art. 1 (commi 201-300)
  201. Al fine di sostenere il tessuto economico e  produttivo  delle
imprese non industriali, con sede  legale  o  unita'  produttiva  nei
comuni  in  cui  si  sono  verificati,  nel  corso  dell'anno   2020,
interruzioni della viabilita' causati  da  crolli  di  infrastrutture
stradali rilevanti per la mobilita'  territoriale,  e'  istituito  un
fondo  con  una  dotazione  di  500.000  euro  per  l'anno  2021  per
l'erogazione di contributi a fondo perduto. 
  202. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabiliti i criteri, gli importi e le  modalita'  di  erogazione
del fondo di cui al comma 201. 
  203. Per le finalita' di cui ai commi 677  e  678  dell'articolo  1
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e per contrastare  il  fenomeno
dello spopolamento  dei  piccoli  comuni  del  Mezzogiorno  d'Italia,
l'INAIL, nell'ambito del piano triennale di investimenti  immobiliari
2021-2023, destina l'ulteriore somma complessiva  di  40  milioni  di
euro, a valere sulle risorse a tal  fine  autorizzate  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze, alla costruzione delle scuole  di  cui
al comma 153 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n.  107,  in
comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti  compresi  nei
territori  delle  regioni  Abruzzo,  Campania,  Molise,   Basilicata,
Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. 
  204. Le iniziative di cui al comma 203 sono individuate  attraverso
un avviso pubblico  predisposto  dal  Ministero  dell'istruzione,  di
concerto con il Ministero per il Sud e la coesione territoriale. 
  205. E' autorizzata la spesa di 0,3  milioni  di  euro  per  l'anno
2022, di 0,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1,2 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2024 per gli oneri relativi ai canoni  di
locazione da corrispondere all'INAIL. 
  206. All'articolo  1  del  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) ai commi 1, 2, lettera a), e 13, le parole: «31  dicembre  2020»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»; 
  b) al comma 1-bis, dopo le parole: «cessioni di crediti  con»  sono
inserite le seguenti: «o senza»; 
  c) al comma 2,  lettera  n),  dopo  le  parole:  «delocalizzare  le
produzioni» sono aggiunte le seguenti:  «,  ovvero  il  finanziamento
coperto  dalla  garanzia  deve  essere  destinato  al   rimborso   di
finanziamenti nell'ambito di operazioni di rinegoziazione del  debito
accordato   in   essere   dell'impresa   beneficiaria   purche'    il
finanziamento preveda l'erogazione di credito  aggiuntivo  in  misura
pari almeno al 25 per cento dell'importo del finanziamento oggetto di
rinegoziazione e a condizione che  il  rilascio  della  garanzia  sia
idoneo a  determinare  un  minor  costo  o  una  maggior  durata  del
finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione». 
  207. I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari,  cambiali  e
altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva,
che ricadono o decorrono nel periodo dal  1°  settembre  2020  al  31
gennaio  2021,  sono  sospesi  fino  al  31  gennaio  2021  ai  sensi
dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o  le
constatazioni equivalenti  gia'  levati  nel  predetto  periodo  sono
cancellati d'ufficio. Non si fa luogo  al  rimborso  di  quanto  gia'
riscosso. 
  208. All'articolo 1-bis, comma 1, lettera d), del  decreto-legge  8
aprile 2020, n. 23, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5
giugno 2020, n. 40, dopo le parole: «consapevole che»  sono  inserite
le seguenti:  «,  ad  eccezione  dell'eventuale  quota  destinata  al
rimborso di finanziamenti erogati dai medesimi soggetti  finanziatori
ai sensi dell'articolo 1, comma 1,». 
  209. Dopo l'articolo 1-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n.  23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.  40,  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 1-bis.1 - (Misure a sostegno della liquidita'  delle  imprese
di medie dimensioni) - 1. A decorrere dal 1° marzo 2021 e fino al  30
giugno 2021, la societa' SACE S.p.A.  rilascia  le  garanzie  di  cui
all'articolo 1, alle medesime  condizioni  di  cui  all'articolo  13,
comma 1, lettere a), b) e  c),  e  per  i  medesimi  importi  massimi
garantiti ivi previsti, tenuto conto dell'ammontare in quota capitale
non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia di
cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n.  662,
in favore di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499,
determinato  sulla  base  delle   unita'   di   lavoro-anno   e   non
riconducibili alle categorie di imprese di cui  alla  raccomandazione
2003/361/CE della Commissione,  del  6  maggio  2003,  relativa  alla
definizione  delle  microimprese,  piccole  e  medie  imprese.   Alle
garanzie di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 1, commi 2, lettera l), 7 e 8, del presente  decreto
e si provvede ai sensi della procedura semplificata di cui al comma 6
del citato articolo 1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del
medesimo articolo 1, i benefici accordati ai sensi della sezione  3.1
della comunicazione della Commissione  europea  del  19  marzo  2020,
recante un "Quadro temporaneo per le  misure  di  aiuto  di  Stato  a
sostegno  dell'economia  nell'attuale  emergenza  del  COVID-19"  non
superano le soglie ivi previste,  tenuto  conto  di  eventuali  altre
misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la societa' ha
beneficiato ai sensi della medesima sezione 3.1». 
  210. All'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo: 
  1) dopo le  parole:  «in  conformita'  alla  normativa  dell'Unione
Europea,» sono inserite le seguenti: «per una percentuale massima  di
copertura, salvo specifiche deroghe previste dalla legge, del 70  per
cento,»; 
  2) dopo le parole: «esercizio del credito in Italia» sono  inserite
le seguenti:  «nonche'  di  imprese  di  assicurazione,  nazionali  e
internazionali,  autorizzate  all'esercizio  del   ramo   credito   e
cauzioni»; 
  b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Per le  medesime
finalita' ed entro tale importo massimo complessivo, la  SACE  S.p.A.
e' altresi' abilitata a rilasciare, a  condizioni  di  mercato  e  in
conformita'  alla  normativa  dell'Unione  europea,  garanzie   sotto
qualsiasi   forma   in   favore   di   sottoscrittori   di   prestiti
obbligazionari,  cambiali  finanziarie,  titoli  di  debito  e  altri
strumenti finanziari emessi da imprese con sede in Italia.»; 
  c) al terzo periodo, le parole: «E' accordata di  diritto  per  gli
impegni assunti ai sensi del presente comma»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Sulle  obbligazioni  della  SACE  S.p.A.  derivanti  dalle
garanzie disciplinate dal presente comma, e' accordata di diritto». 
  211. Le disposizioni di cui ai commi 206, lettere b) e c), e 208 si
applicano alle garanzie concesse successivamente al 31 dicembre 2020. 
  212. Sono a carico della SACE S.p.A. gli obblighi di  registrazione
nel Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti dall'articolo 52
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal  regolamento  di  cui  al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115,
relativamente alle misure di cui all'articolo 1 del  decreto-legge  8
aprile 2020, n. 23, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5
giugno 2020, n. 40. 
