art. 1 (commi 101-200)
  101. Nell'ambito delle attivita' previste dai commi da 97 a  100  e
al fine di massimizzarne l'efficacia e l'aderenza ai bisogni  e  alle
caratteristiche dei territori, e' promossa la collaborazione  con  le
regioni e gli enti locali, con le associazioni di categoria,  con  il
sistema  delle  camere  di  commercio,   industria,   artigianato   e
agricoltura e con i comitati  per  l'imprenditoria  femminile,  anche
prevedendo forme di cofinanziamento tra  i  rispettivi  programmi  in
materia. 
  102. Il Ministro dello sviluppo economico presenta annualmente alle
Camere una relazione sull'attivita' svolta e sulle  possibili  misure
da adottare per risolvere i  problemi  relativi  alla  partecipazione
della popolazione femminile alla vita economica e imprenditoriale del
Paese. 
  103. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro per le pari  opportunita'  e  la  famiglia,  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
determinati la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo  di
cui al comma 97 tra i diversi interventi, le modalita' di attuazione,
i criteri e i termini per la fruizione  delle  agevolazioni  previste
dalla presente legge, compreso il rapporto di co-investimento tra  le
risorse pubbliche e quelle di investitori regolamentati o qualificati
per gli investimenti di cui al  comma  99,  lettera  e),  nonche'  le
attivita' di monitoraggio e controllo. Il  Ministero  dello  sviluppo
economico puo'  utilizzare  le  proprie  societa'  in  house  per  la
gestione e l'attuazione degli interventi previsti. 
  104. E' istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il
Comitato impresa donna. Il Comitato: 
  a)  contribuisce  ad  attualizzare  le  linee  di   indirizzo   per
l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 97; 
  b) conduce analisi economiche, statistiche  e  giuridiche  relative
alla questione femminile nell'impresa; 
  c)  formula  raccomandazioni   relativamente   allo   stato   della
legislazione e dell'azione amministrativa, nazionale e regionale,  in
materia di imprenditorialita' femminile e in generale sui temi  della
presenza femminile nell'impresa e nell'economia; 
  d) contribuisce alla redazione della relazione annuale  di  cui  al
comma 102. 
  105. La partecipazione al Comitato e'  svolta  a  titolo  gratuito,
senza erogazione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di  spese
e altri emolumenti comunque denominati ai partecipanti. 
  106. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il  Ministro  per  le  pari  opportunita'  e  la  famiglia,  sono
stabilite la composizione e le modalita' di nomina del Comitato. 
  107. Al Fondo di sostegno al venture capital,  istituito  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 209, della legge 30  dicembre  2018,  n.  145,
sono assegnate risorse aggiuntive pari a 3 milioni di euro per l'anno
2021 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale di rischio per
progetti di imprenditoria femminile a elevata  innovazione  ovvero  a
contenuto  di  innovazione  tecnologica,  che  prevedono  il  rientro
dell'investimento  iniziale   esclusivamente   nel   lungo   periodo,
realizzati entro i confini del territorio nazionale  da  societa'  il
cui capitale e' detenuto in maggioranza da donne. 
  108. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono  definiti  i
criteri di selezione e  di  individuazione  da  parte  del  Ministero
dell'economia e delle finanze dei  fondi  da  integrare,  nonche'  le
modalita'  per   l'assegnazione   dei   finanziamenti   ai   progetti
imprenditoriali. 
  109. E' istituito, nello stato di previsione  del  Ministero  dello
sviluppo  economico,  il  «Fondo  per  le  piccole  e  medie  imprese
creative», con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2021 e 2022. 
  110. Le risorse del Fondo di cui al comma 109 sono utilizzate per: 
  a) promuovere nuova imprenditorialita' e lo sviluppo di imprese del
settore   creativo,   attraverso   contributi   a   fondo    perduto,
finanziamenti agevolati e loro combinazioni; 
  b) promuovere la collaborazione delle imprese del settore  creativo
con le imprese di altri settori  produttivi,  in  particolare  quelli
tradizionali, nonche' con le universita' e gli enti di ricerca, anche
attraverso l'erogazione di contributi a fondo  perduto  in  forma  di
voucher da destinare all'acquisto  di  servizi  prestati  da  imprese
creative ovvero per favorire processi di innovazione; 
  c) sostenere la crescita delle imprese del settore anche tramite la
sottoscrizione di strumenti  finanziari  partecipativi,  a  beneficio
esclusivo delle  start-up  innovative  di  cui  all'articolo  25  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle piccole e medie imprese
innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24  gennaio  2015,
n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2015,  n.
33, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi  strategici
nazionali; 
  d) consolidare e favorire lo sviluppo del  sistema  imprenditoriale
del  settore  creativo  attraverso  attivita'  di  analisi,   studio,
promozione e valorizzazione. 
  111. Nell'ambito degli interventi previsti dal comma  110,  lettere
a), c) e d), al fine di massimizzarne l'efficacia e  l'aderenza  alle
caratteristiche dei territori, e' promossa la collaborazione  con  le
regioni, anche prevedendo forme di cofinanziamento tra  i  rispettivi
programmi in materia. 
  112. Ai fini dei commi da 109 a  111,  per  «settore  creativo»  si
intende il settore che comprende le attivita' dirette allo  sviluppo,
alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione
dei  beni  e  servizi  che   costituiscono   espressioni   culturali,
artistiche o altre espressioni creative  e,  in  particolare,  quelle
relative all'architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai  musei,
all'artigianato artistico, all'audiovisivo, compresi  il  cinema,  la
televisione e i contenuti multimediali, al software, ai  videogiochi,
al patrimonio  culturale  materiale  e  immateriale,  al  design,  ai
festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello  spettacolo,
all'editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla
pubblicita'. 
  113. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo,
sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei  commi  da  109  a
112, comprese quelle relative: 
  a) alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui  al  comma  109
tra gli interventi di cui al comma 110; 
  b)  all'individuazione  dei  codici  ATECO  che   classificano   le
attivita' dei settori indicati al comma 111; 
  c)  alle  modalita'  e  ai  criteri  per   la   concessione   delle
agevolazioni; 
  d) alla definizione delle  iniziative  ammissibili  alle  forme  di
aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di  aiuti  di
Stato; 
  e) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici  nonche'
alle altre forme di intervento del Fondo di cui al comma  109,  anche
volte a favorire l'accesso a canali alternativi di finanziamento. 
  114. Al fine di sostenere il settore dei festival, dei cori,  delle
bande musicali e della musica jazz,  e'  istituito,  nello  stato  di
previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, il «Fondo per il sostegno del settore dei festival, dei cori
e bande musicali e della musica jazz», con una dotazione di 3 milioni
di euro per l'anno 2021. 
  115. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo sono stabiliti i termini, le modalita' e la  procedura
per l'individuazione dei soggetti beneficiari e dei relativi progetti
ammessi al finanziamento e per il riparto delle risorse del Fondo  di
cui al comma 114, nel rispetto del limite di spesa di cui al medesimo
comma. 
  116. I contributi a carico del Fondo  di  cui  al  comma  114  sono
concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti  di
Stato. 
