  del  demanio  puo'
stipulare  convenzioni  con  altre   amministrazioni   e   con   enti
specializzati pubblici e privati. Per assicurare lo svolgimento delle
attivita' di cui al presente comma le risorse stanziate sul  capitolo
3901  in  favore  dell'Agenzia  del  demanio  sono  incrementate,   a
decorrere dall'anno 2021, per un importo  pari  a  euro  500.000,  da
utilizzare nelle forme e nei limiti dell'autonomia gestionale propria
di un ente pubblico economico. 
  1009. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro della giustizia, sono determinati i  criteri
per l'acquisizione, anche mediante la predisposizione di un  apposito
sistema telematico, dei  dati  e  delle  informazioni  rilevanti  per
individuare i beni ereditari vacanti nel territorio dello Stato. 
  1010.  All'articolo  615,  comma  1,  del  codice  dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: «,  con  una  dotazione  di  euro
1.017 milioni per l'anno 2009,» sono soppresse; 
    b) al  secondo  periodo,  le  parole:  «Dall'anno  2010,  per  la
dotazione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11,  comma  3,
lettera e),» sono sostituite dalle seguenti: «Per  la  dotazione  del
fondo si provvede ai sensi dell'articolo  21,  comma  1-ter,  lettera
b),». 
  1011.  All'articolo  26,  comma  1,  del  codice   dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo la
lettera a) e' inserita la seguente: 
  «a-bis)  provvede,  per  le  esigenze  dei   comandi   direttamente
dipendenti e  degli  enti  interforze  di  cui  all'articolo  93  del
regolamento, all'impiego operativo e alla diretta amministrazione dei
correlati  fondi  del  settore  funzionamento  volti  ad   assicurare
l'efficienza dei mezzi, dei materiali e delle  infrastrutture,  anche
avvalendosi delle competenti direzioni  generali,  nei  limiti  degli
stanziamenti approvati dal Ministro». 
  1012. All'articolo 4, comma 1, della legge  31  dicembre  2012,  n.
244, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
  «f-bis) i risparmi di cui alla lettera d) sono iscritti nello stato
di previsione del Ministero della difesa sulla base delle  previsioni
effettuate per l'esercizio finanziario di  riferimento  e  sono  resi
disponibili nell'esercizio finanziario successivo a quello oggetto di
accertamento». 
  1013. Al fine di potenziare  lo  strumento  militare  della  difesa
contro le minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari, sono
stanziati 2 milioni di euro per l'anno 2021  per  l'incremento  delle
capacita' tecnico-operative della Scuola  interforze  per  la  difesa
NBC. 
  1014. Con decreto del  Ministro  della  difesa,  da  emanare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definiti gli interventi  volti  all'incremento  delle  capacita'
tecnico-operative della Scuola interforze  per  la  difesa  NBC,  nel
rispetto del limite di spesa di cui al comma 1013. 
  1015. Nel  processo  penale,  all'imputato  assolto,  con  sentenza
divenuta irrevocabile, perche' il fatto non sussiste, perche' non  ha
commesso il fatto o perche' il fatto non costituisce reato o  non  e'
previsto dalla legge come reato, e' riconosciuto  il  rimborso  delle
spese legali nel limite massimo di euro 10.500. 
  1016. Il rimborso di cui al comma 1015 e' ripartito  in  tre  quote
annuali di pari importo, a partire dall'anno successivo a  quello  in
cui la  sentenza  e'  divenuta  irrevocabile,  e  non  concorre  alla
formazione del reddito ai sensi del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917. 
  1017. Il rimborso di cui  al  comma  1015  e'  riconosciuto  dietro
presentazione di fattura  del  difensore,  con  espressa  indicazione
della causale e  dell'avvenuto  pagamento,  corredata  di  parere  di
congruita'  del  competente  Consiglio  dell'ordine  degli  avvocati,
nonche' di copia della sentenza di assoluzione  con  attestazione  di
cancelleria della sua irrevocabilita'. 
  1018. Il rimborso di cui al comma  1015  non  e'  riconosciuto  nei
seguenti casi: 
    a) assoluzione da uno o piu' capi di imputazione e  condanna  per
altri reati; 
    b) estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione; 
    c)   sopravvenuta   depenalizzazione   dei   fatti   oggetto   di
imputazione. 
  1019. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
definiti i criteri e le modalita' di erogazione dei rimborsi  di  cui
al  comma  1015,  nonche'  le  ulteriori  disposizioni  ai  fini  del
contenimento della spesa nei limiti di cui al comma 1020, attribuendo
rilievo al numero  di  gradi  di  giudizio  cui  l'assolto  e'  stato
sottoposto e alla durata del giudizio. 
  1020. Per la finalita' dei commi da 1015 a  1019,  nello  stato  di
previsione del Ministero della giustizia e' istituito il Fondo per il
rimborso delle spese legali agli imputati assolti, con  la  dotazione
di euro 8 milioni annui a decorrere dall'anno 2021,  che  costituisce
limite complessivo di spesa per l'erogazione dei rimborsi di  cui  al
comma 1015. 
  1021. Il Ministero della giustizia provvede agli adempimenti di cui
ai commi  da  1015  a  1020  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  1022. Le disposizioni dei commi da 1015 a  1021  si  applicano  nei
casi di sentenze di assoluzione divenute irrevocabili successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  1023. Al fine di assicurare, anche in relazione alle  straordinarie
esigenze di prevenzione e  di  contrasto  della  criminalita'  e  del
terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo  24,
commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.  102,  nonche'  di
quelli previsti  dall'articolo  3,  comma  2,  del  decreto-legge  10
dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
febbraio 2014, n.  6,  e'  prorogato,  limitatamente  ai  servizi  di
vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego fino al 30  giugno
2021 di un contingente di 7.050 unita', dal  1°  luglio  2021  al  30
giugno 2022 di un contingente di 6.000 unita' e dal 1° luglio 2022 al
31 dicembre 2022 di un contingente di 5.000 unita' di personale delle
Forze armate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7-bis, commi
1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n.  92,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. 
  1024. Per  l'attuazione  delle  disposizioni  del  comma  1023  del
presente articolo e' autorizzata la spesa  di  euro  166.678.933  per
l'anno 2021 e di euro 141.521.230  per  l'anno  2022,  con  specifica
destinazione,  per  l'anno  2021,  di  euro  164.208.250  e  di  euro
2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e per
il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, e, per l'anno 2022, di  euro  139.050.547  e  di
euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al  medesimo
comma 74 e per il personale di cui al medesimo comma 75 dell'articolo
24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 102 del 2009. 
  1025. Al fine di garantire e sostenere la  prosecuzione,  da  parte
delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori  compiti  connessi
al contenimento della diffusione del COVID-19, l'incremento delle 753
unita'  di  personale  di  cui  all'articolo   22,   comma   1,   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' ulteriormente prorogato fino al
31 gennaio 2021. 
  1026.  Per  l'attuazione  delle  disposizioni  del  comma  1025  e'
autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 2.494.486,
di cui euro 549.650 per il  pagamento  delle  prestazioni  di  lavoro
straordinario  ed  euro  1.944.836  per  gli  altri  oneri   connessi
all'impiego del personale. 
  1027. Al  fine  di  assicurare  il  funzionamento  delle  strutture
centrali e periferiche del Ministero dell'interno  e  la  continuita'
nell'erogazione dei servizi, il fondo di cui all'articolo  23,  comma
1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' incrementato di 6 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2021. 