  213. Le societa' di agenti in attivita' finanziaria, le societa' di
mediazione creditizia e le  societa'  disciplinate  dal  testo  unico
delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, identificate dal codice  ATECO
K 66.21.00, accedono fino al 30  giugno  2021  ai  benefici  previsti
dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dall'articolo
13, comma 1, lettera m), del decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.  40,  in
materia di Fondo di  garanzia  di  cui  all'articolo  2,  comma  100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
  214. All'articolo 1, comma 1, della legge 30 aprile 1999,  n.  130,
la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
  «b) le somme corrisposte dal  debitore  o  dai  debitori  ceduti  o
comunque  ricevute  a  soddisfacimento  dei  crediti   ceduti   siano
destinate  in  via  esclusiva,   dalla   societa'   cessionaria,   al
soddisfacimento dei diritti  incorporati  nei  titoli  emessi,  dalla
stessa o da  altra  societa',  o  derivanti  dai  finanziamenti  alle
medesime concessi da parte di soggetti autorizzati  all'attivita'  di
concessione di  finanziamenti,  per  finanziare  l'acquisto  di  tali
crediti, nonche' al pagamento dei  costi  dell'operazione.  Nel  caso
della concessione di finanziamenti, i  riferimenti,  contenuti  nella
presente legge, ai titoli di cui alla presente  legge  devono  essere
riferiti ai finanziamenti e i riferimenti  ai  portatori  dei  titoli
devono essere riferiti ai soggetti creditori dei pagamenti dovuti  da
parte del soggetto finanziato ai sensi di tali finanziamenti». 
  215. L'articolo 7.1, comma 4, primo periodo, della legge 30  aprile
1999, n. 130, si interpreta nel senso che  l'acquisizione,  da  parte
delle societa' veicolo  di  appoggio,  dei  beni  immobili  e  mobili
registrati nonche' degli altri beni e diritti concessi o  costituiti,
in   qualunque   forma,   a   garanzia   dei   crediti   oggetto   di
cartolarizzazione, compresi i beni oggetto di contratti di  locazione
finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con  i  rapporti
derivanti da tali contratti,  puo'  avvenire  anche  per  effetto  di
scissione o altre operazioni di aggregazione. 
  216. I finanziamenti di cui all'articolo 13, comma 1,  lettera  m),
del  decreto-legge  8   aprile   2020,   n.   23,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5  giugno  2020,  n.  40,  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge possono avere  durata  fino  a
quindici anni. 
  217. Il soggetto beneficiario dei finanziamenti di cui all'articolo
13, comma 1, lettera m), del decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, gia'
concessi alla data di entrata in vigore della  presente  legge,  puo'
chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata  massima
di quindici anni, con il mero adeguamento della componente Rendistato
del tasso d'interesse applicato, in relazione  alla  maggiore  durata
del finanziamento. 
  218. All'articolo 13, comma 1,  lettera  m),  quarto  periodo,  del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «non superiore al  tasso
del rendimento medio dei  titoli  pubblici  (Rendistato)  con  durata
analoga al finanziamento,  maggiorato  dello  0,20  per  cento»  sono
sostituite dalle seguenti: «tale tasso non deve essere superiore allo
0,20 per cento aumentato del  valore,  se  positivo,  del  tasso  del
rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata  analoga
al finanziamento». 
  219.  Con  riferimento  ai  piani  di  risparmio  a  lungo  termine
costituiti  ai  sensi  del  comma  2-bis  dell'articolo  13-bis   del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, alle persone  fisiche  titolari
del piano spetta un credito d'imposta pari alle minusvalenze, perdite
e differenziali negativi realizzati, ai sensi  dell'articolo  67  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  relativamente
agli strumenti finanziari qualificati ai  sensi  del  medesimo  comma
2-bis, a condizione che tali strumenti finanziari siano detenuti  per
almeno cinque anni e il credito d'imposta non ecceda il 20 per  cento
delle somme investite negli strumenti finanziari medesimi. 
  220. Il credito d'imposta di cui al comma 219 del presente articolo
e' utilizzabile, in  dieci  quote  annuali  di  pari  importo,  nelle
dichiarazioni dei redditi a partire da  quella  relativa  al  periodo
d'imposta in cui le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di
cui al medesimo comma 219 si considerano  realizzati  ai  fini  delle
imposte sui redditi ovvero in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  221. Il credito d'imposta di cui al comma  219  non  concorre  alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi. 
  222. Al credito d'imposta di cui al comma 219 del presente articolo
non si applicano i limiti di cui  all'articolo  1,  comma  53,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della  legge
23 dicembre 2000, n. 388. 
  223. Ai fini della determinazione dei  crediti  d'imposta  previsti
dal comma 219 e della loro spettanza, in caso di strumenti finanziari
appartenenti alla medesima categoria omogenea, si considerano  ceduti
per primi i titoli acquistati per primi e  si  considera  come  costo
quello medio ponderato. 
  224. Le minusvalenze, le perdite o i differenziali negativi oggetto
del credito d'imposta di cui al comma 219 del presente  articolo  non
possono  essere  utilizzati  o  riportati  in  deduzione   ai   sensi
dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo  21  novembre  1997,  n.
461. 
  225. Le disposizioni dei commi da 219 a 224  e  del  comma  226  si
applicano in relazione ai piani costituiti dal 1°  gennaio  2021  per
gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021. 
  226. Al comma 1 dell'articolo 68 del decreto-legge 14 agosto  2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126, le parole: «l'ultimo periodo e' sostituito»  sono  sostituite
dalle seguenti: «l'ultimo e il penultimo periodo sono sostituiti». 
  227. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.  127,
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis.  L'Agenzia  delle  entrate   mette   a   disposizione   dei
contribuenti  residenti  o  stabiliti  una   piattaforma   telematica
dedicata  alla  compensazione  di  crediti  e  debiti  derivanti   da
transazioni commerciali tra i suddetti soggetti, ad esclusione  delle
amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  e  risultanti  da  fatture
elettroniche  emesse  ai  sensi  dell'articolo  1.  La  compensazione
effettuata mediante piattaforma telematica produce i medesimi effetti
dell'estinzione dell'obbligazione ai sensi della sezione III del capo
IV  del  titolo  I  del  libro  quarto  del  codice  civile,  fino  a
concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna  delle
parti  aderenti  siano  in   corso   procedure   concorsuali   o   di
ristrutturazione del debito  omologate,  ovvero  piani  attestati  di
risanamento iscritti presso il registro delle imprese. Nei  confronti
del debito originario insoluto si applicano comunque le  disposizioni
di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in  materia  di
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali». 
  228. All'individuazione  delle  modalita'  di  attuazione  e  delle
condizioni di servizio di cui al  comma  3-bis  dell'articolo  4  del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, introdotto dal  comma  227
del presente articolo, si provvede con  decreto  del  Ministro  della
giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle  finanze,
dello  sviluppo  economico  e  per  l'innovazione  tecnologica  e  la
digitalizzazione, sentito il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali. 
  229. Per l'adeguamento della piattaforma  di  cui  al  comma  3-bis
dell'articolo 4 del  decreto  legislativo  5  agosto  2015,  n.  127,
introdotto dal comma 227 del presente  articolo,  e'  autorizzata  la
spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021. 
  230. All'articolo 1 della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma  89,  le  parole:  «fino  al  31  dicembre  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»; 
  b) al comma 90, le parole: «nel limite complessivo di 20 milioni di
euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro di euro per ciascuno  degli
anni 2020  e  2021»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nel  limite
complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022». 
  231. Ai sensi e per gli effetti  dell'articolo  64,  comma  2,  del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n.120, per  l'anno  2021,  le  risorse
disponibili sul fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, sono destinate alla copertura  delle  garanzie
di cui al medesimo articolo 64 nella misura di 470 milioni  di  euro,
per un impegno massimo assumibile dalla  SACE  S.p.A.  pari  a  2.500
milioni di euro. 
  232. All'articolo 35 del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le  parole:  «e  fino  al  31  dicembre  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «e fino al 30 giugno 2021»; 
  b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis.  Le  previsioni  contenute   nei   decreti   del   Ministro
dell'economia e delle finanze di cui ai commi 2 e  3  che  dispongano
effetti o scadenze  relativi  alla  data  del  31  dicembre  2020  si
intendono riferite alla data del 30 giugno 2021». 