  117. Al fine di sostenere il settore della ristorazione,  anche  in
considerazione  delle  misure  restrittive  adottate  a   causa   del
COVID-19, ai soggetti esercenti l'attivita' di  cuoco  professionista
presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come
lavoratore autonomo in possesso di partita IVA, anche nei casi in cui
non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0, spetta  un  credito
d'imposta fino al 40 per cento del costo per le spese per  l'acquisto
di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi  di
aggiornamento professionale,  strettamente  funzionali  all'esercizio
dell'attivita', sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. 
  118. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma  117  le
spese sostenute per: 
  a) l'acquisto di macchinari di classe  energetica  elevata  per  la
conservazione, la lavorazione, la trasformazione  e  la  cottura  dei
prodotti alimentari; 
  b) l'acquisto di strumenti  e  attrezzature  professionali  per  la
ristorazione; 
  c) la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale. 
  119. Il credito d'imposta di cui al comma  117  spetta  fino  a  un
massimo di 6.000 euro, nel limite massimo di spesa complessivo  di  1
milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 
  120. Il credito d'imposta di  cui  al  comma  117  e'  utilizzabile
esclusivamente  in  compensazione,  ai  sensi  dell'articolo  17  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito  d'imposta  non
concorre alla formazione  del  reddito  ai  fini  delle  imposte  sui
redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto  di  cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917. 
  121. Il credito d'imposta di cui al comma 117 puo' essere ceduto ad
altri  soggetti,  compresi  gli  istituti  di  credito  e  gli  altri
intermediari finanziari. 
  122. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
stabiliti i criteri e le modalita' di attuazione  delle  disposizioni
di cui ai commi da 117 a 121, con particolare riguardo alle procedure
di concessione al fine del rispetto del limite di  spesa  di  cui  al
comma 119, alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e
all'effettuazione dei controlli. 
  123. Le disposizioni dei commi  da  117  a  122  si  applicano  nel
rispetto dei limiti e delle condizioni previsti  dalla  comunicazione
della Commissione europea C(2020) 1863  final,  del  19  marzo  2020,
recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19». 
  124. Al fine di sostenere lo sviluppo, accrescere la competitivita'
e rafforzare la filiera del sistema delle piccole e medie imprese del
settore aeronautico nazionale,  della  chimica  verde  nonche'  della
fabbricazione di componenti per  la  mobilita'  elettrica  e  per  la
produzione di energia da fonti rinnovabili, e' istituito, nello stato
di previsione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  un  Fondo
d'investimento per gli  interventi  nel  capitale  di  rischio  delle
piccole e medie imprese, con una dotazione di 100 milioni di euro per
l'anno 2021, di 30 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2022  e
2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  dal  2024  al
2026. La dotazione del Fondo per  l'anno  2021  e'  destinata,  nella
misura di  50  milioni  di  euro,  ad  un'apposita  sezione  dedicata
esclusivamente alle piccole e medie imprese del  settore  aeronautico
nazionale. 
  125. Il Fondo di cui  al  comma  124  finanzia  interventi  per  lo
sviluppo delle piccole e medie imprese, quali fusioni,  aggregazioni,
acquisizioni, riorganizzazioni, ristrutturazioni,  rafforzamento  del
capitale per gli investimenti volti alla  transizione  tecnologica  e
alla sostenibilita' ecologica e ambientale dei processi produttivi. 
  126. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse  del  Fondo
di cui al comma 124 sono ripartite tra  le  varie  sezioni,  ciascuna
dedicata ad uno dei settori di cui al  medesimo  comma  124,  e  sono
stabiliti i criteri e le modalita' di accesso  alle  prestazioni  del
Fondo nonche' le forme di partecipazione  al  medesimo  da  parte  di
investitori privati. 
  127. Al fine di assicurare il sostegno alle imprese  sequestrate  o
confiscate alla criminalita' organizzata, l'autorizzazione  di  spesa
di cui al comma 195 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,  n.
208, e' incrementata di 10 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
2021 e 2022. L'incremento di cui al  primo  periodo  e'  destinato  a
un'apposita sezione del Fondo per la  crescita  sostenibile,  di  cui
all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,   n.   134,   per
l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore  delle  imprese  di
cui al citato comma 195 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,
n. 208. 
  128. Al fine di garantire lo sviluppo e  il  sostegno  del  settore
agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, e' istituito, nello  stato
di previsione del Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, il «Fondo per lo sviluppo  e  il  sostegno  delle  filiere
agricole, della pesca e dell'acquacoltura», con una dotazione di  150
milioni di euro per l'anno 2021. 
  129. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, con uno o piu' decreti del Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e  di  Bolzano,  sono  definiti  i  criteri  e  le
modalita' di utilizzazione del Fondo di cui al comma 128. 
  130. Al  fine  di  assicurare  un  adeguato  ristoro  alle  aziende
agricole danneggiate dalle avversita'  atmosferiche  e  fitosanitarie
verificatesi a partire dal 1° gennaio 2019, la dotazione  finanziaria
del Fondo di solidarieta' nazionale - interventi  indennizzatori,  di
cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e'
incrementata di 70 milioni di euro per l'anno 2021. 
  131. Il credito d'imposta di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014,  n.  116,  e'  concesso,  per  i  periodi
d'imposta  dal  2021  al  2023,  alle  reti  di  imprese  agricole  e
agroalimentari costituite ai sensi dell'articolo 3 del  decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge  9
aprile 2009, n. 33, anche costituite in forma cooperativa  o  riunite
in consorzi o aderenti ai disciplinari delle «strade del vino» di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio  1999,  n.
268,  per  la  realizzazione  o   l'ampliamento   di   infrastrutture
informatiche finalizzate al potenziamento del commercio  elettronico,
con particolare riferimento al miglioramento delle  potenzialita'  di
vendita a distanza a clienti finali residenti  fuori  del  territorio
nazionale,  per  la  creazione,  ove  occorra,  di  depositi  fiscali
virtuali nei Paesi esteri, gestiti dagli organismi associativi di cui
al presente periodo, per favorire  la  stipula  di  accordi  con  gli
spedizionieri doganali, anche ai fini dell'assolvimento  degli  oneri
fiscali, e per le attivita' e i progetti legati all'incremento  delle
esportazioni. Con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle
entrate, da adottare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le  modalita'
di applicazione e di fruizione del credito  d'imposta,  al  fine  del
rispetto del limite di spesa di cui al  presente  comma.  Agli  oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede  nel  limite
di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 
  132. All'articolo 1, comma 673, della legge 27  dicembre  2017,  n.
205, le parole: «e a 22,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020»
sono sostituite dalle seguenti: «, a 22,5 milioni di euro per  l'anno
2020 e a 27,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021». 
  133. All'articolo 78, comma 3-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, le parole: «0,5 milioni di euro» sono sostituite dalle  seguenti:
«2 milioni di euro». 
  134. Al fine di sostenere la ripresa del  settore  vitivinicolo  di
qualita'  che  ha  subito  perdite   in   seguito   alla   diffusione
dell'epidemia da COVID-19 e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  un  fondo
destinato allo stoccaggio privato dei vini a denominazione di origine
controllata, a denominazione di origine controllata e garantita  e  a
indicazione geografica tipica certificati o atti a  divenire  tali  e
detenuti in  impianti  situati  nel  territorio  nazionale,  con  una
dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021. 