  1028. Per il personale dirigenziale contrattualizzato del Ministero
dell'interno e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2021, in deroga al
limite di cui all'articolo 23, comma 2, del  decreto  legislativo  25
maggio 2017, n. 75, la spesa di 1.200.000 euro da destinare al  fondo
per la retribuzione di posizione e la retribuzione di  risultato  del
personale dirigente dell'area Funzioni centrali in servizio presso il
Ministero dell'interno. Agli oneri derivanti dal primo periodo,  pari
a 1.200.000 euro a decorrere dall'anno  2021,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23,  comma  1,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 
  1029.  In  relazione  all'esigenza  di  procedere   alla   graduale
perequazione del trattamento economico del personale  della  carriera
prefettizia a quello  della  dirigenza  delle  altre  amministrazioni
statali, le risorse disponibili a legislazione vigente per il rinnovo
del contratto nazionale di lavoro  per  il  triennio  2019-2021  sono
incrementate, a decorrere dall'anno 2021, di 9 milioni di euro. 
  1030.  Per  l'esercizio  delle  funzioni   istituzionali   relative
all'articolo 1, comma 350, lettera a), della legge 30 dicembre  2018,
n. 145, nonche' per le maggiori responsabilita' ad esse connesse,  ai
direttori delle  ragionerie  territoriali  dello  Stato  situate  nei
capoluoghi di regione, comprese le province autonome di Trento  e  di
Bolzano, e' corrisposta una maggiorazione  del  20  per  cento  della
retribuzione  di  posizione  di  parte  variabile  in  godimento.  Il
relativo fondo per la retribuzione di posizione e  di  risultato  dei
dirigenti e' incrementato di 1.100.000  euro  a  decorrere  dall'anno
2021 anche per le finalita' di cui  al  primo  periodo.  Ai  maggiori
oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.100.000 euro a decorrere
dall'anno 2021, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  1031. Al fine di garantire, per il periodo dal  1°  al  31  gennaio
2021, la funzionalita' del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia
costiera in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa
di 2.160.800 euro  per  il  pagamento  delle  prestazioni  di  lavoro
straordinario del personale del Corpo delle capitanerie  di  porto  -
Guardia costiera. 
  1032. Nello stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno  e'
istituito un fondo per la funzionalita' del  medesimo  Ministero  con
una dotazione di 1 milione di euro per l'anno  2021,  finalizzato  al
potenziamento delle dotazioni e dei mezzi da destinare alle attivita'
svolte per la  riscossione  delle  sanzioni  di  cui  alla  legge  24
novembre 1981, n. 689. 
  1033. A decorrere dall'anno 2022, il fondo di cui al comma 1032  e'
alimentato con  una  quota,  pari  al  5  per  cento,  delle  entrate
derivanti  dai  proventi  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie
irrogate dai prefetti ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.  689,
che sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dell'interno. 
  1034. Al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni  relative
agli invalidi civili di cui all'articolo 130 del decreto  legislativo
31 marzo 1998, n. 112, e delle  attivita'  medico-legali  in  materia
previdenziale e assistenziale affidate,  l'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale (INPS) e' autorizzato, per il  biennio  2021-2022,
in aggiunta alle vigenti  facolta'  assunzionali,  ad  assumere,  con
contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato,  mediante   procedure
concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, 189 unita'  di  personale
nella qualifica di medico di primo livello per  l'assolvimento  delle
funzioni medico-legali  di  propria  competenza,  con  corrispondente
incremento della vigente dotazione organica. 
  1035. Ai fini dell'attuazione del  comma  1034  e'  autorizzata  la
spesa di euro 6.615.000 per l'anno 2021 e di euro 26.460.000 annui  a
decorrere dall'anno 2022. 
  1036. L'INPS comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
entro trenta giorni dall'assunzione, i dati concernenti le unita'  di
personale effettivamente assunte ai sensi del comma 1034 e gli  oneri
da sostenere a regime. 
  1037.  Per  l'attuazione  del  programma  Next  Generation  EU   e'
istituito, nello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti
dall'Unione europea, il Fondo di rotazione per l'attuazione del  Next
Generation EU-Italia, con una dotazione di 32.766,6 milioni  di  euro
per l'anno 2021, di 40.307,4 milioni di euro per  l'anno  2022  e  di
44.573 milioni di euro per l'anno 2023. 
  1038. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1040,  le  risorse  del
Fondo di cui al  comma  1037  sono  versate  su  due  appositi  conti
correnti infruttiferi  aperti  presso  la  Tesoreria  centrale  dello
Stato, denominati, rispettivamente, «Ministero dell'economia e  delle
finanze - Attuazione del Next Generation  EU-Italia  -  Contributi  a
fondo  perduto»  e  «Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   -
Attuazione del Next Generation EU-Italia -  Contributi  a  titolo  di
prestito». Nel primo conto corrente sono versate le risorse  relative
ai progetti finanziati  mediante  contributi  a  fondo  perduto;  nel
secondo conto corrente sono versate le risorse relative  ai  progetti
finanziati  mediante  prestiti.  I  predetti  conti  correnti   hanno
amministrazione autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio,  ai
sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 
  1039. Le risorse giacenti nei conti correnti infruttiferi di cui al
comma 1038 sono trasferite, in relazione al fabbisogno finanziario, a
ciascuna amministrazione od organismo titolare dei progetti, mediante
giroconto su un conto corrente della Tesoreria centrale appositamente
istituito, sulla base delle procedure definite con il decreto di  cui
al comma 1042, nel rispetto del sistema di gestione e controllo delle
componenti del Next Generation EU. 
  1040. Qualora le risorse iscritte nel Fondo di cui  al  comma  1037
siano utilizzate per progetti finanziati dal dispositivo di ripresa e
resilienza dell'Unione europea che comportino minori entrate  per  il
bilancio dello Stato, un importo corrispondente alle predette  minori
entrate e' versato sulla contabilita'  speciale  n.  1778,  intestata
«Agenzia delle entrate -  Fondi  di  bilancio»,  per  la  conseguente
regolazione contabile mediante  versamento  nei  pertinenti  capitoli
dello Stato di previsione dell'entrata. Il versamento nella  predetta
contabilita' speciale e' effettuato mediante utilizzo  delle  risorse
del medesimo Fondo oppure, ove gli effetti delle misure si realizzino
in un periodo temporale piu' esteso rispetto a quello della dotazione
del Fondo, utilizzando direttamente le disponibilita'  dei  conti  di
tesoreria di cui al comma 1038 previamente incrementate dal Fondo. 
  1041.  Le  risorse  erogate  all'Italia  dal  bilancio  dell'Unione
europea per l'attuazione del  dispositivo  di  ripresa  e  resilienza
dell'Unione europea affluiscono all'entrata del bilancio dello  Stato
in due distinti capitoli, rispettivamente relativi  ai  contributi  a
fondo perduto e ai prestiti. Nei  medesimi  capitoli  affluiscono  le
risorse del programma Next Generation  EU  oggetto  di  anticipazione
nazionale da parte del Fondo di cui al comma 1037. 
  1042. Con uno o piu' decreti del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, il primo da adottare entro sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite  le  procedure
amministrativo-contabili per la gestione  delle  risorse  di  cui  ai
commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di  rendicontazione  della
gestione del Fondo di cui al comma 1037. 
  1043. Le amministrazioni e  gli  organismi  titolari  dei  progetti
finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono responsabili  della
relativa attuazione conformemente al principio  della  sana  gestione
finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, in particolare per
quanto riguarda la  prevenzione,  l'individuazione  e  la  correzione
delle frodi, la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i
progetti nel rispetto dei cronoprogrammi  per  il  conseguimento  dei
relativi  target  intermedi  e  finali.  Al  fine  di  supportare  le
attivita' di gestione,  di  monitoraggio,  di  rendicontazione  e  di
controllo delle componenti  del  Next  Generation  EU,  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema
informatico. 