  233. In caso di operazioni  di  aggregazione  aziendale  realizzate
attraverso fusione, scissione o conferimento di azienda e  deliberate
dall'assemblea dei soci, o dal diverso organo competente  per  legge,
tra il 1°  gennaio  2021  e  il  31  dicembre  2021,  e'  consentita,
rispettivamente, al soggetto risultante dalla fusione o incorporante,
al beneficiario  e  al  conferitario  la  trasformazione  in  credito
d'imposta, con le modalita' di cui al comma 234, delle attivita'  per
imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:  perdite  fiscali
maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso  alla
data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora computate in
diminuzione del reddito imponibile  ai  sensi  dell'articolo  84  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  alla  medesima
data;  importo  del  rendimento  nozionale   eccedente   il   reddito
complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, maturato fino al periodo d'imposta  precedente
a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione  e
non ancora dedotto ne' trasformato in credito d'imposta alla medesima
data. Le attivita' per imposte anticipate  riferibili  ai  componenti
sopra indicati possono essere trasformate in credito d'imposta  anche
se non iscritte in bilancio. 
  234. La trasformazione in credito d'imposta avviene, per un quarto,
alla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 233
e,  per  i  restanti  tre  quarti,  al  primo  giorno  dell'esercizio
successivo a quello in corso alla data di efficacia  giuridica  delle
operazioni di cui al comma  233  per  un  ammontare  complessivo  non
superiore al 2 per cento della somma  delle  attivita'  dei  soggetti
partecipanti alla fusione o alla  scissione,  come  risultanti  dalla
situazione patrimoniale di cui all'articolo  2501-quater  del  codice
civile, senza considerare il soggetto che presenta  le  attivita'  di
importo maggiore, ovvero al 2 per cento della somma  delle  attivita'
oggetto di conferimento. In caso di aggregazioni realizzate  mediante
conferimento  d'azienda,  i  componenti  di  cui  al  comma  233  del
conferitario rilevano  ai  fini  della  trasformazione  negli  stessi
limiti e alle stesse condizioni previsti per le perdite  che  possono
essere portate in diminuzione del reddito della  societa'  risultante
dalla fusione o incorporante di cui al comma 7 dell'articolo 172  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; a tal fine,  e'
obbligatoria la redazione  della  situazione  patrimoniale  ai  sensi
dell'articolo 2501-quater, commi primo e secondo, del codice  civile.
Dalla data di efficacia giuridica  dell'operazione  di  aggregazione,
per i soggetti di cui al comma 233: 
  a) non sono computabili in diminuzione dei  redditi  imponibili  le
perdite di cui all'articolo 84 del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, relative alle attivita' per imposte anticipate
complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi dei  commi
da 233 a 243 del presente articolo; 
  b) non sono deducibili ne' trasformabili in  credito  d'imposta  le
eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di
cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, relative alle attivita' per imposte anticipate  complessivamente
trasformate in credito d'imposta ai sensi dei commi da 233 a 243  del
presente articolo. 
  235. In caso  di  opzione  per  la  tassazione  di  gruppo  di  cui
all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  da
parte dei soggetti di cui al comma 233 del presente articolo, ai fini
della trasformazione  rilevano  prioritariamente,  se  esistenti,  le
eccedenze del rendimento nozionale del  soggetto  partecipante  e  le
perdite  fiscali  dello  stesso  relative  agli  esercizi   anteriori
all'inizio  della  tassazione  di  gruppo;  a  seguire,  le   perdite
trasferite  al  soggetto  controllante  e  non  ancora  computate  in
diminuzione del reddito imponibile da parte dello stesso. Dalla  data
di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 233,  per  il
soggetto controllante non sono computabili in diminuzione dei redditi
imponibili le perdite di cui  all'articolo  118  del  medesimo  testo
unico,   relative   alle    attivita'    per    imposte    anticipate
complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi dei  commi
da 233 a 243 del presente articolo. 
  236.  In  caso  di  opzione  per  la  trasparenza  fiscale  di  cui
all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  da
parte dei soggetti di cui al comma 233 del presente articolo, per  la
societa' partecipata  rilevano  prioritariamente,  se  esistenti,  le
eccedenze di rendimento nozionale e le perdite fiscali relative  agli
esercizi anteriori  all'inizio  della  trasparenza  congiuntamente  a
quelle non attribuite ai soci ai sensi dell'articolo  115,  comma  3,
del medesimo testo unico e,  a  seguire,  le  perdite  fiscali  e  le
eccedenze di rendimento nozionale attribuite ai soci  partecipanti  e
non ancora computate in diminuzione dei loro redditi o trasformate in
credito d'imposta. Dalla data di efficacia giuridica delle operazioni
di cui al comma 233, per i soci partecipanti non sono computabili  in
diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo  84
del citato testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  relative  alle
attivita' per  imposte  anticipate  complessivamente  trasformate  in
credito d'imposta ai sensi dei  commi  da  233  a  243  del  presente
articolo e non sono deducibili ne' trasformabili in credito d'imposta
le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo
di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, relative alle attivita' per imposte anticipate  complessivamente
trasformate in credito d'imposta ai sensi dei commi da 233 a 243  del
presente articolo. 
  237. Ai fini di cui ai commi da 233 a 243 del presente articolo, le
societa' che partecipano alle operazioni di cui al comma  233  devono
essere operative da almeno due anni e,  alla  data  di  effettuazione
dell'operazione e nei due anni precedenti non devono far parte  dello
stesso gruppo societario ne' in ogni caso essere legate tra  loro  da
un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento o controllate
anche indirettamente dallo stesso  soggetto  ai  sensi  dell'articolo
2359,  primo  comma,  numero  1),  del  codice  civile.  Inoltre,  le
disposizioni dei commi da 233 a 243  del  presente  articolo  non  si
applicano a societa' per le quali sia stato  accertato  lo  stato  di
dissesto o il rischio di  dissesto  ai  sensi  dell'articolo  17  del
decreto legislativo 16 novembre 2015, n.  180,  ovvero  lo  stato  di
insolvenza ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 16 marzo  1942,
n. 267, o dell'articolo 2, comma 1,  lettera  b),  del  codice  della
crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto  legislativo  12
gennaio 2019, n. 14. 
  238. Le disposizioni dei commi da 233 a 243 del  presente  articolo
si applicano anche ai soggetti tra i quali sussiste  il  rapporto  di
controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma,  numero  1),  del
codice  civile  se  il  controllo  e'  stato   acquisito   attraverso
operazioni diverse da quelle di cui al comma 233 tra  il  1°  gennaio
2021  e  il  31  dicembre  2021  ed  entro  un  anno  dalla  data  di
acquisizione di tale controllo abbia avuto  efficacia  giuridica  una
delle operazioni di cui al comma 233; in tal caso le perdite  fiscali
e l'importo del rendimento nozionale eccedente  di  cui  al  medesimo
comma 233 si riferiscono a quelli maturati fino al periodo  d'imposta
precedente a quello in corso alla data in cui e' stato  acquisito  il
controllo e le condizioni previste dal comma  237  devono  intendersi
riferite alla data in cui e' effettuata l'operazione di  acquisizione
del controllo. 