  135. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, con decreto del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali,  previa  intesa  in  sede   di   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e  di  Bolzano,  sono  definiti  i  criteri  e  le
modalita' di utilizzazione del fondo di cui al comma 134. 
  136. Ai fini del sostegno e del rilancio  della  filiera  suinicola
nazionale, al comma 1 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo
2019, n. 27, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  maggio
2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: «di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 4  milioni
di euro per l'anno  2020»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  1
milione di euro per l'anno 2019, di 4 milioni di euro per l'anno 2020
e di 10 milioni di euro per l'anno 2021»; 
  b) dopo  le  parole:  «nonche'  a  promuovere  l'innovazione»  sono
inserite  le  seguenti:  «,  a  contribuire  a  fondo  perduto   alla
realizzazione di progetti o investimenti finalizzati a migliorare  la
misurabilita' e l'incremento delle condizioni di sostenibilita' nelle
aziende zootecniche, di produzione di carne e  di  trasformazione  di
carne». 
  137. Gli aiuti previsti dalle disposizioni di cui al comma 136 sono
concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea in  materia
di aiuti di Stato. 
  138. Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e' istituito un fondo per la tutela e
il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e  della
frutta a guscio, con una dotazione di 10 milioni di euro  per  l'anno
2021. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari  e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, sono definiti i criteri e le  modalita'  di  utilizzo
delle risorse del fondo di cui al primo periodo. 
  139. Allo  scopo  di  consentire  un  accurato  monitoraggio  delle
produzioni cerealicole presenti sul territorio  nazionale,  anche  in
funzione del raggiungimento degli obiettivi di  cui  all'articolo  39
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, chiunque detenga,
a qualsiasi  titolo,  cereali  e  farine  di  cereali,  e'  tenuto  a
registrare, in un apposito registro telematico istituito  nell'ambito
dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN),  tutte
le operazioni di carico  e  scarico,  se  la  quantita'  del  singolo
prodotto supera le 5 tonnellate annue. 
  140. Le operazioni di carico e scarico per vendita o trasformazione
di cereali e di sfarinati a base di cereali, di provenienza nazionale
e unionale ovvero importate da Paesi terzi, devono essere  registrate
nel supporto telematico di cui  al  comma  139,  entro  sette  giorni
lavorativi dall'effettuazione delle operazioni stesse. 
  141. Le modalita' di applicazione dei commi da 139  a  142,  per  i
quali sono previsti oneri pari a 1 milione di euro per il  solo  anno
2021,  sono  stabilite  con  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, da  emanare  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  142.  Chiunque,  essendo  obbligato,  non  istituisce  il  registro
previsto dal comma 139,  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 5.000  a  euro  20.000;  si  applica  la  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro  a
5.000 euro a chiunque non rispetti le modalita' di tenuta  telematica
del predetto registro stabilite con il decreto di cui al  comma  141.
Nel caso in cui le violazioni di cui  al  presente  comma  riguardino
quantitativi di cereali o farine di cereali non registrati  superiori
a 50 tonnellate, si applica la  sanzione  accessoria  della  chiusura
dello  stabilimento  da  sette  a  trenta  giorni.  Il   dipartimento
dell'Ispettorato  centrale  della  tutela  della  qualita'  e   della
repressione frodi dei prodotti  agroalimentari  del  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e'   designato   quale
autorita' competente alla irrogazione delle  sanzioni  amministrative
pecuniarie previste dal presente comma. 
  143. All'attuazione dei commi da  139  a  142  il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali  provvede  con  le  risorse
umane disponibili a legislazione vigente. 
  144. All'articolo 32 del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) i commi 1, 2 e 3 sono abrogati; 
  b) al comma 12, dopo le parole: «di associazioni rappresentative di
categoria» sono inserite le seguenti: «, di consorzi di tutela di cui
all'articolo 53 della legge 24  aprile  1998,  n.  128,  e  di  altri
organismi di tipo associativo o cooperativo,» e le parole: «per anno»
sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2019 e  2020
e di euro 2,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2021»; 
  c) al comma 15, le parole: «per ciascun anno, a decorrere dal 2019»
sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2019 e  2020
e a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021». 
  145. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 1, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' incrementata di 145 milioni  di
euro per l'anno 2021, per le finalita' di cui  alla  lettera  d)  del
medesimo comma 1. 
  146.  Per   favorire   l'attrazione   degli   investimenti   e   la
realizzazione di progetti di  sviluppo,  nelle  aree  dismesse  o  in
disuso,  delle  infrastrutture  e  dei  beni   immobili   in   disuso
appartenenti alle amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  possono
essere  definiti  piani  di  sviluppo  per  il  finanziamento   degli
interventi necessari  alla  rigenerazione,  alla  riqualificazione  e
all'infrastrutturazione  nonche'  per  l'attrazione  di  investimenti
privati volti al rilancio economico. 
  147. Alla struttura di missione InvestItalia, di  cui  all'articolo
1, comma 179, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  e'  affidato  il
compito di coordinare e  coadiuvare  le  amministrazioni  centrali  e
locali interessate alla predisposizione e alla definizione dei  piani
di sviluppo di cui al comma 146 nonche' di proporre l'elenco  annuale
delle proposte di piani in ordine di graduatoria ai fini dell'accesso
al finanziamento da parte del Fondo di cui al comma 150. 
  148. Al fine di favorire lo sviluppo di iniziative di  partenariato
pubblico-privato,  possono  essere   acquisite,   nell'ambito   della
procedura di predisposizione  dei  piani,  proposte  di  investimento
privato raccolte a seguito della pubblicazione  di  avvisi  pubblici,
predisposti su iniziativa dell'amministrazione titolare del bene o  a
seguito di specifica  manifestazione  di  interesse.  Tali  proposte,
inserite nei piani da sottoporre alla successiva valutazione,  devono
indicare   il   collegamento   funzionale   tra   la   rigenerazione,
riqualificazione  e  infrastrutturazione  del  bene,  finanziata  con
risorse  pubbliche,  e  l'iniziativa  economica   privata   derivante
dall'insediamento produttivo proposto sulla medesima area, nonche' il
piano  economico-finanziario  volto  a  dimostrare  la   redditivita'
dell'investimento  e  la  sua  sostenibilita'   economico-finanziaria
nonche'  a  fornire  gli  elementi  per  massimizzare   gli   effetti
economico-sociali e occupazionali sul territorio. 
  149. I piani di sviluppo di cui al comma 146 definiscono: 
  a) gli interventi pubblici e privati da attuare,  identificati  dal
codice unico di progetto ai sensi dell'articolo  11  della  legge  16
gennaio 2003, n. 3; 
  b) nell'ambito  degli  interventi  di  cui  alla  lettera  a),  gli
interventi di riconversione e di  sviluppo  economico  da  realizzare
anche  attraverso  studi  e  ricerche   appositamente   condotti   da
universita' ed enti di ricerca specializzati; 
  c) il piano economico-finanziario dell'investimento e  il  relativo
cronoprogramma; 
  d) le risorse pubbliche e private destinate al piano; 
  e) le modalita' per l'erogazione delle risorse pubbliche; 
  f) le cause di revoca dei contributi e di risoluzione dell'accordo; 
  g) i soggetti pubblici e privati attuatori degli interventi nonche'
gli altri soggetti coinvolti nel procedimento; 
  h) i tempi di realizzazione delle diverse fasi; 
  i) le modalita' di verifica dell'adempimento degli impegni  assunti
e della realizzazione dei progetti. 