  1044. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge,  sono  definite  le  modalita'  di  rilevazione  dei  dati  di
attuazione finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a  ciascun
progetto,  da  rendere  disponibili  in  formato   elaborabile,   con
particolare  riferimento  ai  costi   programmati,   agli   obiettivi
perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che  ne
beneficiano,  ai  soggetti  attuatori,  ai  tempi  di   realizzazione
previsti  ed  effettivi,  agli  indicatori  di  realizzazione  e   di
risultato, nonche' a ogni altro elemento utile  per  l'analisi  e  la
valutazione degli interventi. 
  1045. Entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021  al  2027,  anche
sulla base dei dati di cui al comma 1044, il Consiglio  dei  ministri
approva e trasmette  alle  Camere  una  relazione  predisposta  dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base dei dati forniti dal
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria  generale  dello  Stato,  nella  quale  sono  riportati  i
prospetti sull'utilizzo delle risorse del programma  Next  Generation
EU e sui risultati  raggiunti.  La  relazione  indica,  altresi',  le
eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti
e per una migliore efficacia degli  stessi  rispetto  agli  obiettivi
perseguiti. 
  1046. Al fine di garantire, nella gestione finanziaria, il rispetto
dei principi europei di  tracciabilita'  delle  operazioni  contabili
afferenti alla realizzazione del programma Next Generation EU  e  dei
progetti finanziati, anche per i successivi  eventuali  controlli  di
competenza  delle  istituzioni  dell'Unione   europea,   le   risorse
finanziarie iscritte nel Fondo di cui al comma 1037  sono  utilizzate
dopo l'approvazione del programma Next Generation EU per finanziare i
progetti previsti dallo stesso programma e mantengono, quale  vincolo
di destinazione, la realizzazione degli interventi del programma fino
a tutta la durata del medesimo programma. I  progetti  devono  essere
predisposti secondo  quanto  stabilito  dalla  normativa  europea  in
materia e comunque corredati di indicazioni puntuali sugli  obiettivi
intermedi e finali  da  raggiungere,  verificabili  tramite  appositi
indicatori quantitativi. 
  1047. Le anticipazioni sono destinate ai singoli  progetti  tenendo
conto, tra l'altro, dei cronoprogrammi  della  spesa  e  degli  altri
elementi relativi allo stato delle attivita' desumibili  dal  sistema
di monitoraggio di cui al comma 1043. 
  1048.  I  trasferimenti  successivi  sono  assegnati,   fino   alla
concorrenza  dell'importo  totale  del  progetto,   sulla   base   di
rendicontazioni bimestrali,  secondo  i  dati  finanziari,  fisici  e
procedurali registrati e validati sul sistema informatico di  cui  al
comma 1043 e in base al conseguimento dei relativi target intermedi e
finali previsti. 
  1049.  Ogni  difformita'  rilevata  nell'attuazione   dei   singoli
progetti rispetto alle disposizioni dei commi da 1037 a 1050  nonche'
nel conseguimento dei relativi target intermedi e finali con  impatto
diretto sugli importi richiesti a rimborso alla  Commissione  europea
per il programma Next Generation EU, prima o  dopo  l'erogazione  del
contributo pubblico in  favore  dell'amministrazione  titolare,  deve
essere immediatamente corretta. Nel caso di revoca dei finanziamenti,
gli importi eventualmente corrisposti sono recuperati  e  riassegnati
nelle disponibilita' finanziarie del medesimo programma. 
  1050. Con decorrenza dal 1° gennaio 2021, e' istituita,  presso  il
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, un'apposita  unita'  di  missione  con
compiti di coordinamento, raccordo e  sostegno  delle  strutture  del
medesimo Dipartimento  a  vario  titolo  coinvolte  nel  processo  di
attuazione del programma Next Generation EU. Per tale  finalita',  e'
istituito un posto di funzione di livello  dirigenziale  generale  di
consulenza, studio e ricerca, di  durata  triennale  rinnovabile  una
sola volta. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria,  e'  reso
indisponibile nell'ambito  della  dotazione  organica  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  un  numero  di  posti  di  funzione
dirigenziale  di  livello  non   generale   equivalente   sul   piano
finanziario. 
  1051. A tutte le imprese  residenti  nel  territorio  dello  Stato,
comprese  le  stabili  organizzazioni  di  soggetti  non   residenti,
indipendentemente dalla forma giuridica,  dal  settore  economico  di
appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione
del  reddito  dell'impresa,  che  effettuano  investimenti  in   beni
strumentali  nuovi  destinati  a  strutture  produttive  ubicate  nel
territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31
dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro
la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di  acconti  in  misura  almeno
pari al 20 per cento del costo di acquisizione,  e'  riconosciuto  un
credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai  commi
da  1052  a  1058,  in  relazione  alle  diverse  tipologie  di  beni
agevolabili. 
  1052. Il credito d'imposta di cui al comma  1051  non  spetta  alle
imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione
coatta  amministrativa,  concordato  preventivo   senza   continuita'
aziendale o sottoposte ad altra procedura  concorsuale  prevista  dal
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa
e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019,  n.
14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un  procedimento
per la dichiarazione  di  una  di  tali  situazioni.  Sono,  inoltre,
escluse le imprese destinatarie di  sanzioni  interdittive  ai  sensi
dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno  2001,  n.
231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta,  la  fruizione  del
beneficio spettante  e'  comunque  subordinata  alla  condizione  del
rispetto  delle  normative  sulla  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro
applicabili in  ciascun  settore  e  al  corretto  adempimento  degli
obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori. 
  1053.  Sono  agevolabili  gli  investimenti  in  beni  materiali  e
immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa,  ad  eccezione
dei beni indicati all'articolo 164, comma 1, del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei beni per i quali il  decreto
del  Ministro  delle  finanze  31  dicembre  1988,   pubblicato   nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27  del  2  febbraio
1989, recante la tabella dei coefficienti  di  ammortamento  ai  fini
fiscali,  stabilisce  aliquote  inferiori  al  6,5  per  cento,   dei
fabbricati e delle  costruzioni,  dei  beni  di  cui  all'allegato  3
annesso alla legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  nonche'  dei  beni
gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione  e  a
tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua,  dei  trasporti,  delle
infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della  raccolta
e depurazione delle acque di scarico e della raccolta  e  smaltimento
dei rifiuti. 
  1054. Alle imprese che effettuano investimenti in beni  strumentali
materiali diversi da quelli indicati  nell'allegato  A  annesso  alla
legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  nel  limite  massimo  di  costi
ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonche'  investimenti  in  beni
strumentali immateriali diversi da quelli  indicati  nell'allegato  B
annesso alla medesima legge n. 232 del 2016, nel  limite  massimo  di
costi ammissibili pari a 1  milione  di  euro,  a  decorrere  dal  16
novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il  30  giugno
2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo
ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di
acconti  in  misura  almeno  pari  al  20  per  cento  del  costo  di
acquisizione, il credito d'imposta e' riconosciuto nella  misura  del
10 per cento del costo determinato ai sensi dell'articolo 110,  comma
1, lettera b), del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per gli investimenti  effettuati
mediante contratti di  locazione  finanziaria,  si  assume  il  costo
sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. La misura del credito
d'imposta e'  elevata  al  15  per  cento  per  gli  investimenti  in
strumenti  e  dispositivi  tecnologici  destinati  dall'impresa  alla
realizzazione di modalita' di lavoro agile ai sensi dell'articolo  18
della legge 22 maggio 2017, n. 81. 