  239. Il credito d'imposta derivante dalla trasformazione di cui  ai
commi da 233 a  243  del  presente  articolo  non  e'  produttivo  di
interessi. Puo'  essere  utilizzato,  senza  limiti  di  importo,  in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, ovvero essere  ceduto  secondo  quanto  previsto
dall'articolo  43-bis  o  dall'articolo  43-ter   del   decreto   del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero  essere
chiesto a rimborso. Il credito d'imposta deve essere  indicato  nella
dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione  del  reddito
d'impresa ne' della  base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive e  non  rileva  ai  fini  del  rapporto  di  cui
all'articolo 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917. 
  240.  Indipendentemente  dal  numero   di   operazioni   societarie
straordinarie realizzate, le disposizioni dei commi da 233 a 243  del
presente articolo possono essere applicate una sola volta per ciascun
soggetto di cui al comma 233. 
  241. La trasformazione delle attivita' per  imposte  anticipate  in
credito d'imposta di cui al comma 233 e' condizionata al pagamento di
una commissione pari al 25 per  cento  delle  attivita'  per  imposte
anticipate complessivamente trasformate ai sensi dei commi da  233  a
243  del  presente  articolo.  Il  versamento  della  commissione  e'
effettuato per il 40 per cento entro  trenta  giorni  dalla  data  di
efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma  233  e  per  il
restante 60 per cento entro  i  primi  trenta  giorni  dell'esercizio
successivo a quello in corso alla data di efficacia  giuridica  delle
operazioni di cui al comma 233. La commissione e' deducibile ai  fini
delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in  cui  avviene
il pagamento. Ai  fini  dell'accertamento,  delle  sanzioni  e  della
riscossione della commissione, nonche' per il  relativo  contenzioso,
si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. 
  242. Ai fini dei commi da 233  a  241  del  presente  articolo  per
attivita'  per  imposte   anticipate   complessivamente   trasformate
s'intende  l'ammontare  complessivo  delle  attivita'   per   imposte
anticipate  oggetto  di  trasformazione   e   non   rileva   che   la
trasformazione avvenga in parte nell'esercizio successivo a quello in
corso alla data di efficacia giuridica delle  operazioni  di  cui  al
comma 233. 
  243.  Il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze   riferisce
preventivamente alle Camere  in  ordine  a  eventuali  operazioni  di
aggregazione societaria o di variazione della partecipazione detenuta
dal Ministero dell'economia e delle finanze in Banca Monte dei Paschi
di Siena Spa. 
  244. Le misure di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 23, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5
giugno 2020, n. 40, si applicano fino al 30 giugno 2021, salvo quanto
previsto al comma 245. 
  245. Le garanzie di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge
8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  5
giugno 2020, n. 40, sono concesse, alle condizioni ivi  previste,  in
favore delle imprese con un numero di dipendenti non inferiore a  250
e non superiore a 499, fino al 28 febbraio 2021. 
  246. La dotazione del fondo di  garanzia  di  cui  all'articolo  2,
comma 100, lettera a), della legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  e'
incrementata di 500 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.000 milioni
di euro per l'anno 2023, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2024, di
1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e di 500 milioni  di  euro  per
l'anno 2026. 
  247. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da  244  a  246
concorrono, per 500 milioni di euro per l'anno 2022, le  risorse  del
Programma Next Generation EU. 
  248. All'articolo 56, comma 2,  lettere  a),  b)  e  c),  comma  6,
lettere a) e c), e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  le
parole: «31 gennaio 2021», ovunque ricorrono, sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 giugno 2021». 
  249. Per le imprese gia' ammesse, alla data di  entrata  in  vigore
della presente legge, alle misure di  sostegno  finanziario  previste
dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  la
proroga della moratoria, disposta  ai  sensi  del  comma  248,  opera
automaticamente senza alcuna formalita', salva l'ipotesi di  rinuncia
espressa da parte dell'impresa  beneficiaria,  da  far  pervenire  al
soggetto finanziatore entro il termine del 31 gennaio 2021 o, per  le
imprese di cui all'articolo 77, comma 2, del decreto-legge 14  agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020, n. 126, entro il 31 marzo 2021. 
  250. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della  presente
legge, presentino le esposizioni debitorie di  cui  all'articolo  56,
comma 2, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  e  che  non  siano
state ancora ammesse alle misure di sostegno, possono essere ammesse,
entro  il  31  gennaio  2021,  alle  predette  misure   di   sostegno
finanziario secondo le medesime condizioni e modalita' previste dallo
stesso articolo 56,  come  modificato  dal  comma  248  del  presente
articolo. 
  251. Ai sensi dei commi 249 e 250, nei confronti delle imprese  che
hanno avuto accesso alle  misure  di  sostegno  finanziario  previste
dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  il
termine di diciotto mesi per l'avvio delle procedure esecutive di cui
al medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal termine delle misure di
sostegno di cui al citato comma 2, come modificato dal comma 248  dal
presente articolo. 
  252. Le disposizioni di cui ai commi da 248 a 251 si  applicano  in
conformita' all'autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
  253. Entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge possono essere integrate le disposizioni operative del
fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662. 
  254. Per le finalita' di cui ai commi da 248  a  255  del  presente
articolo la dotazione della sezione speciale del  fondo  di  garanzia
istituita ai sensi dell'articolo 56, comma 6,  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, e' incrementata di 300 milioni di euro per l'anno
2021. 
  255. A decorrere dall'anno 2021 e' autorizzata la  spesa  annua  di
800.000 euro a favore dell'Ente nazionale per il microcredito per  le
attivita' istituzionali finalizzate alla concessione di finanziamenti
per l'avvio o l'esercizio  di  attivita'  di  lavoro  autonomo  o  di
microimpresa, come disciplinati dall'articolo  111  del  testo  unico
delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  con  particolare  riferimento
alla promozione e al rafforzamento della microimprenditoria femminile
di cui ai commi da 97 a 106 del presente articolo. 
  256. La quota di  contributo  del  Fondo  per  la  prevenzione  del
fenomeno dell'usura di cui all'articolo  15,  comma  2,  lettera  a),
della legge  7  marzo  1996,  n.  108,  concessa  ai  confidi  e  non
necessaria per le finalita' di cui al predetto articolo 15, comma  2,
lettera a), puo' essere utilizzata dai medesimi confidi anche: 
  a) per concedere nuove garanzie  su  operazioni  per  liquidita'  a
favore delle micro,  piccole  e  medie  imprese  ad  elevato  rischio
finanziario, purche' la condizione di elevato rischio finanziario sia
individuata  attraverso  criteri  definiti  in  apposite  convenzioni
stipulate  con  istituti  bancari  e  intermediari   finanziari   per
l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 15,  comma  2,  lettera  a),
della legge 7 marzo 1996, n. 108; 
  b)  per  concedere  garanzie  alle  micro  e  piccole  imprese  per
operazioni  di  rinegoziazione  del  debito  o  di  allungamento  del
finanziamento o di sospensione delle rate  su  operazioni  in  essere
alla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge.  Il  nuovo
finanziamento, se e' concesso dalla  stessa  banca  o  da  una  banca
appartenente allo stesso gruppo  bancario,  prevede  l'erogazione  al
medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno
pari al 20 per cento dell'importo del debito residuo  in  essere  del
finanziamento oggetto di rinegoziazione; 
  c) per erogare credito  fino  a  un  importo  massimo  per  singola
operazione di 40.000 euro a favore di micro, piccole e medie imprese. 
  257. Le operazioni di cui al comma 256, lettera c), possono  essere
effettuate dai confidi iscritti all'albo previsto  dall'articolo  106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
al decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  e  dai  confidi
iscritti nell'elenco di  cui  all'articolo  112  del  medesimo  testo
unico. 