  150. Per il finanziamento degli interventi previsti  dai  commi  da
146 a 152, e' istituito  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, per  il  successivo  trasferimento  al
bilancio autonomo della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  il
«Fondo per l'attrazione di investimenti in aree dismesse e  per  beni
dismessi», con una dotazione di 36 milioni di euro per  l'anno  2021,
di 72 milioni di euro per l'anno 2022 e di 147 milioni  di  euro  per
l'anno 2023. 
  151. Su proposta del Sottosegretario di Stato alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri con delega  alla  programmazione  economica  e
agli  investimenti   pubblici,   sulla   base   dell'elenco   annuale
predisposto ai sensi del comma 147, il CIPE approva  le  proposte  di
piani di sviluppo e ne dispone  il  finanziamento  nei  limiti  delle
risorse di cui al comma 150. Con la medesima  deliberazione  il  CIPE
definisce i tempi di  attuazione  e  i  criteri  di  valutazione  dei
risultati dei singoli piani. 
  152.  Il  monitoraggio  degli  interventi  compresi  nei  piani  di
sviluppo e' effettuato ai sensi del decreto legislativo  29  dicembre
2011, n. 229, e costituisce la  base  informativa  per  il  riscontro
degli elementi indicati alle lettere a), b), c),  d),  g)  e  h)  del
comma 149 nelle fasi di predisposizione, valutazione  e  approvazione
dei piani nonche' per le verifiche  previste  dalla  lettera  i)  del
medesimo comma 149. 
  153. Al comma 17-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23  novembre
2001, n. 410,  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Le
regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali possono, per
le finalita' di cui  al  presente  articolo,  procedere  all'acquisto
diretto  delle   unita'   immobiliari   dando   notizia,   nel   sito
istituzionale dell'ente, delle relative operazioni,  con  indicazione
del soggetto pubblico alienante e del prezzo pattuito. La  congruita'
del prezzo e' attestata dall'Agenzia delle entrate». 
  154. Per il finanziamento degli interventi di cui  al  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 24 maggio  2017,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  192  del  18  agosto  2017,  destinati  allo
strumento agevolativo degli accordi per l'innovazione,  la  dotazione
del Fondo per la crescita sostenibile, di  cui  all'articolo  23  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' incrementata di 100 milioni  di
euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035. 
  155.  Al   fine   di   realizzare   interventi   straordinari   per
l'ampliamento e l'ammodernamento degli  spazi  e  delle  attrezzature
destinati al lavoro dei  detenuti  nonche'  per  il  cablaggio  e  la
digitalizzazione degli istituti penitenziari, e' autorizzata la spesa
di 25 milioni di euro per l'anno 2021, di  15  milioni  di  euro  per
l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2023
al 2026. 
  156. Al fine di garantire le attivita' di inclusione sociale  delle
persone con differenti  disabilita'  in  base  agli  obiettivi  e  ai
principi della Convenzione delle  Nazioni  Unite  sui  diritti  delle
persone con disabilita', ratificata ai  sensi  della  legge  3  marzo
2009, n. 18, il contributo di cui al comma 337 dell'articolo 1  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, e'  integrato  di  ulteriori  400.000
euro per l'anno 2021. 
  157. Per  sostenere  l'industria  tessile,  gravemente  danneggiata
dalla persistente emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  a  tutela
della filiera e per la programmazione di attivita' di  progettazione,
di sperimentazione, di ricerca e sviluppo  nel  settore  tessile,  e'
attribuito all'Unione industriale biellese un contributo di 5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 
  158. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, sono definite le modalita' di erogazione del contributo di cui
al comma 157, i criteri  per  la  selezione  dei  programmi  e  delle
attivita' finanziabili, le spese ammissibili nonche' le modalita'  di
verifica, di controllo e di  rendicontazione  delle  spese  sostenute
utilizzando il medesimo contributo. 
  159. Al fine di promuovere lo sviluppo industriale e  occupazionale
nelle regioni del Mezzogiorno attraverso il mantenimento e  l'aumento
dell'occupazione, il miglioramento della qualita' degli  investimenti
e l'adeguamento delle attivita' ai cambiamenti economici  e  sociali,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge,  il  Ministro  dello  sviluppo   economico,   assicurando   il
coinvolgimento delle imprese,  degli  enti  locali  e  delle  regioni
interessati, attiva la procedura per la stipulazione  di  un  accordo
con  il  settore  della   raffinazione   e   della   bioraffinazione,
finalizzato alla promozione degli investimenti da parte delle imprese
operanti in tale settore per la realizzazione di iniziative  volte  a
perseguire  gli  obiettivi  della  transizione  energetica  e   dello
sviluppo sostenibile mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse
derivanti  dal  gettito  delle  accise  e  dell'imposta  sul   valore
aggiunto. 
  160. La quota delle risorse rivenienti dal  maggior  gettito  delle
accise e dell'imposta sul valore aggiunto destinato al  finanziamento
dell'accordo di cui al comma 159 e' definita nell'ambito della  legge
di bilancio di ciascun anno nel rispetto  dei  saldi  programmati  di
finanza pubblica. 
  161. Al fine di contenere il perdurare degli  effetti  straordinari
sull'occupazione,  determinati  dall'epidemia  di  COVID-19  in  aree
caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico,  e  di
garantire la tutela dei livelli occupazionali, l'esonero contributivo
di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126, si applica fino al 31 dicembre 2029, modulato come segue: 
  a) in misura pari  al  30  per  cento  dei  complessivi  contributi
previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025; 
  b) in misura pari  al  20  per  cento  dei  complessivi  contributi
previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027; 
  c) in misura pari  al  10  per  cento  dei  complessivi  contributi
previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029. 
  162. L'agevolazione di cui al comma 161 non si applica: 
  a) agli enti pubblici economici; 
  b)  agli  istituti  autonomi  case  popolari  trasformati  in  enti
pubblici economici ai sensi della legislazione regionale; 
  c) agli enti trasformati  in  societa'  di  capitali,  ancorche'  a
capitale  interamente  pubblico,  per  effetto  di  procedimenti   di
privatizzazione; 
  d) alle  ex  istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e  beneficenza
trasformate in associazioni  o  fondazioni  di  diritto  privato,  in
quanto prive dei  requisiti  per  la  trasformazione  in  aziende  di
servizi alla persona (ASP), e iscritte  nel  registro  delle  persone
giuridiche; 
  e) alle aziende speciali costituite anche  in  consorzio  ai  sensi
degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi  sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267; 
  f) ai consorzi di bonifica; 
  g) ai consorzi industriali; 
  h) agli enti morali; 
  i) agli enti ecclesiastici. 
  163. Una quota delle minori spese derivanti dalle  disposizioni  di
cui al comma 162, pari a 33 milioni di euro per  l'anno  2021,  a  28
milioni di euro per l'anno 2022 e a 30 milioni  di  euro  per  l'anno
2023, e' destinata alle finalita' di cui al comma 200. 