  1055. Alle imprese che effettuano investimenti in beni  strumentali
materiali diversi da quelli indicati  nell'allegato  A  annesso  alla
legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  nel  limite  massimo  di  costi
ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonche'  investimenti  in  beni
strumentali immateriali diversi da quelli  indicati  nell'allegato  B
annesso alla medesima legge n. 232 del 2016, nel  limite  massimo  di
costi ammissibili pari a 1  milione  di  euro,  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro  il  30  giugno
2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo
ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di
acconti  in  misura  almeno  pari  al  20  per  cento  del  costo  di
acquisizione, il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del 6
per cento. 
  1056. Alle imprese che effettuano investimenti in beni  strumentali
nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11  dicembre  2016,
n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre  2021,
ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31
dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato  dal  venditore  e
sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20  per
cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta e' riconosciuto
nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti
fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del  costo,
per la quota di investimenti superiori a 2,5  milioni  e  fino  a  10
milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del  costo,  per  la
quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite
massimo di costi complessivamente ammissibili pari a  20  milioni  di
euro. 
  1057. Alle imprese che effettuano investimenti in beni  strumentali
nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11  dicembre  2016,
n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31  dicembre  2022,
ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31
dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato  dal  venditore  e
sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20  per
cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta e' riconosciuto
nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti
fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del  costo,
per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a
10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la
quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite
massimo di costi complessivamente ammissibili pari a  20  milioni  di
euro. 
  1058. Alle imprese che effettuano investimenti  aventi  ad  oggetto
beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n.
232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino  al  31  dicembre  2022,
ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31
dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato  dal  venditore  e
sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20  per
cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta e' riconosciuto
nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo di  costi
ammissibili pari a 1 milione  di  euro.  Si  considerano  agevolabili
anche le spese per servizi sostenute in  relazione  all'utilizzo  dei
beni di cui al  predetto  allegato  B  mediante  soluzioni  di  cloud
computing, per la quota imputabile per competenza. 
  1059.  Il  credito  d'imposta  e'  utilizzabile  esclusivamente  in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n.  241,  in  tre  quote  annuali  di  pari  importo,  a
decorrere  dall'anno  di  entrata  in  funzione  dei  beni  per   gli
investimenti di cui ai commi  1054  e  1055  del  presente  articolo,
ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni ai
sensi del comma 1062 del presente articolo per  gli  investimenti  di
cui ai commi 1056,  1057  e  1058  del  presente  articolo.  Per  gli
investimenti in  beni  strumentali  effettuati  a  decorrere  dal  16
novembre 2020 e fino  al  31  dicembre  2021,  il  credito  d'imposta
spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi
o  compensi  inferiori  a  5  milioni  di  euro  e'  utilizzabile  in
compensazione  in  un'unica  quota   annuale.   Nel   caso   in   cui
l'interconnessione dei beni di  cui  al  comma  1062  avvenga  in  un
periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in  funzione
e' comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per  la
parte spettante ai sensi dei commi 1054 e 1055. Non  si  applicano  i
limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.  388,
e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Al
solo fine di consentire al  Ministero  dello  sviluppo  economico  di
acquisire le informazioni necessarie  per  valutare  l'andamento,  la
diffusione e l'efficacia  delle  misure  agevolative  introdotte  dai
commi 1056, 1057 e 1058, le imprese che si avvalgono di  tali  misure
effettuano una comunicazione al Ministero dello  sviluppo  economico.
Con  apposito  decreto  direttoriale  del  Ministero  dello  sviluppo
economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalita'  e  i
termini di invio della comunicazione in relazione a  ciascun  periodo
d'imposta  agevolabile.  Il  credito  d'imposta  non  concorre   alla
formazione del reddito nonche'  della  base  imponibile  dell'imposta
regionale sulle  attivita'  produttive  e  non  rileva  ai  fini  del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo  unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917. Il credito d'imposta e' cumulabile con  altre  agevolazioni  che
abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione  che  tale  cumulo,
tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del  reddito
e  della  base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del
costo sostenuto. 
  1060. Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello
di entrata in funzione ovvero a quello di  avvenuta  interconnessione
di cui al comma 1062, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o
sono destinati a strutture produttive ubicate  all'estero,  anche  se
appartenenti  allo  stesso  soggetto,   il   credito   d'imposta   e'
corrispondentemente  ridotto  escludendo  dall'originaria   base   di
calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente
gia' utilizzato in compensazione deve essere  direttamente  riversato
dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo  dell'imposta
sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifichino  le
suddette ipotesi, senza applicazione  di  sanzioni  e  interessi.  Si
applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni  dell'articolo  1,
commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  in  materia  di
investimenti sostitutivi. 
  1061. Il credito d'imposta di cui ai commi 1054 e 1055  si  applica
alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli  investimenti
effettuati dagli esercenti arti e professioni. 
  1062. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono
del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena  la  revoca  del
beneficio,  la  documentazione  idonea   a   dimostrare   l'effettivo
sostenimento e la corretta determinazione dei  costi  agevolabili.  A
tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi  all'acquisizione
dei beni  agevolati  devono  contenere  l'espresso  riferimento  alle
disposizioni dei commi da 1054 a 1058. In relazione agli investimenti
previsti dai commi 1056, 1057 e 1058, le imprese sono inoltre  tenute
a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da  un
perito industriale iscritti nei rispettivi albi  professionali  o  un
attestato di conformita' rilasciato  da  un  ente  di  certificazione
accreditato, da cui risulti che  i  beni  possiedono  caratteristiche
tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e  B
annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e sono interconnessi  al
sistema aziendale  di  gestione  della  produzione  o  alla  rete  di
fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore
a 300.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente puo'
essere  adempiuto  attraverso  una  dichiarazione  resa  dal   legale
rappresentante  ai  sensi  del   testo   unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. Qualora  nell'ambito  delle  verifiche  e  dei
controlli riguardanti gli investimenti previsti dai commi da  1056  a
1058 si rendano necessarie valutazioni di ordine tecnico  concernenti
la qualificazione e la  classificazione  dei  beni,  l'Agenzia  delle
entrate puo' richiedere al  Ministero  dello  sviluppo  economico  di
esprimere il proprio parere. I termini e le modalita' di  svolgimento
di tali attivita' collaborative sono fissati con apposita convenzione
tra l'Agenzia delle entrate e il Ministero dello sviluppo  economico,
nella quale puo' essere prevista un'analoga forma  di  collaborazione
anche in  relazione  agli  interpelli  presentati  all'Agenzia  delle
entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a),  della  legge
27 luglio 2000, n. 212, aventi ad aggetto  la  corretta  applicazione
del credito d'imposta per i suddetti investimenti. Per lo svolgimento
delle attivita' di propria competenza, il  Ministero  dello  sviluppo
economico puo' anche avvalersi di  soggetti  esterni  con  competenze
tecniche specialistiche. 