  258.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare,   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  subordina   l'effettuazione   delle
operazioni di cui al comma 256, lettera  c),  da  parte  dei  confidi
iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112 del  testo  unico  delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, a  ulteriori  requisiti  patrimoniali,  di
governance, organizzativi e di trasparenza, demandandone la  verifica
all'Organismo di cui all'articolo 112-bis del citato testo  unico  di
cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. 
  259. Le societa' finanziarie costituite ai sensi dell'articolo  17,
comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, svolgono,  su  incarico
del Ministero dello sviluppo economico,  attivita'  di  assistenza  e
consulenza  a  iniziative  volte  alla   costituzione   di   societa'
cooperative promosse da lavoratori provenienti da aziende in crisi  o
da  aziende  i  cui  titolari  intendano  trasferire  le  stesse   ai
lavoratori medesimi. 
  260.  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  sono
determinate le  modalita'  di  individuazione  e  conferimento  degli
incarichi di cui al comma 259 nonche' la determinazione dei  relativi
compensi i cui oneri sono a carico delle risorse di cui  all'articolo
11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59. 
  261. Al fine di sostenere la  nascita  e  lo  sviluppo  di  imprese
cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di  aziende  in
crisi e processi di ristrutturazione e riconversione  industriale  di
cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  2  del  3  gennaio  2015,  la
dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di  cui  all'articolo
23  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' incrementata  di
10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. 
  262. All'articolo 17 della legge 27  febbraio  1985,  n.  49,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 5-bis, le parole:  «,  nonche'  svolgere  attivita'  di
servizi e di promozione ed essere  destinatarie  di  fondi  pubblici»
sono soppresse; 
  b) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente: 
  «5-ter. Le societa' finanziarie possono inoltre essere destinatarie
di fondi pubblici nazionali e regionali, nonche'  svolgere  attivita'
di promozione, di  prestazione  di  servizi  e  di  assistenza  nella
gestione di fondi,  affidati  a  enti  o  amministrazioni  pubbliche,
aventi la finalita' di sostenere l'occupazione attraverso la  nascita
e lo sviluppo di imprese cooperative di lavoro e sociali». 
  263. All'articolo 26 del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «31 dicembre 2020»  sono
inserite le  seguenti:  «,  ovvero,  limitatamente  all'accesso  alle
misure previste dai commi 8 e 12, entro il 30 giugno 2021,»; 
  b) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
  «a) non e' sottoposta o ammessa a procedura concorsuale ovvero  non
e' stata presentata o depositata, nei confronti di  essa  o  da  essa
stessa, istanza volta a far  dichiarare  lo  stato  di  insolvenza  o
l'avvio di una procedura fallimentare o altra  procedura  concorsuale
e, comunque, alla data del  31  dicembre  2019  non  rientrava  nella
categoria delle imprese in difficolta' ai sensi del regolamento  (UE)
n. 651/2014, del 17 giugno 2014, del regolamento  (UE)  n.  702/2014,
del 25 giugno 2014, e del  regolamento  (UE)  n.  1388/2014,  del  16
dicembre 2014»; 
  c) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
  «2-bis. Le misure di cui ai commi 8 e 12 si  applicano  anche  alle
imprese, non in difficolta' alla data del 31 dicembre  2019,  ammesse
successivamente a tale data al concordato preventivo con  continuita'
aziendale purche' il decreto di omologa sia stato gia' adottato  alla
data di presentazione dell'istanza di cui al  comma  17  ovvero  alla
data di approvazione del bilancio di cui al comma 8 e che si  trovano
in situazione di regolarita' contributiva e fiscale  all'interno  dei
piani di rientro e rateizzazione»; 
  d) al comma 8: 
  1) dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  «La  percentuale
di cui al periodo precedente e' aumentata dal 30 al 50 per cento  per
gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del
2021»; 
  2) al secondo periodo, dopo  le  parole:  «1°  gennaio  2024»  sono
inserite le seguenti: «, ovvero del 1° gennaio 2025 nel caso  in  cui
l'aumento di capitale sia deliberato ed eseguito nel  primo  semestre
dell'esercizio 2021,»; 
  e) al comma 9, il primo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «Il
credito d'imposta di cui al comma 8 e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a  quello
di effettuazione dell'investimento, successivamente  all'approvazione
del bilancio per l'esercizio 2020 ed entro la data  del  30  novembre
2021.»; 
  f) al comma 12: 
  1) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2020» sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2021» e dopo le parole:  «entro  i  limiti
della dotazione del Fondo» sono inserite le seguenti: «e  nel  limite
massimo di 1 miliardo di euro per  le  sottoscrizioni  da  effettuare
nell'anno 2021»; 
  2) al secondo periodo, le parole da: «lettera a);» fino  alla  fine
del periodo sono sostituite dalle seguenti: «lettera a), e il  doppio
dei costi  del  personale  della  societa'  relativi  al  2019,  come
risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se  l'impresa  non
ha approvato il bilancio»; 
  g) al comma 16, il secondo periodo e' soppresso; 
  h) al comma 18, le parole: «nell'anno 2020» sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro il 30 giugno 2021, fermo restando il limite  massimo
di cui al comma 12, primo periodo»; 
  i) al comma 19, il terzo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «Il
Gestore e' autorizzato a trattenere dalle disponibilita' del Fondo un
importo massimo per operazione pari, nell'anno 2020 e nell'anno 2021,
allo 0,4 per cento del valore  nominale  degli  Strumenti  Finanziari
sottoscritti e, negli anni successivi e  fino  all'esaurimento  delle
procedure  di  recupero  dei  crediti  vantati  verso   le   societa'
emittenti, allo 0,2 per cento del  valore  nominale  degli  Strumenti
Finanziari non rimborsati, con oneri valutati in 9,6 milioni di  euro
per l'anno 2020, in 4,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
dal 2021 al 2023 e in 3,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2024». 
  264. Le modificazioni di cui al comma 263 si applicano alle istanze
di accesso alla misura di  cui  al  comma  12  dell'articolo  26  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, presentate successivamente  al  31
dicembre 2020. 
  265. Gli operatori di  finanza  mutualistica  e  solidale  iscritti
nell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, del testo  unico  delle
leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto  legislativo
1°  settembre  1993,  n.  385,  costituiti  in  forma   di   societa'
cooperativa a mutualita' prevalente ai  sensi  dell'articolo  16  del
regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 17 ottobre 2014, n. 176,  e  adeguatamente  patrimonializzati
possono  erogare  credito  alle  microimprese,  come  definite  dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio  2003,  e
dal decreto del Ministro delle attivita' produttive 18  aprile  2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre  2005,  che
presentino requisiti dimensionali non superiori al doppio  di  quelli
previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettere a) e b),  del  regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, e  un  livello  di  indebitamento  non
superiore a 200.000 euro. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,
con proprio decreto, apporta al citato regolamento di cui al  decreto
del Ministro dell'economia e  delle  finanze  n.  176  del  2014,  le
modifiche necessarie ad adeguarlo  a  quanto  disposto  dal  presente
comma. 
  266.  L'articolo  6  del  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.   23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.  40,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 6. - (Disposizioni temporanee  in  materia  di  riduzione  di
capitale) - 1. Per le perdite emerse  nell'esercizio  in  corso  alla
data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo
e terzo comma, 2447,  2482-bis,  quarto,  quinto  e  sesto  comma,  e
2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della
societa' per riduzione o perdita del capitale  sociale  di  cui  agli
articoli 2484, primo comma, numero 4), e  2545-duodecies  del  codice
civile. 
