art. 1 (commi 301-400)
  301. Le domande di accesso ai  trattamenti  di  cui  al  comma  300
devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la  fine
del mese successivo a quello in cui ha avuto  inizio  il  periodo  di
sospensione o di riduzione  dell'attivita'  lavorativa.  In  fase  di
prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente  comma
e' fissato entro la fine del mese successivo a quello di  entrata  in
vigore della presente legge. 
  302. In caso  di  pagamento  diretto  delle  prestazioni  da  parte
dell'INPS, il datore di lavoro  e'  tenuto  ad  inviare  all'Istituto
tutti  i  dati  necessari  per  il   pagamento   o   per   il   saldo
dell'integrazione salariale entro  la  fine  del  mese  successivo  a
quello in cui e' collocato  il  periodo  di  integrazione  salariale,
ovvero,  se  posteriore,  entro   il   termine   di   trenta   giorni
dall'adozione del provvedimento di  concessione.  In  sede  di  prima
applicazione, i termini di cui al presente  comma  sono  rinviati  al
trentesimo giorno successivo alla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, se tale ultima data e' posteriore a quella di cui  al
primo periodo. Trascorsi inutilmente i predetti termini, il pagamento
della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del
datore di lavoro inadempiente. 
  303. I fondi di cui all'articolo  27  del  decreto  legislativo  14
settembre  2015,  n.  148,  garantiscono  l'erogazione   dell'assegno
ordinario di cui al comma 300 con le medesime  modalita'  di  cui  ai
commi da 299 a 314 del  presente  articolo,  ovvero  per  una  durata
massima di dodici settimane collocate nel periodo compreso tra il  1°
gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.  Il  concorso  del  bilancio  dello
Stato agli oneri finanziari relativi  alla  predetta  prestazione  e'
stabilito nel limite massimo di 900 milioni di euro per l'anno  2021;
tale importo  e'  assegnato  ai  rispettivi  fondi  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente
comma sono trasferite ai rispettivi fondi con uno o piu' decreti  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte
dei  fondi  stessi  dell'andamento  del  costo   della   prestazione,
relativamente alle istanze degli aventi  diritto,  nel  rispetto  del
limite di spesa e secondo le indicazioni fornite  dal  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali. 
  304. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli
(CISOA), di cui all'articolo 19, comma 3-bis,  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, richiesto per eventi riconducibili  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e'  concesso,  in  deroga  ai  limiti  di
fruizione riferiti al singolo lavoratore  e  al  numero  di  giornate
lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8
della legge 8 agosto 1972, n. 457, per una durata massima di  novanta
giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e  il  30  giugno
2021.  La  domanda  di  CISOA  deve  essere  presentata,  a  pena  di
decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto
inizio il periodo di sospensione dell'attivita' lavorativa. I periodi
di integrazione precedentemente  richiesti  e  autorizzati  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al  31  dicembre
2020 sono imputati ai novanta giorni stabiliti dal presente comma. In
fase di prima  applicazione,  il  termine  di  decadenza  di  cui  al
presente comma e' fissato entro la fine del mese successivo a  quello
di entrata in vigore della presente legge. I periodi di  integrazione
autorizzati ai sensi  del  citato  decreto-legge  n.  104  del  2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge n.  126  del  2020,  e  ai
sensi dei commi da 299 a 314 del presente articolo sono computati  ai
fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo
lavoro previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457. 
  305. I benefici di cui ai commi da 299 a 314 del presente  articolo
sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo  il  25
marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge. 
  306. Ai datori di lavoro privati,  con  esclusione  di  quelli  del
settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di  cui  al  comma
300,  ferma  restando  l'aliquota  di   computo   delle   prestazioni
pensionistiche,  e'  riconosciuto  l'esonero   dal   versamento   dei
contributi previdenziali a loro carico  di  cui  all'articolo  3  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per un ulteriore periodo massimo
di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti  delle
ore di integrazione salariale gia' fruite nei mesi di maggio e giugno
2020, con esclusione dei premi e  dei  contributi  dovuti  all'INAIL,
riparametrato e applicato su base mensile. 