  1063. Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  effettua  il
monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da
1054 a 1058  del  presente  articolo,  ai  fini  di  quanto  previsto
dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  1064. All'articolo 1 della legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 198, dopo le parole: «31 dicembre 2019» sono inserite
le seguenti: «e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022»; 
    b) al comma 199, primo periodo, le  parole:  «reddito  d'impresa»
sono sostituite dalle seguenti: «reddito dell'impresa»; 
    c) al comma 200: 
      1) alla lettera c), ultimo periodo, dopo le parole:  «Le  spese
previste dalla presente lettera» sono inserite le  seguenti:  «,  nel
caso di contratti stipulati con soggetti esteri,»; 
      2) alla lettera d),  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «con
soggetti terzi» sono inserite le seguenti: «residenti nel  territorio
dello Stato o»; 
      3)  alla  lettera  e),  le  parole:  «delle  maggiorazioni  ivi
previste» sono sostituite dalle seguenti:  «della  maggiorazione  ivi
prevista»; 
    d) al comma 201: 
      1) alla lettera c), ultimo periodo, dopo le parole:  «Le  spese
previste dalla presente lettera» sono inserite le  seguenti:  «,  nel
caso di contratti stipulati con soggetti esteri,»; 
      2) alla lettera d), dopo le parole: «delle spese  di  personale
indicate alla lettera a)» sono inserite le  seguenti:  «ovvero  delle
spese ammissibili indicate alla lettera c)»; 
    e) al comma 202: 
      1) alla lettera b), dopo le  parole:  «beni  materiali  mobili»
sono inserite le seguenti: «e ai software»; 
      2) alla lettera c), ultimo periodo, dopo le parole:  «Le  spese
previste dalla presente lettera» sono inserite le  seguenti:  «,  nel
caso di contratti stipulati con soggetti esteri,»; 
      3)  alla  lettera  d),  secondo  periodo,  le   parole:   «sono
ammissibili a  condizione  che  i  soggetti»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, nel caso di contratti  stipulati  con  soggetti  esteri,
sono ammissibili a condizione che tali soggetti»; 
    f) al comma 203: 
      1) al primo periodo, le parole: «12 per cento» sono  sostituite
dalle seguenti: «20 per cento» e le parole: «3 milioni di euro»  sono
sostitute dalle seguenti: «4 milioni di euro»; 
      2) al secondo periodo, le parole: «6 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «10 per cento» e le parole:  «1,5  milioni  di  euro»
sono sostitute dalle seguenti: «2 milioni di euro»; 
      3) al terzo periodo, le parole: «6 per cento»  sono  sostituite
dalle seguenti: «10 per cento» e le parole:  «1,5  milioni  di  euro»
sono sostitute dalle seguenti: «2 milioni di euro»; 
      4) al quarto periodo, le parole: «10 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «15 per cento» e le parole:  «1,5  milioni  di  euro»
sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro»; 
    g) al comma 206, primo  periodo,  dopo  le  parole:  «redigere  e
conservare  una  relazione  tecnica»   e'   inserita   la   seguente:
«asseverata»; 
    h) al comma 207 sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  «I
termini e le modalita' di svolgimento di tali attivita' collaborative
sono fissati con apposita convenzione tra l'Agenzia delle  entrate  e
il Ministero  dello  sviluppo  economico,  nella  quale  puo'  essere
prevista un'analoga forma di collaborazione anche in  relazione  agli
interpelli   presentati   all'Agenzia   delle   entrate   ai    sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n.
212, aventi ad oggetto la corretta applicazione del credito d'imposta
per i suddetti investimenti. Per l'espletamento  delle  attivita'  di
propria competenza, il Ministero dello sviluppo economico puo'  anche
avvalersi   di   soggetti    esterni    con    competenze    tecniche
specialistiche»; 
    i) al comma 210,  primo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022»; 
    l) dopo il comma 210 e' inserito il seguente: 
  «210-bis. Per il periodo in corso al 31  dicembre  2020  e  fino  a
quello in corso  al  31  dicembre  2023,  ai  fini  della  disciplina
prevista dall'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge  27  dicembre
2017, n. 205, sono ammissibili i  costi  previsti  dall'articolo  31,
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/ 2014 della Commissione, del
17 giugno 2014». 
  1065. Agli oneri derivanti dai commi da 1051 a  1064  del  presente
articolo si provvede con le risorse del Fondo di cui al  comma  1037,
secondo le modalita' di cui al comma 1040. 
  1066. Al fine  di  incentivare  lo  sviluppo  delle  capacita'  del
sistema  nazionale   di   ricerca   nell'ambito   dei   progetti   di
digitalizzazione delle imprese secondo le linee guida  del  programma
Industria  4.0,  il  fondo  per  il  finanziamento  ordinario   delle
universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della  legge
24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 5  milioni  di  euro  in
relazione alla quota destinata ai  consorzi  interuniversitari.  Tale
importo e' assegnato dal Ministero dell'universita' e  della  ricerca
al Consorzio  universitario  per  la  ricerca  socioeconomica  e  per
l'ambiente (CURSA) per la realizzazione  di  progetti  inerenti  alle
finalita' di cui al primo periodo. I  progetti  di  cui  al  presente
comma sono avviati entro il  31  dicembre  2021  e  sono  soggetti  a
rendicontazione. 
  1067. E' stanziata la somma di euro 1.000.000 annui  per  gli  anni
2021  e  2022  da  destinare  all'Agenzia  nazionale  per  le   nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)  per
assicurare, previa convenzione da sottoscrivere entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  il  supporto
tecnico al  Ministero  dello  sviluppo  economico  per  le  attivita'
previste dai commi 195 e 207 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre
2019, n. 160. 
  1068. Al fine di sostenere  gli  investimenti  produttivi  ad  alto
contenuto tecnologico, nel quadro del programma Next Generation EU, e
in particolare delle missioni strategiche relative all'innovazione  e
alla coesione sociale e territoriale, sono attribuiti 250 milioni  di
euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulle risorse
del Fondo di cui al comma 1037. 
  1069. Le somme di cui al comma 1068 sono utilizzate, secondo quanto
previsto dai commi da 1070 a 1073,  per  l'erogazione  di  contributi
agli investimenti, che perseguano gli obiettivi di  cui  al  medesimo
comma 1068, in macchinari,  impianti  e  attrezzature  produttive  in
misura pari al 40 per cento  dell'ammontare  complessivo  di  ciascun
investimento. I contributi erogati ai sensi dei commi da 1068 a  1072
sono  cumulabili  con  altri  incentivi  e  sostegni  previsti  dalla
normativa vigente, nei limiti disposti dalla medesima normativa e nel
limite massimo del 50 per cento di ciascun investimento. 
  1070. La gestione delle risorse di cui al comma  1068  e'  affidata
alla societa' Invitalia - Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa o a una societa'  da  questa
interamente  controllata.  Il  gestore  e'   autorizzato,   su   base
semestrale in  riferimento  a  quanto  previsto  dal  comma  1073,  a
trattenere dalle suddette risorse le somme necessarie per le spese di
gestione effettivamente sostenute e comunque nel limite massimo dello
0,5 per cento delle medesime risorse. 
  1071. Il gestore provvede a: 
    a) predisporre e rendere disponibile nel  proprio  sito  internet
istituzionale un modello uniforme per la presentazione delle  istanze
di ammissione al contributo da parte delle imprese; 
    b) verificare, sulla base  della  documentazione  prodotta  dalle
imprese istanti, che gli investimenti proposti per il contributo sono
ad alto contenuto tecnologico e hanno effetti positivi sulla coesione
sociale, con particolare riferimento all'occupazione e all'indotto, e
territoriale, nonche', anche in raccordo con le amministrazioni  e  i
soggetti competenti per materia, in relazione a  quanto  disposto  al
comma  1069,  che  le  imprese  istanti  possono  beneficiare   delle
agevolazioni e dei sostegni ulteriori rispetto al contributo  di  cui
ai commi da 1068 a 1072 e ai relativi limiti; 
    c) verificare che le imprese istanti: 
      1) si trovino  in  situazione  di  regolarita'  contributiva  e
fiscale; 
      2) si trovino in regola con le disposizioni vigenti in  materia
di normativa antimafia, edilizia e  urbanistica,  del  lavoro,  della
prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente; 
      3)  non  rientrino  tra  le  societa'  che  hanno  ricevuto  e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli
aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea; 
      4) non si trovino nelle condizioni ostative di cui all'articolo
67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
      5) non sia intervenuta nei confronti degli amministratori,  dei
soci e dei  titolari  effettivi  condanna  definitiva,  negli  ultimi
cinque anni, per reati commessi in  violazione  delle  norme  per  la
repressione dell'evasione in materia di imposte  sui  redditi  e  sul
valore  aggiunto  nei  casi  in  cui  sia  stata  applicata  la  pena
accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del  decreto  legislativo
10 marzo 2000, n. 74. 