  2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita  a
meno di un terzo stabilito dagli  articoli  2446,  secondo  comma,  e
2482-bis, quarto comma, del codice civile, e' posticipato  al  quinto
esercizio successivo; l'assemblea che approva  il  bilancio  di  tale
esercizio deve ridurre  il  capitale  in  proporzione  delle  perdite
accertate. 
  3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice
civile l'assemblea convocata senza indugio dagli  amministratori,  in
alternativa all'immediata riduzione del capitale e  al  contemporaneo
aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, puo'
deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di
cui al comma 2. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio
deve procedere  alle  deliberazioni  di  cui  agli  articoli  2447  o
2482-ter del codice civile. Fino alla  data  di  tale  assemblea  non
opera la causa di scioglimento della societa' per riduzione o perdita
del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo  comma,  numero
4), e 2545-duodecies del codice civile. 
  4. Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere  distintamente
indicate nella  nota  integrativa  con  specificazione,  in  appositi
prospetti,  della   loro   origine   nonche'   delle   movimentazioni
intervenute nell'esercizio». 
  267.  Al  comma  7-bis  dell'articolo  67  del  testo  unico  delle
disposizioni in materia di intermediazione  finanziaria,  di  cui  al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «paragrafo 5,
punti da 4) a 22)» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «paragrafo  5,
punti da 3) a 22)». 
  268. All'articolo  22  del  decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, il
comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Le condizioni massime applicabili ai mutui  da  concedere  agli
enti locali territoriali  o  altre  modalita'  tendenti  ad  ottenere
uniformita' di trattamento sono stabilite dal  Capo  della  Direzione
competente in  materia  di  debito  pubblico  con  determinazione  da
pubblicare   nel   sito   internet   istituzionale   del    Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro». 
  269. All'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al comma
32, primo periodo, le parole: «dal Ministero del tesoro, del bilancio
e  della  programmazione  economica  con  apposita  comunicazione  da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale» sono sostituite dalle  seguenti:
«dal Capo della Direzione competente in materia  di  debito  pubblico
con determinazione da pubblicare nel sito internet istituzionale  del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro». 
  270. All'articolo 23 del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
  «c-ter) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e  a  dare
continuita' all'esercizio delle attivita' imprenditoriali»; 
  b) dopo il comma 3-ter e' inserito il seguente: 
  «3-quater. Per le finalita' di cui  al  comma  2,  lettera  c-ter),
possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in
forma di societa' cooperativa costituite da lavoratori provenienti da
aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione  o
in affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli  interventi
il Ministero dello  sviluppo  economico  si  avvale,  sulla  base  di
apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati  alle
societa'   cooperative   di   cui   all'articolo   111-octies   delle
disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  civile  e  disposizioni
transitorie. Con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabiliti, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea  in
materia di aiuti di Stato, modalita' e criteri  per  la  concessione,
erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti». 
  271. Gli importi del trattamento di  fine  rapporto  richiesti  dai
lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale  delle
cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n.  134,  introdotto  dal  comma  270  del
presente  articolo,  non  concorrono  alla  formazione  del   reddito
imponibile dei lavoratori medesimi. 
  272. Le misure di favore previste dall'articolo 3, comma 4-ter, del
testo  unico   delle   disposizioni   concernenti   l'imposta   sulle
successioni e donazioni, di cui al  decreto  legislativo  31  ottobre
1990, n. 346, e dall'articolo 58 del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, si applicano nei casi di cessione  di  azienda
di cui all'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, introdotto dal comma  270  del  presente  articolo.  Il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  stabilisce  con   proprio
decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, i criteri e le modalita'  per  l'accesso
ai relativi benefici. 
  273. Le cooperative di cui all'articolo  23,  comma  3-quater,  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n.  134,  introdotto  dal  comma  270  del
presente articolo, rispettano la  condizione  di  prevalenza  di  cui
all'articolo 2513 del codice  civile  a  decorrere  dal  quinto  anno
successivo alla loro costituzione. 
  274. All'articolo 43 del decreto-legge 28 settembre 2018,  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. I soggetti  beneficiari  dei  mutui  agevolati  di  cui  al
decreto-legge   30   dicembre   1985,   n.   786,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, al  decreto-legge
31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
marzo 1995,  n.  95,  al  decreto-legge  1°  ottobre  1996,  n.  510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.  608,
e al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, possono  beneficiare
di un allungamento dei termini di restituzione fino a un  massimo  di
84 rate mensili. I suddetti benefici si applicano anche nel  caso  in
cui sia stata gia' adottata  da  Invitalia  Spa  la  risoluzione  del
contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosita' nella
restituzione delle rate, purche' il relativo credito non risulti gia'
iscritto a ruolo ovvero non siano stati avviati  contenziosi  per  il
recupero dello stesso;  Invitalia  Spa,  su  richiesta  dei  soggetti
beneficiari, da presentare entro  il  31  marzo  2021,  procede,  nel
rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di  aiuti  di
Stato, alla ricognizione del debito, costituito dalla quota del mutuo
non restituita aumentata delle spese  legali  nei  limiti  di  quanto
giudizialmente liquidato,  tenendo  conto  delle  somme  a  qualsiasi
titolo versate a Invitalia Spa dai soggetti richiedenti»; 
  b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Nell'ambito delle soluzioni negoziali giudizialmente  assistite
delle crisi d'impresa ovvero nell'ambito delle  attivita'  giudiziali
pendenti per il recupero dei crediti in ragione della revoca o  della
risoluzione del contratto  di  finanziamento  agevolato,  purche'  il
soggetto beneficiario non abbia cessato l'attivita' alla data del  31
dicembre  2020,  Invitalia  Spa,  previa  acquisizione   del   parere
favorevole dell'Avvocatura  dello  Stato,  e'  obbligata  ad  aderire
tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni dall'acquisizione
del parere dell'Avvocatura, a  proposte  transattive  presentate  dai
soggetti beneficiari o da altro soggetto interessato alla continuita'
aziendale, per importi pari al 25 per cento del  debito  in  un'unica
soluzione oppure pari al 100 per cento del debito in 84 rate  mensili
costanti; al  mancato  pagamento  di  tre  rate  mensili,  anche  non
consecutive, la predetta proposta transattiva  decade.  Ai  fini  del
presente  articolo,  per  debito  deve   intendersi,   in   caso   di
risoluzione, la quota  del  mutuo  non  restituita,  aumentata  degli
interessi   calcolati   al   tasso   legale   vigente   dal   momento
dell'inadempimento e dalle spese legali sostenute  da  Invitalia  Spa
fino al momento del perfezionamento dell'accordo, tenendo conto delle
somme a qualsiasi titolo versate a Invitalia Spa  che  comunque  sono
imputate prima a conto interessi e poi a sorte capitale; analogamente
in  caso  di  revoca  delle  agevolazioni,  la  quale  ordinariamente
comporterebbe anche la restituzione dei contributi, per  debito  deve
intendersi  quanto  previsto  nella  fattispecie  della  risoluzione,
ovvero la sola  quota  del  mutuo  non  restituita,  aumentata  degli
interessi   calcolati   al   tasso   legale   vigente   dal   momento
dell'inadempimento e dalle spese legali sostenute  da  Invitalia  Spa
fino al momento del perfezionamento dell'accordo, tenendo conto delle
somme a qualsiasi titolo versate a Invitalia Spa  che  comunque  sono
imputate prima a conto interessi e poi a sorte capitale»; 
  c) dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente: 
  «2-ter. Invitalia Spa sospende le procedure esecutive pendenti  nei
confronti dei soggetti che hanno  presentato  domanda  ai  sensi  del
presente articolo per  un  periodo  di  dodici  mesi  dalla  data  di
ricezione della domanda. Invitalia Spa deve rivolgere tempestivamente
istanza all'autorita' competente, in base alle norme in  vigore,  per
la sospensione delle procedure esecutive che siano in atto  a  carico
dei  richiedenti  l'adesione  transattiva  ai  sensi   del   presente
articolo, al fine di  non  arrecare  pregiudizio  irreversibile  alla
continuita' aziendale». 