  164. L'agevolazione di cui al comma 161 e' concessa dal 1°  gennaio
2021 al 30 giugno 2021 nel rispetto delle condizioni  previste  dalla
comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863  final,  del  19
marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di  aiuto  di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19». 
  165. Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029 l'agevolazione  di  cui
al  comma  161  e'  concessa  previa  adozione  della  decisione   di
autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo  108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nel
rispetto delle condizioni previste  dalla  normativa  applicabile  in
materia di aiuti di Stato. 
  166. Ai fini degli adempimenti relativi al Registro nazionale degli
aiuti di Stato, l'amministrazione responsabile e'  il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e  l'amministrazione  concedente  e'
l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvede  altresi'
all'esecuzione  degli  obblighi  di   monitoraggio   previsti   dalla
pertinente normativa in materia di aiuti di Stato. 
  167. Gli oneri derivanti dall'agevolazione di cui al comma 161 sono
valutati in 4.836,5 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  in  5.633,1
milioni di euro per l'anno 2022,  in  5.719,8  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, in 5.805,5 milioni di euro per l'anno 2024,  in  5.892,6
milioni di euro per l'anno 2025,  in  4.239,2  milioni  di  euro  per
l'anno 2026, in 4.047,1 milioni di euro per l'anno 2027,  in  2.313,3
milioni di euro per l'anno 2028,  in  2.084,8  milioni  di  euro  per
l'anno 2029 e in 267,2 milioni di euro per l'anno  2030.  Agli  oneri
derivanti dall'agevolazione di cui al comma 161, per 1.491,6  milioni
di euro per l'anno 2021 e per 2.508,4  milioni  di  euro  per  l'anno
2022, si provvede con le risorse del Fondo previsto dai commi da 1037
a 1050. 
  168. Il comma 2 dell'articolo 27 del decreto-legge 14 agosto  2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126, e' abrogato. 
  169.  Il  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione,   periodo   di
programmazione 2021-2027, e' ridotto di 3.500  milioni  di  euro  per
l'anno 2023. 
  170. All'alinea del comma 2 dell'articolo 1  del  decreto-legge  20
giugno 2017, n. 91, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2017, n. 123, le  parole:  «45  anni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «55 anni». 
  171. All'articolo 1 della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 98, primo periodo, le  parole:  «fino  al  31  dicembre
2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»; 
  b) al comma 108, il primo periodo e' sostituito dal seguente:  «Gli
oneri derivanti dai commi da 98 a 107 sono valutati in 617 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016, 2017,  2018,  2019  e  2020  e  in
1.053,9 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2021  e  2022;  i
predetti  importi  sono  corrispondentemente  iscritti  in   apposito
capitolo  di  spesa  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze». 
  172. Il  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione,  programmazione
2021-2027, e' ridotto di 1.053,9 milioni di euro per  ciascuno  degli
anni  2021  e  2022,  fermo  restando  il  complessivo  criterio   di
ripartizione territoriale. 
  173.  Per  le  imprese  che  intraprendono  una  nuova   iniziativa
economica nelle Zone economiche speciali (ZES) istituite ai sensi del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, l'imposta  sul  reddito  derivante
dallo svolgimento dell'attivita' nella ZES  e'  ridotta  del  50  per
cento a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale e'  stata
intrapresa  la  nuova  attivita'  e  per  i  sei  periodi   d'imposta
successivi. 
  174. Il riconoscimento dell'agevolazione di cui  al  comma  173  e'
subordinato al rispetto delle seguenti condizioni, pena la  decadenza
dal beneficio e l'obbligo  di  restituzione  dell'agevolazione  della
quale hanno gia' beneficiato: 
  a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attivita' nella
ZES per almeno dieci anni; 
  b) le imprese beneficiarie devono  conservare  i  posti  di  lavoro
creati nell'ambito dell'attivita' avviata nella ZES per almeno  dieci
anni. 
  175.  Le  imprese  beneficiarie  non  devono  essere  in  stato  di
liquidazione o di scioglimento. 
  176. L'agevolazione di cui  ai  commi  da  173  a  175  spetta  nel
rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento  (UE)
n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre  2013,  relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti  «de  minimis»,  dal
regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  «de  minimis»  nel
settore  agricolo  e  dal  regolamento   (UE)   n.   717/2014   della
Commissione, del 27  giugno  2014,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura. 
  177.  In  attuazione  dell'articolo  119,   quinto   comma,   della
Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 5,
comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88,  nonche'  con
quanto previsto nel Documento di economia e finanza per l'anno 2020 -
Sezione III - Programma nazionale di riforma, e' disposta  una  prima
assegnazione di dotazione  aggiuntiva  a  favore  del  Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione, per il periodo di  programmazione  2021-2027,
nella misura di 50.000 milioni di euro. 
  178. Il complesso delle risorse di cui al comma 177 e' destinato  a
sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti  nella
proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per
cento nelle aree del Centro-Nord, secondo la  seguente  articolazione
annuale: 4.000 milioni di euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di euro
annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per  l'anno  2030.  Al
completamento delle risorse da destinare alla suddetta programmazione
si provvede ai sensi  dell'articolo  23,  comma  3,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196. Per l'utilizzo delle risorse del Fondo per  lo
sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione  2021-2027  e
nell'ambito della normativa  vigente  sugli  aspetti  generali  delle
politiche di coesione, si applicano le seguenti disposizioni: 
  a) la dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione
e' impiegata per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche  per
la convergenza e la coesione economica, sociale e territoriale, sulla
base delle missioni previste nel «Piano Sud 2030» e  dando  priorita'
alle azioni e agli interventi previsti  nel  Piano,  compresi  quelli
relativi  al  rafforzamento  delle  amministrazioni   pubbliche.   La
dotazione finanziaria e'  altresi'  impiegata  in  coerenza  con  gli
obiettivi e le strategie definiti per il  periodo  di  programmazione
2021-2027 dei fondi strutturali e di investimento europei, nonche' in
coerenza  con  le  politiche  settoriali  e  con  le   politiche   di
investimento e di riforma previste nel Piano nazionale per la ripresa
e la  resilienza  (PNRR),  secondo  principi  di  complementarita'  e
addizionalita' delle risorse; 
  b)  il  Ministro  per  il  Sud  e  la  coesione  territoriale,   in
collaborazione con le amministrazioni interessate, in coerenza con il
Piano Sud 2030 e con i contenuti dell'Accordo di partenariato  per  i
fondi  strutturali  e  di  investimento  europei   del   periodo   di
programmazione 2021-2027 e del PNRR, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, individua le  aree  tematiche  e  gli  obiettivi
strategici  per  ciascuna  area  e  li   comunica   alle   competenti
Commissioni parlamentari. Il  CIPE,  con  propria  deliberazione,  su
proposta  del  Ministro  per  il  Sud  e  la  coesione  territoriale,
ripartisce tra le diverse aree tematiche la dotazione finanziaria del
Fondo per lo sviluppo e la coesione iscritta  nel  bilancio,  nonche'
provvede ad eventuali variazioni della ripartizione  della  dotazione
finanziaria del Fondo per lo sviluppo  e  la  coesione,  su  proposta
della Cabina di regia di cui alla lettera d); 
  c) gli interventi del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione  -
programmazione  2021-2027  sono  attuati  nell'ambito  di  «Piani  di
sviluppo   e   coesione»   attribuiti    alla    titolarita'    delle
amministrazioni centrali, regionali, delle citta' metropolitane e  di
altre amministrazioni pubbliche che possono  essere  individuate  con
deliberazione del CIPE su proposta del  Ministro  per  il  Sud  e  la
coesione territoriale. I Piani di sviluppo e coesione  sono  definiti
secondo i principi previsti dall'articolo  44  del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58, e sono  approvati  con  deliberazioni  del  CIPE,
ferme restando le competenze della Cabina di regia del Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione, di cui alla lettera d); 
  d) la Cabina di regia del Fondo per  lo  sviluppo  e  la  coesione,
istituita con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  25
febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo
2016, ai sensi della lettera c) del comma 703 dell'articolo  1  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, opera anche sulle risorse  del  Fondo
per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027,  definendo,
ai fini della successiva proposta di approvazione da parte del  CIPE,
i Piani di sviluppo e coesione di cui alla lettera c), articolati per
ciascuna area tematica, con l'indicazione dei risultati attesi, delle
azioni e degli interventi necessari per il loro conseguimento, con la
relativa  stima  finanziaria,  dei  soggetti  attuatori   a   livello
nazionale, regionale e  locale,  dei  tempi  di  attuazione  e  delle
modalita' di monitoraggio. Le informazioni di dettaglio in merito  ai
risultati conseguiti sono illustrate nella relazione di sintesi sugli
interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, di cui all'articolo
10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. I piani  operativi
sono redatti tenendo conto che la dotazione complessiva  deve  essere
impiegata  per  un  importo  non  inferiore  all'80  per  cento   per
interventi da realizzare nei territori delle regioni del Mezzogiorno.