  307. I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal
versamento dei contributi previdenziali ai  sensi  dell'articolo  12,
comma 14, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.  176,   possono
rinunciare per la frazione  di  esonero  richiesto  e  non  goduto  e
contestualmente presentare domanda per  accedere  ai  trattamenti  di
integrazione salariale di cui ai commi da  299  a  314  del  presente
articolo. 
  308. Il beneficio previsto dai commi 306 e 307 e' concesso ai sensi
della sezione  3.1  della  Comunicazione  della  Commissione  europea
recante un «Quadro temporaneo per le  misure  di  aiuto  di  Stato  a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza  del  COVID-19»  e  nei
limiti  e  alle  condizioni  di  cui  alla  medesima   Comunicazione.
L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 306 e 307 del presente
articolo e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea,
ai  sensi  dell'articolo  108,  paragrafo   3,   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea. 
  309. Fino al 31 marzo 2021 resta precluso l'avvio  delle  procedure
di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,  e
restano   altresi'   sospese   le    procedure    pendenti    avviate
successivamente alla data  del  23  febbraio  2020,  fatte  salve  le
ipotesi in cui il personale interessato dal recesso,  gia'  impiegato
nell'appalto,  sia  riassunto  a  seguito  di   subentro   di   nuovo
appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo  nazionale  di
lavoro o di clausola del contratto di appalto. 
  310. Fino alla medesima data di cui al comma 309, resta,  altresi',
preclusa al  datore  di  lavoro,  indipendentemente  dal  numero  dei
dipendenti, la facolta' di recedere dal  contratto  per  giustificato
motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966,
n. 604, e restano altresi' sospese  le  procedure  in  corso  di  cui
all'articolo 7 della medesima legge. 
  311. Le sospensioni e le preclusioni di cui ai commi 309 e 310  non
si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione
definitiva dell'attivita' dell'impresa,  conseguenti  alla  messa  in
liquidazione della  societa'  senza  continuazione,  anche  parziale,
dell'attivita', nei casi in cui nel corso della liquidazione  non  si
configuri la cessione di un complesso di beni o attivita' che possano
configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai  sensi
dell'articolo 2112 del codice civile,  o  nelle  ipotesi  di  accordo
collettivo  aziendale,  stipulato  dalle   organizzazioni   sindacali
comparativamente  piu'  rappresentative  a  livello   nazionale,   di
incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro,  limitatamente  ai
lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a detti lavoratori  e'
comunque riconosciuto  il  trattamento  di  cui  all'articolo  1  del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono  altresi'  esclusi  dal
divieto i licenziamenti intimati in caso di  fallimento,  quando  non
sia previsto l'esercizio  provvisorio  dell'impresa,  ovvero  ne  sia
disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio  provvisorio  sia
disposto per  uno  specifico  ramo  dell'azienda,  sono  esclusi  dal
divieto i licenziamenti riguardanti  i  settori  non  compresi  nello
stesso. 
  312. Il trattamento di cui ai commi  300  e  304  e'  concesso  nel
limite massimo di spesa pari a 3.926,5 milioni  di  euro  per  l'anno
2021, ripartito in 2.576,8 milioni di euro per i trattamenti di cassa
integrazione ordinaria e assegno ordinario,  in  1.067,7  milioni  di
euro per i trattamenti di cassa  integrazione  in  deroga  e  in  282
milioni di euro per  i  trattamenti  di  CISOA.  L'INPS  provvede  al
monitoraggio del limite di spesa di cui al  presente  comma.  Qualora
dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in  via
prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende  in  considerazione
ulteriori domande. 
  313. All'onere derivante dai  commi  303  e  312,  pari  a  4.826,5
milioni di euro  per  l'anno  2021  in  termini  di  saldo  netto  da
finanziare e a 3.034,8 milioni di euro per l'anno 2021 in termini  di
indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche,  si
provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di  cui  al  comma
299. 
  314. Alle minori entrate derivanti dai commi da 306 a 308, valutate
in 155,6 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante
utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 299. 
  315. Ai lavoratori marittimi di cui  all'articolo  115  del  codice
della navigazione imbarcati su navi adibite alla  pesca  marittima  e
alla pesca in acque interne e lagunari, compresi i soci lavoratori di
cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo  1958,  n.