  275.  Il  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione  di   cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, e' incrementato di 600 milioni di euro per l'anno 2021  e
di 200 milioni di euro per l'anno 2022. 
  276. Nello stato di previsione del Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e' istituito il Fondo per il sostegno della parita'
salariale di genere, con una dotazione di 2 milioni di euro  annui  a
decorrere dall'anno 2022, destinato alla copertura  finanziaria,  nei
limiti  della  predetta  dotazione,  di  interventi  finalizzati   al
sostegno e al riconoscimento del valore sociale  ed  economico  della
parita' salariale di genere e delle pari opportunita' sui  luoghi  di
lavoro. 
  277. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
stabilite le modalita' di attuazione del comma 276. 
  278. E' prorogato per gli  anni  2021  e  2022  il  trattamento  di
sostegno del reddito di cui  all'articolo  44  del  decreto-legge  28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre  2018,  n.  130,  per  un  periodo  massimo  complessivo  di
autorizzazione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale di dodici mesi e nel limite di spesa di 200 milioni di euro
per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022.  Agli  oneri
derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 200 milioni di
euro per l'anno 2021 e a 50 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  si
provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione,  di
cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2. In sede di accordo governativo e'  verificata  la
sostenibilita'   finanziaria   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale e nell'accordo e' indicato il  relativo  onere
finanziario. Al  fine  del  monitoraggio  della  spesa,  gli  accordi
governativi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze
e all'INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di  spesa  relativi
all'erogazione delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio emerga che
e' stato raggiunto o sara' raggiunto il limite di spesa, non  possono
essere stipulati altri accordi. 
  279. All'articolo 93 del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  al
comma  1,  le  parole:  «31  dicembre  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 marzo 2021». 
  280. Le misure di sostegno del reddito per i lavoratori  dipendenti
delle imprese del settore dei call center, di  cui  all'articolo  44,
comma 7, del decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.  148,  sono
prorogate per l'anno 2021 nel limite di spesa di 20 milioni di  euro.
All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari  a  20
milioni di euro per l'anno 2021,  si  provvede  a  valere  sul  Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo  18,  comma
1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  281. All'articolo 199, comma 1, lettera b),  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «nel limite massimo di 4  milioni
di euro per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e di  2  milioni
di euro per l'anno 2021». 
  282. A valere sul Fondo sociale per occupazione  e  formazione,  di
cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, si provvede, nella misura di 12 milioni  di  euro
per l'anno 2021, al  finanziamento  dell'indennita'  onnicomprensiva,
pari  a  trenta  euro  giornalieri  per  l'anno  2021,  per   ciascun
lavoratore  dipendente  da  impresa  adibita  alla  pesca  marittima,
compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca,  di
cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250,  in  caso  di  sospensione  dal
lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio. 
  283. A valere sul Fondo sociale per occupazione  e  formazione,  di
cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, si provvede, nella misura di 7  milioni  di  euro
per l'anno 2021, al  finanziamento  dell'indennita'  onnicomprensiva,
pari  a  trenta  euro  giornalieri  per  l'anno  2021,  per   ciascun
lavoratore  dipendente  da  impresa  adibita  alla  pesca  marittima,
compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca,  di
cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250,  in  caso  di  sospensione  dal
lavoro derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio. 
  284. Il trattamento di cui all'articolo 1,  comma  1,  del  decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 72, e' prorogato per  gli  anni  2021,
2022 e 2023, alle medesime condizioni stabilite dal medesimo articolo
1, comma 1, per una durata massima complessiva  di  dodici  mesi  nel
triennio e nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno  dei
tre anni. All'onere derivante dal primo periodo del  presente  comma,
pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022  e  2023,
si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e  formazione,
di cui all'articolo 18, comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2. 
  285. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 22-bis  del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e' prorogata  per  gli
anni 2021 e 2022, nel limite di 130 milioni di euro per l'anno 2021 e
di 100 milioni di euro per l'anno  2022.  Agli  oneri  derivanti  dal
primo periodo del presente comma, pari a 130 milioni per l'anno  2021
e a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si  provvede  a  valere  sul
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui  all'articolo  18,
comma 1, lettera a),  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  286.   Al    fine    dell'attuazione    dei    piani    di    nuova
industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a
crisi aziendali incardinate presso le unita' di crisi  del  Ministero
dello sviluppo economico o delle regioni, le regioni  e  le  province
autonome di Trento e di  Bolzano  possono  concedere  nell'anno  2021
ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in  deroga
nel  limite  della  durata  massima  di  dodici   mesi,   anche   non
continuativi. 
  287. All'onere derivante dall'attuazione del comma 286 si fa fronte
nel limite massimo delle risorse gia' assegnate alle regioni  e  alle
province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi  dell'articolo  44,
comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  148,  ove
non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo  26-ter
del  decreto-legge  28  gennaio   2019,   n.   4,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  28  marzo  2019,  n.  26,  e  ai  sensi
dell'articolo 22, commi 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, e comunque nel limite massimo di  10  milioni  di
euro per l'anno 2021. Le regioni e le province autonome di  Trento  e
di Bolzano concedono l'indennita' di cui al comma  286  del  presente
articolo,  esclusivamente  previa   verifica   della   disponibilita'
finanziaria  da  parte  dell'Istituto  nazionale   della   previdenza
sociale. 
  288. Le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
assicurano ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di  integrazione
salariale in deroga di cui al comma 286 l'applicazione di  misure  di
politica attiva, individuate, a valere sulle risorse proprie e  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  in  accordo
con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,  in  un
apposito piano regionale, da comunicare al  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali e  all'Agenzia  nazionale  per  le  politiche
attive del lavoro. 
  289. Al fine del completamento dei piani di recupero  occupazionale
di cui all'articolo 44, comma  11-bis,  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148,  sono  stanziate  ulteriori  risorse  per  un
importo pari a 180 milioni di euro, a valere sul  Fondo  sociale  per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire tra le
regioni con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze.
Le predette regioni possono destinare,  nell'anno  2021,  le  risorse
stanziate ai sensi del primo  periodo  alle  medesime  finalita'  del
citato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148  del
2015, nonche' a quelle  dell'articolo  53-ter  del  decreto-legge  24
aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 2017, n. 96. 
  290. Al fine di assicurare  la  prosecuzione  degli  interventi  di
cassa integrazione guadagni straordinaria e di  mobilita'  in  deroga
nelle aree di crisi industriale complessa individuate  dalle  regioni
per  l'anno  2020  e  non  autorizzate  per  mancanza  di   copertura
finanziaria, e' istituito, nello stato di  previsione  del  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo  per  il  sostegno  al
reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa  con
una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
stabiliti i criteri e le modalita' di riparto tra  le  regioni  delle
risorse di cui al predetto Fondo sulla base dei fabbisogni comunicati
anche al fine del rispetto del limite di spesa previsto dal  presente
comma. 