La Cabina di regia opera anche con riferimento alle  riprogrammazioni
dei Piani di sviluppo e coesione.  Nei  Piani  e'  indicata  altresi'
l'articolazione annuale dei fabbisogni finanziari fino al terzo  anno
successivo al termine  della  programmazione  2021-2027.  Nelle  more
della definizione dei Piani di sviluppo e coesione per il periodo  di
programmazione 2021-2027, il  Ministro  per  il  Sud  e  la  coesione
territoriale puo' sottoporre all'approvazione del CIPE l'assegnazione
di  risorse  del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione  per   la
realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori, nel limite
degli stanziamenti iscritti in bilancio. Tali interventi confluiscono
nei Piani di sviluppo e coesione, in coerenza con le  aree  tematiche
cui afferiscono; 
  e) i Piani di sviluppo e coesione per il periodo di  programmazione
2021-2027, con i relativi  fabbisogni  finanziari,  costituiscono  la
base per la predisposizione del Documento di  economia  e  finanza  e
della relativa Nota di aggiornamento nonche' per la  definizione  del
disegno di legge del bilancio di previsione ai sensi dell'articolo 21
della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
  f) il Ministro per il  Sud  e  la  coesione  territoriale  coordina
l'attuazione dei Piani di sviluppo e coesione di cui alle lettere  c)
e  d)  e  individua  i   casi   nei   quali,   per   gli   interventi
infrastrutturali  di  notevole  complessita'  o  per  interventi   di
sviluppo integrati relativi a  particolari  ambiti  territoriali,  si
debba procedere alla sottoscrizione del  contratto  istituzionale  di
sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, commi 1, 2
e 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.  88,  e  all'articolo
9-bis del decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. All'alinea del comma
3  dell'articolo  10  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, le
parole:  «tenuto  conto  degli  obiettivi  definiti  dagli  atti   di
indirizzo  e  programmazione  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
ministri relativamente ai fondi strutturali europei e al Fondo per lo
sviluppo e la coesione» sono sostituite dalle seguenti: «tenuto conto
delle direttive, delle priorita' e degli obiettivi, anche in tema  di
organizzazione  interna  e  gestionale,  cosi'  come  definiti  dalla
autorita' politica delegata per le politiche di coesione»; 
  g) dopo l'approvazione dei Piani di sviluppo e  coesione  da  parte
del CIPE, sulla base dell'effettiva realizzazione  degli  stessi,  il
Ministro per il Sud e la coesione territoriale puo' proporre al CIPE,
ai  fini  della  sua   successiva   deliberazione   in   merito,   la
rimodulazione  delle  quote  annuali  di  spesa  e   la   revoca   di
assegnazioni gia' disposte, in caso di  impossibilita'  sopravvenuta,
di mancato rispetto dei tempi o di inadempienze. Il Ministro  per  il
Sud e  la  coesione  territoriale  presenta  al  CIPE,  entro  il  10
settembre di ogni anno, una  relazione  sullo  stato  di  avanzamento
degli interventi relativi  alla  programmazione  2021-2027,  ai  fini
della definizione  della  Nota  di  aggiornamento  del  Documento  di
economia e finanza e del disegno di legge del bilancio di previsione; 
  h) le assegnazioni di risorse ai sensi della lettera  d)  da  parte
del  CIPE  consentono  a  ciascuna  amministrazione   l'avvio   delle
attivita' necessarie all'attuazione degli interventi finanziati; 
  i) le risorse assegnate ai sensi della lettera d)  sono  trasferite
dal  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione,  nei   limiti   degli
stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilita' del  Fondo
di rotazione di cui all'articolo 5 della legge  16  aprile  1987,  n.
183, sulla base dei profili finanziari previsti  dalle  deliberazioni
del CIPE di approvazione dei piani stessi. Il Ministero dell'economia
e  delle  finanze  assegna  le  risorse  trasferite   alla   suddetta
contabilita'   in   favore   delle    amministrazioni    responsabili
dell'attuazione degli interventi e dei Piani di sviluppo  e  coesione
approvati dal CIPE, secondo l'articolazione temporale indicata  dalle
relative deliberazioni,  ed  effettua  i  pagamenti  a  valere  sulle
medesime risorse in favore delle suddette amministrazioni, secondo le
procedure stabilite  dalla  citata  legge  n.  183  del  1987  e  dal
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
dicembre 1988, n. 568, nonche' da apposita  deliberazione  del  CIPE,
sulla base delle richieste presentate dalla Presidenza del  Consiglio
dei ministri - Dipartimento per le politiche  di  coesione.  Ai  fini
della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli
interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
coesione, le amministrazioni titolari degli interventi  comunicano  i
relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo
1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di  un
apposito protocollo  di  colloquio  telematico.  Per  far  fronte  ad
eventuali carenze di liquidita', le risorse del Fondo per lo sviluppo
e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio  2011,  n.  88,
assegnate per un intervento e non ancora utilizzate,  possono  essere
riassegnate   per   un   intervento   di   titolarita'    di    altra
amministrazione, la cui realizzazione presenti carattere di  urgenza.