  1072. In seguito alle verifiche di cui al comma  1071,  il  gestore
comunica, secondo l'ordine cronologico di presentazione e nei  limiti
delle risorse disponibili e dei criteri di  cui  al  comma  1069  del
presente articolo, l'accoglimento delle domande e  vincola  le  somme
pluriennali ad esse relative, ai sensi di quanto previsto  dai  commi
da 1037 a 1050. Il contributo e' erogato, entro l'anno 2026, anche in
piu'  rate  annuali,  in  relazione   allo   stato   di   avanzamento
dell'investimento autocertificato dall'impresa ammessa al beneficio e
rendicontato ai sensi del comma 1073 del presente articolo. 
  1073. Il gestore provvede ad acquisire rendiconti  periodici  dalle
imprese beneficiarie del contributo di cui ai commi da 1068  a  1072,
definendone i contenuti,  la  cadenza  e  le  modalita',  nonche'  la
documentazione giustificativa. Sulla base  delle  informazioni  cosi'
acquisite, il gestore provvede: 
    a) a revocare il contributo e a  recuperare  quanto  erogato  nel
caso in cui l'impresa non rispetti piu' le condizioni di cui al comma
1071, lettera c), o non utilizzi il contributo per gli  obiettivi  di
cui al comma 1068, come documentati ai sensi del comma 1071,  lettera
b), o  non  produca  la  documentazione  giustificativa  adeguata  ai
contributi erogati; 
    b) a rendicontare su base semestrale in  relazione  all'attivita'
svolta in esecuzione dei commi da 1068 a 1072, nonche' alle spese  di
gestione e alle commissioni trattenute ai sensi del comma 1070. 
  1074. Il Ministro dello sviluppo  economico  trasmette  annualmente
alle Camere una relazione recante le informazioni  di  cui  al  comma
1073, lettera b), relative alla rendicontazione dell'attivita' svolta
dal gestore e delle spese di gestione e  delle  commissioni  da  esso
trattenute, corredata dell'indicazione dei progetti  di  investimento
finanziati  e  dei  criteri  posti  alla  base  dell'erogazione   dei
contributi  per   valutare   l'alto   contenuto   tecnologico   degli
investimenti e il loro impatto  positivo  sulla  coesione  sociale  e
territoriale nel quadro del programma Next Generation EU. 
  1075. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre  2019,
n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre  2019,
n. 157, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Entro  il  31
dicembre 2021, gli esercenti depositi commerciali di cui all'articolo
25,  comma  1,  del  testo  unico  delle   disposizioni   legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504, di capacita' non inferiore a 3.000  metri  cubi
si dotano del sistema informatizzato di cui al primo periodo». 
  1076. All'articolo 1, comma 940, della legge 27 dicembre  2017,  n.
205, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La garanzia  di  cui
al primo periodo e' trasmessa, a cura  del  soggetto  che  presta  la
garanzia, per via telematica all'Agenzia delle entrate, che  rilascia
apposita  ricevuta  telematica  con  indicazione  del  protocollo  di
ricezione. I gestori dei depositi hanno  facolta'  di  accedere  alle
informazioni indicate nella garanzia mediante  i  servizi  telematici
resi disponibili dall'Agenzia delle entrate». 
  1077. Per i depositi costieri di  oli  minerali  e  i  depositi  di
stoccaggio dei  medesimi  prodotti,  autorizzati  rispettivamente  ai
sensi dell'articolo 57, comma 1,  lettera  b),  del  decreto-legge  9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 2012, n. 35, e dell'articolo 1, comma 56,  lettera  a),  della
legge 23 agosto 2004, n. 239, eccettuati i depositi di stoccaggio  di
gas  di  petrolio  liquefatti,  la  validita'  e  l'efficacia   della
variazione della titolarita' o del trasferimento della gestione  sono
subordinate alla preventiva  comunicazione  di  inizio  attivita'  da
trasmettere alle competenti autorita'  amministrative  e  all'Agenzia
delle dogane e  dei  monopoli,  nonche'  al  successivo  nulla  osta,
rilasciato  dalla  medesima  Agenzia  previa  verifica,  in  capo  al
soggetto    subentrante,    della    sussistenza    del     requisito
dell'affidabilita'  economica  nonche'   dei   requisiti   soggettivi
prescritti dagli articoli 23 e 25 del testo unico di cui  al  decreto
legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504;  il  predetto  nulla  osta  e'
rilasciato entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione. 
  1078. Per i depositi di cui al comma 1077, eccettuati i depositi di
stoccaggio  di  gas   di   petrolio   liquefatti,   i   provvedimenti
autorizzativi rilasciati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli  ai
sensi dell'articolo 23, comma 4, del testo unico di  cui  al  decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per la gestione dell'impianto in
regime di deposito fiscale nonche' la licenza fiscale di esercizio di
deposito commerciale di prodotti energetici assoggettati ad accisa di
cui all'articolo 25, comma 1, del medesimo testo unico, sono revocati
in caso di inoperativita' del deposito, prolungatasi per  un  periodo
non inferiore a sei mesi consecutivi e non derivante da documentate e
riscontrabili cause oggettive di forza  maggiore.  Con  provvedimento
del  direttore  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei   monopoli   sono
determinati gli indici specifici da  prendere  in  considerazione  ai
fini  della  valutazione  della  predetta  inoperativita'   in   base
all'entita' delle movimentazioni dei prodotti  energetici  rapportata
alla capacita' di stoccaggio e alla  conseguente  gestione  economica
dell'attivita' del deposito. Il provvedimento di  revoca  e'  emanato
previa valutazione delle  particolari  condizioni,  anche  di  natura
economica, che hanno determinato l'inoperativita'  del  deposito.  La
revoca dei provvedimenti autorizzativi o  della  licenza  fiscale  di
esercizio comporta la  decadenza  delle  autorizzazioni  adottate  ai
sensi dell'articolo 57, comma 1,  lettera  b),  del  decreto-legge  9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 2012, n. 35, e dell'articolo 1, comma 56,  lettera  a),  della
legge 23 agosto 2004, n. 239. 
  1079. Ai fini del rafforzamento del dispositivo di contrasto  delle
frodi   realizzate   con   utilizzo   del    falso    plafond    IVA,
l'Amministrazione finanziaria effettua specifiche analisi di  rischio
orientate a riscontrare  la  sussistenza  delle  condizioni  previste
dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  dicembre
1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
1984, n. 17, e conseguenti  attivita'  di  controllo  sostanziale  ai
sensi degli articoli 51 e seguenti del decreto del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  finalizzate  all'inibizione  del
rilascio e all'invalidazione di lettere d'intento illegittime. 
  1080. Nel caso in cui i riscontri di cui al comma 1079 diano  esito
irregolare, al contribuente e'  inibita  la  facolta'  di  rilasciare
nuove   dichiarazioni   d'intento   tramite   i   canali   telematici
dell'Agenzia delle entrate. 
  1081. Considerato il disposto di cui  all'articolo  12-septies  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n.  58,  in  caso  di  indicazione  nella
fattura elettronica del  numero  di  protocollo  di  una  lettera  di
intento invalidata, il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1,
commi 211 e 212, della legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  inibisce
l'emissione della fattura elettronica recante il relativo  titolo  di
non imponibilita' ai fini dell'IVA, ai sensi dell'articolo  8,  comma
1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633. 