250, nonche' agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla
nave dai medesimi gestita, e ai pescatori autonomi  non  titolari  di
pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad
esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,
della legge  8  agosto  1995,  n.  335,  che  sospendono  o  riducono
l'attivita' lavorativa o che hanno subito una riduzione  del  reddito
per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e'
concesso un trattamento di sostegno al reddito, per la durata massima
di novanta giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021  e  il
30  giugno  2021.  Il  trattamento  di  cui  al  presente  comma   e'
incompatibile con i trattamenti di cui ai commi  da  299  a  314  del
presente articolo, con le prestazioni di cassa integrazione in deroga
e con le prestazioni del Fondo di integrazione salariale  di  cui  al
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  n.  94343
del 3 febbraio 2016 e di altri Fondi di  solidarieta'  bilaterali  di
cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
  316. Per gli armatori e i  proprietari  armatori,  imbarcati  sulla
nave  dai  medesimi  gestita,  per  i  soci  lavoratori  autonomi  di
cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo  1958,  n.
250, e per i pescatori autonomi la riduzione del  reddito  del  primo
semestre 2021 deve risultare almeno pari al 33 per cento rispetto  al
reddito del primo semestre 2019. A tal fine il reddito e' individuato
secondo il principio di cassa  come  differenza  tra  i  ricavi  e  i
compensi   percepiti   e   le    spese    sostenute    nell'esercizio
dell'attivita'. 
  317. La domanda deve essere presentata all'INPS, per  i  lavoratori
subordinati, entro il  termine  di  decadenza  della  fine  del  mese
successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di  sospensione
o di riduzione dell'attivita' lavorativa e, per i lavoratori  di  cui
al comma 316, entro il 30 settembre 2021. 
  318.  Il  trattamento  di  cui  al  comma  315  non  concorre  alla
formazione  del  reddito  ed  e'  riconosciuto,  per   i   lavoratori
subordinati, nella misura  pari  agli  importi  massimi  mensili  del
trattamento di integrazione salariale e, per i lavoratori di  cui  al
comma 316, nella misura di 40 euro netti al  giorno.  Il  trattamento
non da' luogo all'accredito della  contribuzione  figurativa  ne'  al
pagamento dell'assegno per il nucleo familiare. 
  319. Il trattamento di cui al comma  315  e'  concesso  nel  limite
massimo di spesa di 31,1 milioni di  euro  per  l'anno  2021.  L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di  cui  al
primo  periodo  e  qualora  dal  monitoraggio  emerga  che  e'  stato
raggiunto anche in via prospettica il limite  di  spesa,  l'INPS  non
prende in considerazione ulteriori domande. 
  320. A decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e' autorizzata  la
spesa di 10 milioni di euro annui in  favore  dell'Agenzia  nazionale
per  le  politiche  attive  del  lavoro,  quale  contributo  per   il
funzionamento della societa' ANPAL Servizi Spa. 
  321. Per l'esercizio finanziario 2021, in linea con quanto disposto
dall'articolo  18  del  decreto-legge  14  agosto   2020,   n.   104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
gli specifici stanziamenti iscritti nello  stato  di  previsione  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali per  il  finanziamento
degli Istituti di patronato di cui al comma 1 dell'articolo 13  della
legge 30 marzo 2001, n. 152, sono  complessivamente  incrementati  di
ulteriori 15 milioni di euro. Tale somma e' erogata  nel  suo  intero
ammontare entro  il  primo  semestre  dell'anno  2021,  con  apposito
decreto del Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge. 
  322. Al fine di contribuire all'accoglienza  di  genitori  detenuti
con  bambini  al  seguito  in   case-famiglia   protette   ai   sensi
dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, e in case-alloggio
per  l'accoglienza  residenziale   dei   nuclei   mamma-bambino,   e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero  della  giustizia,
un fondo con una dotazione pari a 1,5 milioni di  euro  per  ciascuno
degli anni 2021, 2022 e 2023. 
  323. Con decreto del Ministro della giustizia,  da  adottare  entro
due mesi dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, le risorse del fondo di cui  al  comma  322  del
presente articolo sono ripartite tra le regioni,  secondo  criteri  e
modalita' fissati dallo stesso decreto anche al fine di rispettare il
limite di spesa massima di cui al medesimo comma 322. 