In tal caso, la Presidenza del Consiglio dei ministri -  Dipartimento
per le politiche di coesione, d'intesa con l'Ispettorato generale per
i rapporti finanziari con l'Unione  europea  del  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia  e  delle
finanze,  dispone  la  riassegnazione  delle  risorse  per  il  nuovo
intervento,  sentita   l'amministrazione   titolare   dell'intervento
definanziato; 
  l) entro il  10  settembre  di  ciascun  anno,  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per le  politiche  di  coesione
aggiorna le previsioni  di  spesa,  sulla  base  delle  comunicazioni
trasmesse dall'Agenzia per la coesione territoriale  sullo  stato  di
attuazione degli interventi e tenendo conto dei  dati  forniti  dalle
singole  amministrazioni  titolari  degli  interventi  stessi  e   di
eventuali  decisioni  assunte  dal   CIPE.   Sulla   base   di   tali
comunicazioni,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  puo'
adottare, ove necessario, decreti di svincolo delle risorse  riferite
all'esercizio in corso e  a  quelli  successivi.  Le  amministrazioni
titolari  degli  interventi  assicurano  il  tempestivo  e   proficuo
utilizzo delle  risorse  assegnate  ed  eseguono  i  controlli  sulla
regolarita' delle spese sostenute dai beneficiari; 
  m) sono trasferite al Fondo di rotazione di  cui  alla  lettera  i)
anche le risorse del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione  gia'
iscritte in bilancio per i precedenti periodi di programmazione,  che
sono gestite secondo le modalita' indicate nella medesima lettera i). 
  179. A decorrere dal 1° gennaio  2021,  al  fine  di  garantire  la
definizione e l'attuazione degli interventi previsti  dalla  politica
di  coesione  dell'Unione  europea  e  nazionale  per  i   cicli   di
programmazione  2014-2020  e  2021-2027,   in   deroga   ai   vincoli
assunzionali previsti dalla disciplina vigente e con oneri  a  carico
delle  disponibilita'  del  Programma  operativo   complementare   al
Programma operativo nazionale Governance  e  capacita'  istituzionale
2014-2020, di cui alla deliberazione  del  CIPE  n.  46/2016  del  10
agosto 2016, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  302  del  28
dicembre 2016, integrato sul piano  finanziario  dalla  deliberazione
del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio  2020,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020, in applicazione  dell'articolo
242,  commi  2  e  5,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  che,  nell'ambito  di   tali
interventi, rivestono ruoli di coordinamento nazionale e le autorita'
di gestione, gli organismi intermedi o i soggetti  beneficiari  delle
regioni Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Molise,  Puglia,
Sardegna e Sicilia possono assumere, con contratto di lavoro a  tempo
determinato  di  durata   corrispondente   ai   programmi   operativi
complementari e comunque non superiore a  trentasei  mesi,  personale
non dirigenziale in possesso delle  correlate  professionalita',  nel
limite massimo di 2.800 unita' ed  entro  la  spesa  massima  di  126
milioni di euro annui per il triennio 2021-2023. 
  180. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente  legge,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri,  su  proposta  del  Ministro  per  il  Sud  e  la  coesione
territoriale  di  concerto  con   il   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base della ricognizione del
fabbisogno  di  personale  operato  dall'Agenzia  per   la   coesione
territoriale, sono ripartiti tra le  amministrazioni  interessate  le
risorse  finanziarie  e  il  personale   di   cui   al   comma   179,
individuandone i profili professionali e le categorie. 
  181. Il reclutamento e' effettuato mediante concorsi pubblici,  per
titoli ed esami, organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica
ai sensi dell'articolo 4, comma  3-quinquies,  del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125,  e  dell'articolo  35,  comma  5,  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  con  le  modalita'  di   cui
all'articolo 3, comma 6, della legge 19 giugno 2019, n. 56. 
  182. L'Agenzia per la coesione territoriale svolge il  monitoraggio
sulla corrispondenza delle attivita' svolte dai soggetti  di  cui  al
comma  179  agli  scopi  e  agli  obiettivi  dei  relativi  programmi
operativi complementari. 
  183. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  nel  rispetto  della
programmazione triennale del fabbisogno nonche'  del  limite  massimo
complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai
sensi della normativa  vigente  in  materia  di  assunzioni  a  tempo
indeterminato,   previo   espletamento   della   procedura   di   cui
all'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n.  165  del
2001, possono avviare procedure  di  reclutamento  mediante  concorso
pubblico per l'assunzione di personale non dirigenziale con contratto
di lavoro a tempo indeterminato, relativamente a figure professionali
con competenze coerenti con le finalita' di cui ai commi 179 e 180: 
  a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 50  per  cento  di
quelli messi a concorso, in  favore  dei  titolari  di  contratto  di
lavoro a tempo determinato di cui al comma  179  che,  alla  data  di
pubblicazione  dei  bandi,  abbiano  maturato  ventiquattro  mesi  di
servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando; 
  b) per titoli, finalizzati a valorizzare, con  apposito  punteggio,
l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera
a), ed esami. 
  184. L'Agenzia per la coesione territoriale provvede all'attuazione
delle disposizioni di cui ai commi da 179  a  183  nell'ambito  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  185.  Al  fine  di  incentivare  piu'  efficacemente  l'avanzamento
tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in  ricerca  e
sviluppo delle imprese operanti nelle  regioni  Abruzzo,  Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e  Sicilia,  il  credito
d'imposta per gli investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo  di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,
compresi i progetti di ricerca e sviluppo  in  materia  di  COVID-19,
direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle  suddette
regioni, spetta, per gli anni 2021 e 2022, alle seguenti categorie di
imprese,  come  definite  dalla  raccomandazione  2003/361/CE   della
Commissione, del 6 maggio 2003: nella misura del 25 per cento per  le
grandi imprese, che occupano almeno duecentocinquanta  persone  e  il
cui fatturato annuo e' almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui
totale di bilancio e' almeno pari a 43 milioni di euro; nella  misura
del 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno  cinquanta
persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro,
e nella misura del 45 per cento per le piccole imprese, che  occupano
meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale
di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro. 
  186. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta  prevista
dal comma 185 si applica nel rispetto dei limiti e  delle  condizioni
previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,  del  17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,  e,  in  particolare,
dall'articolo 25 del medesimo regolamento,  in  materia  di  aiuti  a
progetti di ricerca e sviluppo. 
  187. Il  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione,  programmazione
2021-2027, e' ridotto di 52 milioni di euro per l'anno 2022,  di  104
milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di  52  milioni
di euro per l'anno 2025. 
  188.  Al  fine  di  favorire,   nell'ambito   dell'economia   della
conoscenza, il perseguimento di obiettivi  di  sviluppo,  coesione  e
competitivita'  dei  territori  nelle  regioni  Abruzzo,  Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia,  e'  promossa
la  costituzione  di  Ecosistemi  dell'innovazione,   attraverso   la
riqualificazione  o  la  creazione  di  infrastrutture  materiali   e
immateriali per lo svolgimento di attivita'  di  formazione,  ricerca
multidisciplinare e creazione di impresa, con  la  collaborazione  di
universita', enti di ricerca, imprese,  pubbliche  amministrazioni  e
organizzazioni del Terzo settore. 