  1082. Ai fini di cui al comma 1079,  in  aggiunta  alle  assunzioni
gia' autorizzate o  consentite  dalla  normativa  vigente,  anche  in
deroga alle disposizioni  in  materia  di  concorso  unico  contenute
nell'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,
n. 125, l'Agenzia  delle  entrate  e'  autorizzata,  per  il  biennio
2021-2022, nell'ambito della vigente dotazione organica, a  espletare
procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione,  con  contratto  di
lavoro a tempo indeterminato, di 50 unita' di personale da inquadrare
nell'Area III, fascia retributiva  F1,  da  destinare  alle  relative
attivita' antifrode di selezione, analisi e  controllo  dei  fenomeni
illeciti. Ai fini dell'applicazione del primo periodo, e' autorizzata
la spesa di euro 1.240.000 per l'anno 2021 e di euro 2.600.000  annui
a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente  comma,
pari a euro 1.240.000 per l'anno 2021 e  a  euro  2.600.000  annui  a
decorrere  dall'anno  2022,  si  provvede  a  carico   del   bilancio
dell'Agenzia delle entrate. 
  1083. Con provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate
sono stabilite le modalita' operative per l'attuazione  del  presidio
antifrode di cui ai commi  da  1079  a  1082  e  in  particolare  per
l'invalidazione  delle  lettere   d'intento   gia'   emesse   e   per
l'inibizione del rilascio di nuove lettere d'intento. 
  1084. All'articolo 1 della legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 635, secondo periodo, dopo la parola: «semilavorati,»
sono inserite le seguenti: «comprese le preforme,»; 
    b) al comma 637, lettera a), dopo  le  parole:  «il  fabbricante»
sono aggiunte le seguenti: «, ovvero il  soggetto,  residente  o  non
residente  nel  territorio  nazionale,  che  intende  vendere  MACSI,
ottenuti per suo  conto  in  un  impianto  di  produzione,  ad  altri
soggetti nazionali»; 
    c)  al  comma  638,  le  parole:  «,   come   materia   prima   o
semilavorati,» sono soppresse ed e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Il predetto soggetto che produce MACSI puo' essere  censito
ai fini del rimborso di cui al comma 642»; 
    d) al comma 643, le  parole:  «euro  10»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «euro 25»; 
    e) al comma 645 sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «,
obbligato in solido con i medesimi»; 
    f) il comma 647 e' sostituito dal seguente: 
  «647.   L'attivita'   di   accertamento,   verifica   e   controllo
dell'imposta di cui ai commi da 634 a 650 e' effettuata con i  poteri
e delle prerogative di cui all'articolo 18 del testo unico di cui  al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche tramite interventi
presso i  fornitori  della  plastica  riciclata,  per  soli  fini  di
riscontro sulle dichiarazioni presentate dai soggetti  obbligati.  Le
attivita' di cui al presente comma sono svolte con le risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»; 
    g) il comma 650 e' sostituito dal seguente: 
  «650. In caso di mancato pagamento dell'imposta di cui al comma 634
si  applica  la  sanzione  amministrativa  dal  doppio  al  quintuplo
dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro  250.  In  caso  di
ritardato   pagamento   dell'imposta   si   applica    la    sanzione
amministrativa  pari  al  25  per  cento  dell'imposta  dovuta,   non
inferiore comunque a euro 150. Per  la  tardiva  presentazione  della
dichiarazione di cui al comma 641 e per ogni altra  violazione  delle
disposizioni di cui ai  commi  da  634  al  presente  comma  e  delle
relative  modalita'  di   applicazione   si   applica   la   sanzione
amministrativa da euro 250 a euro 2.500. Per l'irrogazione  immediata
delle sanzioni tributarie collegate all'imposta di cui al comma  634,
si applica l'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472»; 
    h) il comma 651 e' sostituito dal seguente: 
  «651. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  dogane  e
dei monopoli, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono  stabilite
le modalita' di attuazione dei commi da 634 a  650,  con  particolare
riguardo all'identificazione dei MACSI in  ambito  doganale  mediante
l'utilizzo  dei  codici  della  nomenclatura  combinata   dell'Unione
europea, al contenuto della dichiarazione trimestrale di cui al comma
641, alle modalita' di registrazione  dei  soggetti  obbligati,  alle
modalita' per l'effettuazione della liquidazione e per il  versamento
dell'imposta,  alle  modalita'  per  la  tenuta  della   contabilita'
relativa all'imposta di cui  al  comma  634  a  carico  dei  soggetti
obbligati, alla determinazione, anche forfetaria, dei quantitativi di
MACSI che contengono altre  merci  introdotti  nel  territorio  dello
Stato, alle modalita' per la trasmissione, per  via  telematica,  dei
dati  di  contabilita',  all'individuazione,  ai  fini  del  corretto
assolvimento dell'imposta, degli strumenti idonei alla certificazione
e al tracciamento del quantitativo di plastica riciclata presente nei
MACSI nonche' della compostabilita' degli stessi, alle modalita'  per
il rimborso dell'imposta previsto dal  comma  642,  allo  svolgimento
delle attivita' di cui al comma 647 e alle modalita' per la  notifica
degli avvisi di pagamento di cui  al  comma  648.  Con  provvedimento
interdirettoriale  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei   monopoli   e
dell'Agenzia delle entrate sono  individuati  i  dati  aggiuntivi  da
indicare nelle fatture di cessione e di acquisto dei  MACSI  ai  fini
dell'imposta e sono stabilite le modalita' per l'eventuale scambio di
informazioni tra le predette Agenzie»; 
    i) al comma 652, le parole: «dal 1° gennaio 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «dal 1° luglio 2021». 
  1085. All'articolo 51, comma 3-sexies, del decreto-legge 14  agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020, n. 126, le parole: «In via sperimentale, per il periodo dal  1°
gennaio 2021 al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti:  «A
decorrere dall'anno 2021». 
  1086. All'articolo 1 della legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 663, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
    «a) all'atto della cessione, anche a titolo gratuito, di  bevande
edulcorate a consumatori nel territorio dello Stato  ovvero  a  ditte
nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la  rivendita,  da
parte del fabbricante nazionale o, se diverso  da  quest'ultimo,  del
soggetto  nazionale  che  provvede  al  condizionamento  ovvero   del
soggetto, residente o non residente  nel  territorio  nazionale,  per
conto del quale le medesime bevande sono ottenute dal  fabbricante  o
dall'esercente l'impianto di condizionamento»; 
    b) al comma 664, lettera a), dopo le parole: «al condizionamento»
sono inserite le seguenti:  «ovvero  il  soggetto,  residente  o  non
residente nel territorio nazionale, per conto del  quale  le  bevande
edulcorate sono ottenute dal fabbricante o dall'esercente  l'impianto
di condizionamento»; 
    c) al comma 666, le  parole:  «dal  fabbricante  nazionale»  sono
sostituite dalle seguenti: «dai soggetti di cui al comma 664, lettera
a),» e le parole:  «dallo  stesso  soggetto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dagli stessi soggetti»; 
    d) il comma 674 e' sostituito dal seguente: 
  «674. In caso di mancato pagamento dell'imposta di cui al comma 661
si  applica  la  sanzione  amministrativa  dal  doppio  al  quintuplo
dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro  250.  In  caso  di
ritardato   pagamento   dell'imposta   si   applica    la    sanzione
amministrativa  pari  al  25  per  cento  dell'imposta  dovuta,   non
inferiore comunque a euro 150. Per  la  tardiva  presentazione  della
dichiarazione di cui al comma 669 e per ogni altra  violazione  delle
disposizioni di cui ai commi da 661 a 676 e delle relative  modalita'
di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 250  a
euro 2.500. Per l'irrogazione  immediata  delle  sanzioni  tributarie
collegate all'imposta di cui ai  commi  da  661  a  676,  si  applica
l'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472»; 
    e) al comma 676, le parole: «dal 1° gennaio 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2022». 