  324. Al fine di favorire la transizione occupazionale  mediante  il
potenziamento delle politiche attive del lavoro  e  di  sostenere  il
percorso di riforma degli  ammortizzatori  sociali,  nello  stato  di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il
successivo trasferimento all'Agenzia nazionale delle politiche attive
del lavoro (ANPAL) per le attivita' di competenza,  e'  istituito  un
fondo denominato «Fondo per  l'attuazione  di  misure  relative  alle
politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla  Commissione
europea nell'ambito del programma React EU», con una dotazione di 500
milioni di euro nell'anno 2021. Nei limiti delle risorse  residue  di
cui al primo periodo pari, al netto delle risorse utilizzate ai sensi
del comma 325, a 233 milioni di euro per l'anno 2021, e' istituito un
programma  denominato  «Garanzia  di  occupabilita'  dei  lavoratori»
(GOL), quale programma  nazionale  di  presa  in  carico  finalizzata
all'inserimento  occupazionale,  mediante  l'erogazione  di   servizi
specifici di politica attiva del lavoro,  nell'ambito  del  patto  di
servizio di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14  settembre
2015, n. 150. Le misure di  assistenza  intensiva  nella  ricerca  di
lavoro, di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo n.  150
del 2015, sono rideterminate nell'ambito del programma  nazionale  di
cui al presente comma. Con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono individuati le prestazioni connesse
al programma nazionale GOL, compresa la  definizione  delle  medesime
prestazioni per tipologia di beneficiari, le procedure per assicurare
il rispetto del limite di spesa, le  caratteristiche  dell'assistenza
intensiva nella ricerca di  lavoro  e  i  tempi  e  le  modalita'  di
erogazione da parte della rete  dei  servizi  per  le  politiche  del
lavoro,  nonche'  la  specificazione  dei  livelli  di  qualita'   di
riqualificazione delle competenze. Resta fermo che le misure comprese
nel programma nazionale GOL sono individuate nell'ambito delle misure
ritenute ammissibili al finanziamento del  predetto  programma  React
EU. 
  325. Nelle more dell'istituzione del programma nazionale GOL di cui
al comma 324, per l'anno 2021, l'assegno  di  ricollocazione  di  cui
all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e'
riconosciuto, nel limite di 267 milioni di euro per il medesimo anno,
dal centro per l'impiego anche a coloro che si trovino in  una  delle
seguenti condizioni, ad esclusione  delle  persone  che  beneficiando
degli ammortizzatori sociali sono in grado di raggiungere i requisiti
necessari per l'accesso alla pensione al termine della fruizione  dei
medesimi:  collocazione  in  cassa  integrazione  guadagni  ai  sensi
dell'articolo 24-bis del decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.
148; sospensione del rapporto  di  lavoro  e  collocazione  in  cassa
integrazione  guadagni  per  cessazione   dell'attivita'   ai   sensi
dell'articolo  44  del  decreto-legge  28  settembre  2018,  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130;
percezione  della  Nuova  Assicurazione  Sociale  per   l'Impiego   e
dell'indennita' mensile di disoccupazione da oltre quattro mesi. 
  326. Con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ANPAL,
adottata  previa  approvazione  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
politiche sociali, sentite le  regioni  e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, sono definiti i tempi, le modalita' operative di
erogazione e l'ammontare dell'assegno di  ricollocazione  di  cui  al
comma 325 e le procedure per assicurare il  rispetto  del  limite  di
spesa di cui al medesimo comma  325,  con  la  presa  in  carico  del
beneficiario da parte dei centri per l'impiego e con il  servizio  di
accompagnamento all'inserimento lavorativo che  puo'  essere  erogato
dai centri per l'impiego o dai soggetti privati accreditati ai  sensi
dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  150,
nel   rispetto   dei   regimi   di   accreditamento   regionale.   In
considerazione della fase di transizione tecnologica ed ecologica del
mercato del  lavoro,  l'assegno  di  ricollocazione  deve  prevedere,
insieme con il bilancio delle competenze e con l'analisi di eventuali
bisogni formativi di qualificazione delle  competenze,  il  piano  di
riqualificazione necessario affinche' la  persona  possa  colmare  il
proprio  fabbisogno  formativo.  Nel  caso  il  cui  il  servizio  di
accompagnamento all'inserimento lavorativo sia affidato  ai  soggetti
privati accreditati ai sensi  del  citato  articolo  12  del  decreto
legislativo n. 150 del 2015, le informazioni relative ai servizi resi
sono comunicate al sistema informativo unitario delle  politiche  del
lavoro di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 150
del 2015, alimentando il fascicolo elettronico del lavoratore. 