  189. Per la costituzione delle strutture di cui al comma  188,  con
deliberazione del CIPE, su proposta del Ministro  per  il  Sud  e  la
coesione territoriale, sono assegnate al Ministero dell'universita' e
della  ricerca,  nell'ambito  del  Piano  sviluppo  e   coesione   di
competenza, risorse nel limite massimo di  50  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a  valere  sul  Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione  2021-2027.  Al
finanziamento degli interventi  di  cui  al  presente  comma  possono
contribuire altresi' le risorse relative ai fondi strutturali europei
per il ciclo di programmazione 2021-2027  nonche'  ulteriori  risorse
assegnate  all'Italia  nel  contesto  delle  decisioni  assunte   dal
Consiglio europeo del 17-21 luglio 2021. 
  190. Per le finalita' di cui al comma 188,  entro  sessanta  giorni
dalla deliberazione  del  CIPE  di  cui  al  comma  189  il  Ministro
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per  il
Sud e la coesione territoriale, stabilisce, con  proprio  decreto,  i
criteri per la ripartizione delle risorse, le modalita' di accesso al
finanziamento e l'ammontare del contributo concedibile. 
  191.  Al  fine  di  consentire  il   coordinamento   strategico   e
l'attuazione integrata di interventi per lo sviluppo  socio-economico
dei  territori  delle  regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016, con apposita deliberazione del CIPE, sono destinati  100
milioni  di  euro  al  finanziamento  di  uno   specifico   contratto
istituzionale  di  sviluppo  di  cui  all'articolo  6   del   decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e al comma 178,  lettera  f),  del
presente articolo, a valere per l'anno 2021 sul Fondo per lo sviluppo
e la coesione - programmazione 2021-2027, di cui  al  comma  177  del
presente articolo. 
  192. Con  provvedimento  del  Commissario  straordinario  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
agli   interventi   di   investimento   individuati   nel   contratto
istituzionale  di  sviluppo  di  cui  al  comma  191  possono  essere
destinate risorse, nel  limite  di  30  milioni  di  euro  annui  per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle  risorse  disponibili
nella contabilita' speciale di  cui  all'articolo  4,  comma  3,  del
citato decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con  modificazioni,
dalla legge n. 229 del 2016. 
  193. Nel contratto istituzionale di sviluppo di cui  al  comma  191
sono riportati, ove previsto per l'intervento ai sensi  dell'articolo
11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il  relativo  codice  unico  di
progetto (CUP), il soggetto  o  i  soggetti  attuatori,  le  risorse,
l'importo  del  finanziamento  e  i  criteri  e   le   modalita'   di
realizzazione. Tali interventi sono monitorati ai sensi  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
  194. Al fine di promuovere la ricerca, il trasferimento tecnologico
e la formazione universitaria in ognuna delle regioni Lazio, Abruzzo,
Umbria e Marche interessate dagli  eventi  sismici  del  2016,  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  e'
istituito  un  fondo  da  trasferire  al  bilancio   autonomo   della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche
di coesione, per il sostegno alla creazione  o  al  potenziamento  di
centri di ricerca, al  trasferimento  tecnologico  e  all'ampliamento
dell'offerta formativa universitaria, con una dotazione di 5  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023  per  ognuna  delle
suddette regioni. Il fondo e' ripartito, con decreto del Ministro per
il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini, criteri
e modalita' di accesso e rendicontazione, tra i centri di  ricerca  e
le  universita'  esistenti  nel  territorio  delle   citate   regioni
dell'Italia  centrale  colpite  dagli  eventi   sismici   del   2016,
selezionati a seguito di apposito bando da parte dell'Agenzia per  la
coesione  territoriale.   Agli   oneri   derivanti   dalla   presente
disposizione, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal
2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per lo sviluppo e la coesione - periodo di programmazione 2021-2027. 
  195. Al fine di migliorare le competenze legate all'economia  della
conoscenza  di  cui  al  comma  188  e'  istituito,  nello  stato  di
previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  per  il
successivo trasferimento al bilancio autonomo  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri,  un  fondo  sperimentale  per  la  formazione
turistica esperienziale, con una dotazione di 1 milione di  euro  per
ciascuno degli anni 2021 e 2022,  volto  a  migliorare  le  capacita'
professionali degli operatori del settore e a rinforzare l'attenzione
degli stessi sulle  tematiche  della  sostenibilita'  ambientale.  Il
fondo e' ripartito tra le regioni di cui al comma 188 ed e' vincolato
all'organizzazione di corsi  di  formazione  turistica  esperienziale
riferiti ad ambiti della filiera del turismo da  parte  dei  soggetti
individuati dal  medesimo  comma  188,  in  ragione  della  vocazione
turistica del proprio territorio. Con decreto del Ministro per il Sud
e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro per i beni  e
le  attivita'  culturali  e  per  il  turismo,  sono  individuati  le
modalita' di accesso al fondo, i criteri per  la  ripartizione  delle
risorse e l'ammontare del contributo concedibile. 
  196. Al  fine  di  favorire  la  coesione  sociale  e  lo  sviluppo
economico nei  comuni  particolarmente  colpiti  dal  fenomeno  dello
spopolamento e per  i  quali  si  riscontrano  rilevanti  carenze  di
attrattivita'  per  la  ridotta  offerta  di  servizi   materiali   e
immateriali alle persone e alle attivita'  economiche,  nel  rispetto
della  complementarita'  con  la  strategia  nazionale  per  le  aree
interne, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, e' denominato «Fondo  di  sostegno  ai  comuni
marginali». 
  197. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 resta fermo quanto disposto dai
commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2017, n. 205. 
  198. Il Fondo di cui al comma 196 e' incrementato di 30 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Tali risorse e quelle
di cui all'articolo 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, sono ripartite con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri,  su  proposta  del  Ministro  per  il  Sud  e  la  coesione
territoriale, che ne stabilisce i termini e le modalita' di accesso e
rendicontazione. 
  199. Il  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione,  programmazione
2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della  legge  27  dicembre
2013, n. 147, e' ridotto di 30 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
anni 2021, 2022 e 2023. 
  200. Il Fondo di cui al comma 196 e' incrementato di 48 milioni  di
euro per l'anno 2021, di 43 milioni di euro per l'anno 2022 e  di  45
milioni di euro per l'anno 2023, per la realizzazione  di  interventi
di sostegno  alle  attivita'  economiche  finalizzati  a  contrastare
fenomeni  di  deindustrializzazione  e  impoverimento   del   tessuto
produttivo e industriale, da destinare ai comuni dei territori di cui
all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, non ubicati  nelle
aree oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 27, comma  1,  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Con decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro  per  il  Sud  e  la
coesione territoriale, sono ripartite le risorse di cui  al  presente
comma e sono stabiliti i termini e  le  modalita'  di  accesso  e  di
rendicontazione dell'impiego delle risorse medesime.  Agli  oneri  di
cui al presente comma, pari a 48 milioni di euro per l'anno  2021,  a
43 milioni di euro per l'anno 2022 e a 45 milioni di euro per  l'anno
2023, si provvede, quanto a 33 milioni di euro per l'anno 2021, a  28
milioni di euro per l'anno 2022 e a 30 milioni  di  euro  per  l'anno
2023, ai sensi del comma 163, e, quanto a  15  milioni  di  euro  per
ciascuno degli  anni  2021,  2022  e  2023,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per lo sviluppo e la  coesione  -  programmazione
2021-2027.