  1087. Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e  di  ridurre  il
consumo di  contenitori  di  plastica  per  acque  destinate  ad  uso
potabile,  alle  persone  fisiche  nonche'  ai   soggetti   esercenti
attivita' d'impresa, arti e professioni e agli enti non  commerciali,
compresi gli enti del Terzo settore e gli enti  religiosi  civilmente
riconosciuti, dal 1° gennaio 2021 al  31  dicembre  2022,  spetta  un
credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute
per  l'acquisto  e  l'installazione   di   sistemi   di   filtraggio,
mineralizzazione, raffreddamento e addizione  di  anidride  carbonica
alimentare E  290,  per  il  miglioramento  qualitativo  delle  acque
destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare
complessivo delle stesse non superiore, per le  persone  fisiche  non
esercenti attivita' economica,  a  1.000  euro  per  ciascuna  unita'
immobiliare e, per gli altri  soggetti,  a  5.000  euro  per  ciascun
immobile adibito all'attivita' commerciale o istituzionale. 
  1088. Il credito d'imposta di cui al comma 1087 spetta  nel  limite
complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente  legge,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le   modalita'   di
applicazione e di  fruizione  del  credito  d'imposta,  al  fine  del
rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. 
  1089. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione  della
riduzione del consumo di contenitori di plastica per acque  destinate
ad uso  potabile  conseguita  a  seguito  della  realizzazione  degli
interventi di cui al comma 1087, in analogia  a  quanto  previsto  in
materia di detrazioni  fiscali  per  la  riqualificazione  energetica
degli edifici,  le  informazioni  sugli  interventi  effettuati  sono
trasmesse per via telematica all'ENEA. L'ENEA elabora le informazioni
pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  al
Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro  dello  sviluppo
economico. 
  1090. Nell'ambito del riassetto della  riscossione  nel  territorio
siciliano, l'Agenzia delle entrate-Riscossione puo'  subentrare  alla
societa' Riscossione Sicilia  S.p.A.  nell'esercizio  delle  relative
funzioni anche con  riguardo  alle  entrate  spettanti  alla  Regione
siciliana. Per garantire il subentro senza soluzione di continuita' e
favorire la sostenibilita' economica e  finanziaria  dell'operazione,
e' previsto un contributo in conto capitale  in  favore  dell'Agenzia
delle entrate-Riscossione fino a 300  milioni  di  euro,  da  erogare
entro  trenta  giorni  dalla  data  di   decorrenza   del   subentro,
utilizzabile anche a copertura di eventuali rettifiche di valore  dei
saldi patrimoniali della societa'. A tal fine e' autorizzata la spesa
di 300 milioni di euro nell'anno 2021. 
  1091. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i  commi
326, 327 e 328 sono sostituiti dai seguenti: 
  «326. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17  del  decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e tenuto conto  dell'esigenza  di
garantire,  nel  triennio  2020-2022,  l'equilibrio  gestionale   del
servizio  nazionale  di  riscossione,  l'Agenzia  delle  entrate,  in
qualita'  di  titolare,  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  2,  del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  1°  dicembre  2016,  n.  225,  della   funzione   della
riscossione,  svolta  dall'ente  pubblico  economico  Agenzia   delle
entrate-Riscossione, eroga allo stesso ente, a titolo di contributo e
in base all'andamento dei proventi risultanti dal  relativo  bilancio
annuale, una quota non superiore complessivamente a  450  milioni  di
euro, di cui 300 milioni per l'anno 2020, 112 milioni per l'anno 2021
e 38 milioni per l'anno 2022, a  valere  sui  fondi  accantonati  nel
bilancio 2019 a favore del predetto ente, incrementati di 200 milioni
di euro derivanti dall'avanzo di  gestione  dell'esercizio  2019,  in
deroga all'articolo 1, comma 358, della legge 24  dicembre  2007,  n.
244, e sulle risorse assegnate per gli  esercizi  2020  e  2021  alla
medesima Agenzia delle entrate.  Tale  erogazione  e'  effettuata  in
acconto, per la quota maturata al 30  giugno  di  ciascun  esercizio,
entro il secondo mese  successivo  alla  deliberazione  del  bilancio
semestrale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione e a saldo entro  il
secondo mese successivo all'approvazione del bilancio  annuale  della
stessa Agenzia. 
  327. Qualora la quota da erogare per l'anno 2020  all'ente  Agenzia
delle entrate-Riscossione a titolo di  contributo  risulti  inferiore
all'importo di 300 milioni di euro, si determina,  per  un  ammontare
pari alla differenza, l'incremento della  quota  di  112  milioni  di
euro, erogabile allo stesso ente per l'anno 2021, in  conformita'  al
comma 326. 
  328. La parte eventualmente non fruita del  contributo  per  l'anno
2021, anche rideterminato ai sensi del comma 327,  si  aggiunge  alla
quota  di  38  milioni  di  euro  erogabili  all'ente  Agenzia  delle
entrate-Riscossione per l'anno 2022, in conformita' al comma 326». 
  1092. Al comma 807 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.
160, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
    «b-bis) 150.000 euro per lo svolgimento delle  funzioni  e  delle
attivita'  di  supporto   propedeutiche   all'accertamento   e   alla
riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione  fino  a
100.000 abitanti»; 
    b) alla lettera c), le parole: «fino  a  200.000  abitanti»  sono
sostituite dalle seguenti: «superiore a  100.000  e  fino  a  200.000
abitanti». 
  1093. Al comma 808 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.
160, le parole: «31 dicembre 2020» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«30 giugno 2021». 
  1094. All'articolo 35 del decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
le parole: «31 dicembre 2020 e riprendono a decorrere dal 1°  gennaio
2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021 e  riprendono
a decorrere dal 1° gennaio 2022». 
  1095. All'articolo 1 della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 540: 
      1) al primo periodo, dopo  le  parole:  «che  effettuano»  sono
inserite le seguenti:  «,  esclusivamente  attraverso  strumenti  che
consentano il pagamento elettronico,»; 
      2) al terzo periodo, le parole: «del sito internet dell'Agenzia
delle entrate» sono sostituite dalle  seguenti:  «del  sito  internet
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli»; 
    b) al comma 541, dopo le parole: «o professione» sono inserite le
seguenti: «esclusivamente  attraverso  strumenti  che  consentano  il
pagamento elettronico»; 
    c) al comma 542, il primo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«Con il provvedimento di cui al comma 544 sono istituiti premi per un
ammontare complessivo annuo non superiore a 45 milioni di euro». 
  1096. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre  2018,
n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2018,
n. 136, le parole: «l'attribuzione dei premi e» sono soppresse. 
  1097. All'articolo 1 della legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 288 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «I
rimborsi  attribuiti  non  concorrono  a  formare  il   reddito   del
percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo  d'imposta
e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale»; 
    b) al comma 290, il secondo periodo e' soppresso. 
  1098. All'articolo 120, comma 2, primo periodo,  del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, le parole: «nell'anno 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «dal 1° gennaio al 30 giugno 2021». 
  1099.  I   soggetti   beneficiari   del   credito   d'imposta   per
l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui  all'articolo  120  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono  optare  per  la  cessione
dello stesso, ai sensi dell'articolo 122 del medesimo  decreto-legge,
fino al 30 giugno 2021. 
  1100. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120,  comma  6,
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  e'  ridotta  di  1
miliardo di euro per l'anno 2021.