  291. All'articolo 1-ter del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1: 
  1) dopo la parola: «decreto» sono inserite le  seguenti:  «,  nelle
more di una riforma organica degli ammortizzatori  sociali,  volta  a
fare fronte ai vuoti normativi che di fatto pregiudicano  la  tutela,
il sostegno al reddito e le politiche di  reinserimento  nel  mercato
del lavoro di una considerevole platea di soggetti,»; 
  2) le parole: «delle aree di crisi complessa» sono soppresse; 
  3) le parole: «31 dicembre 2020» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«31 dicembre 2021»; 
  4) le parole: «, nel limite massimo di 2,43  milioni  di  euro  per
l'anno 2020» sono soppresse; 
  b) al comma 2: 
  1)  all'alinea,  dopo  la  parola:  «presenza»  sono  inserite   le
seguenti: «alla data di presentazione dell'istanza»; 
  2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
  «d-bis) aver  percepito  o  essere  percettori  dell'indennita'  di
disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione  Sociale
per l'Impiego (NASpI)»; 
  c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Ai lavoratori di cui al comma 1, dal 1° gennaio 2021,  sono
applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano
regionale, da comunicare al Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche  attive  del  lavoro
(ANPAL)»; 
  d) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  «Indennita'  per  i
lavoratori della regione Campania». 
  292. Nell'anno 2021, in deroga a quanto previsto  dall'articolo  1,
commi  446  e  447,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,   le
amministrazioni pubbliche utilizzatrici  dei  lavoratori  socialmente
utili di cui all'articolo 2, comma  1,  del  decreto  legislativo  28
febbraio 2000,  n.  81,  e  all'articolo  3,  comma  1,  del  decreto
legislativo 7 agosto  1997,  n.  280,  nonche'  dei  lavoratori  gia'
rientranti  nell'abrogato  articolo  7  del  decreto  legislativo  1°
dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori  impegnati  in  attivita'  di
pubblica  utilita',  anche  mediante  contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato o contratti di collaborazione coordinata  e  continuativa
nonche' mediante altre tipologie  contrattuali,  possono  assumere  a
tempo indeterminato i suddetti lavoratori da inquadrare  nei  profili
professionali delle aree o categorie per i quali non e' richiesto  il
titolo di studio superiore a quello  della  scuola  dell'obbligo  che
abbiano la professionalita' richiesta,  in  relazione  all'esperienza
effettivamente maturata, e i  requisiti  previsti  per  l'accesso  al
pubblico impiego, nel rispetto delle seguenti condizioni e modalita': 
  a) possesso da parte dei lavoratori  dei  requisiti  di  anzianita'
previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto  2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,
n. 125, ovvero dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75,  o  svolgimento  delle  attivita'  socialmente
utili o di pubblica utilita' per il medesimo periodo di tempo; 
  b) assunzione secondo le modalita' previste dall'articolo 20, comma
1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dei lavoratori  che
siano stati  previamente  individuati,  in  relazione  alle  medesime
attivita' svolte, con procedure selettive pubbliche  anche  espletate
presso amministrazioni diverse da quella che procede  all'assunzione,
salvo quanto previsto dalle lettere a), c) e d) del presente comma; 
  c)  espletamento  di  selezioni  riservate,   mediante   prova   di
idoneita', ai lavoratori che non siano stati previamente individuati,
in relazione alle medesime attivita' svolte, con procedure  selettive
pubbliche anche espletate presso amministrazioni  diverse  da  quella
che procede all'assunzione, salvo quanto previsto dalle  lettere  a),
b) e d) del presente comma; 
  d) assunzione secondo le modalita' previste dall'articolo 20, commi
1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dei  lavoratori
utilizzati  mediante  contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato  o
contratti  di  collaborazione  coordinata  e   continuativa   nonche'
mediante altre tipologie contrattuali, fermo restando quanto disposto
dalle lettere a), b) e c) del presente comma. 
  293. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui al  comma  292  del
presente articolo, anche con contratti di lavoro  a  tempo  parziale,
sono consentite nei limiti della dotazione organica e  del  piano  di
fabbisogno del personale e sono considerate, ai  sensi  dell'articolo
36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  nella
quota  di  accesso  dall'esterno.   Resta   fermo   quanto   previsto
dall'articolo 1, comma 446, lettere d), e), f), g) e h)  della  legge
30 dicembre 2018, n. 145. 
  294. All'articolo 1, comma 162, della legge 27  dicembre  2019,  n.
160, le parole: «31 dicembre 2020» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«31 dicembre 2021». 
  295. All'articolo 1, comma 495, della legge 27  dicembre  2019,  n.
160, le parole:  «per  il  solo  anno  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 31 marzo 2021». 
  296. All'articolo 1, comma 495, della legge 27  dicembre  2019,  n.
160, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «I  lavoratori  che
alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di  lavori
socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma
25,  lettera  b),  del  decreto-legge  1°  ottobre  1996,   n.   510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.  608,
possono essere assunti dalle pubbliche amministrazioni che  ne  erano
utilizzatrici alla predetta data, a tempo  indeterminato,  anche  con
contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga,  per  il  solo
anno 2021 in qualita' di lavoratori  sovrannumerari,  alla  dotazione
organica e al  piano  di  fabbisogno  del  personale  previsti  dalla
vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al primo  periodo
del comma 497 del presente articolo». 
  297. Per gli esercizi finanziari 2021 e 2022,  le  risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre  2017,
n. 205, sono incrementate di 55 milioni di euro per l'anno 2021 e  di
50 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 50  milioni  di  euro  per
ciascuno dei medesimi anni a valere sulle risorse del  Fondo  sociale
per occupazione e  formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  298. Al fine di promuovere e valorizzare il sistema di istruzione e
formazione tecnica superiore, il Fondo per l'istruzione e  formazione
tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, come incrementato dall'articolo 1,  comma  67,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e'  ulteriormente  incrementato
di 20 milioni di euro per l'anno 2021. 
  299. Al fine di garantire, qualora necessario  per  il  prolungarsi
degli effetti sul piano occupazionale  dell'emergenza  epidemiologica
da COVID-19, la possibilita' di una piu' ampia forma di tutela  delle
posizioni lavorative per l'anno 2021 mediante  trattamenti  di  cassa
integrazione ordinaria, assegno ordinario  e  cassa  integrazione  in
deroga, e' istituito,  nell'ambito  dello  stato  di  previsione  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con
una dotazione di 5.333,8 milioni di euro per l'anno  2021.  L'importo
di  1.503,8  milioni  di  euro  per  l'anno   2021,   relativo   alle
autorizzazioni  di  spesa  di  cui  all'articolo  19,  comma  9,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 1,  comma  11,  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, conservato in conto  residui  ai
sensi  dell'ultimo  periodo  del  comma  9  dell'articolo   265   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  e'  versato  all'entrata  del
bilancio dello Stato nell'anno 2021 e resta acquisito all'erario. 
  300. I datori di  lavoro  che  sospendono  o  riducono  l'attivita'
lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19 possono presentare domanda di  concessione  del  trattamento
ordinario di integrazione salariale,  dell'assegno  ordinario  e  del
trattamento di integrazione salariale in deroga, di cui agli articoli
da 19  a  22-quinquies  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per
una durata massima di dodici settimane. Le  dodici  settimane  devono
essere collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il  31
marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria,  e  nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30  giugno  2021  per  i
trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in
deroga. Con riferimento a tali periodi, le predette dodici  settimane
costituiscono la durata massima che puo' essere richiesta con causale
COVID-19.  I  periodi  di  integrazione   salariale   precedentemente
richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 12  del  decreto-legge
28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
18 dicembre 2020, n. 176, collocati, anche parzialmente,  in  periodi
successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati,  ove  autorizzati,  alle
dodici settimane del presente comma.