  327. Per l'anno 2021, l'assegno di ricollocazione  e'  riconosciuto
ai soggetti di cui al comma 325 a valere sulle risorse del  Fondo  di
cui  al  comma  324  e  il  relativo  riconoscimento  e'  subordinato
all'operativita'  del  rispettivo   finanziamento   nell'ambito   del
programma React EU. Il comma 7 dell'articolo 9 del  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2019, n. 26, e' abrogato. 
  328. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 325 a 327 e'
condizionata all'approvazione,  da  parte  delle  autorita'  europee,
dell'ammissibilita'  delle  stesse  disposizioni   al   finanziamento
nell'ambito del programma React EU. 
  329. La dotazione del fondo per l'assistenza dei bambini affetti da
malattia oncologica di cui all'articolo 1, comma 338, della legge  27
dicembre 2017, n. 205, e' stabilita in 5  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2021. 
  330. Al fine di migliorare  la  protezione  sociale  delle  persone
affette da demenza e di garantire la diagnosi precoce e la  presa  in
carico tempestiva delle persone affette da malattia di Alzheimer,  e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero della  salute,  un
fondo, denominato «Fondo per  l'Alzheimer  e  le  demenze»,  con  una
dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021,  2022  e
2023. 
  331. Il Fondo di cui al comma 330  e'  destinato  al  finanziamento
delle linee  di  azione  previste  dalle  regioni  e  dalle  province
autonome di Trento e di Bolzano in applicazione del  Piano  nazionale
demenze  strategie  per  la  promozione  ed  il  miglioramento  della
qualita' e dell'appropriatezza  degli  interventi  assistenziali  nel
settore delle demenze, approvato con  accordo  del  30  ottobre  2014
dalla Conferenza unificata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  9
del  13  gennaio  2015,  nonche'  al  finanziamento  di  investimenti
effettuati dalle regioni e dalle province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, anche  mediante  l'acquisto  di  apparecchiature  sanitarie,
volti al potenziamento della diagnosi precoce, del trattamento e  del
monitoraggio dei pazienti con  malattia  di  Alzheimer,  al  fine  di
migliorare il processo di presa in carico dei pazienti stessi. 
  332. Con decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono
individuati i criteri e le modalita' di riparto del Fondo di  cui  al
comma 330, nonche' il  sistema  di  monitoraggio  dell'impiego  delle
somme. 
  333. All'articolo 15, comma 1,  lettera  c-bis),  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «di  euro  500»  sono
sostituite dalle seguenti: «di euro 550». 
  334. E' istituito nello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali un fondo, con una  dotazione  di  30
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023,  destinato
alla copertura finanziaria di interventi legislativi  finalizzati  al
riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attivita' di cura
non professionale svolta dal caregiver familiare, come  definito  dal
comma 255 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
  335. Al fine di prevenire  condizioni  di  poverta'  ed  esclusione
sociale di coloro che, al  compimento  della  maggiore  eta',  vivono
fuori dalla famiglia  di  origine  sulla  base  di  un  provvedimento
dell'autorita' giudiziaria,  la  quota  del  Fondo  Poverta'  di  cui
all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 15  settembre  2017,
n. 147, e' integrata di 5 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
2021, 2022 e 2023.  Lo  stanziamento  di  cui  al  primo  periodo  e'
riservato, in via sperimentale, a interventi, da effettuare anche  in
un numero limitato di ambiti  territoriali,  volti  a  permettere  di
completare il percorso di crescita verso  l'autonomia  garantendo  la
continuita' dell'assistenza nei confronti degli interessati, fino  al
compimento del ventunesimo anno d'eta'. 
  336. All'articolo 16 del  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26,  al
comma  1,  le  parole:  «31  dicembre  2019»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2020» e, al comma 3, le parole: «entro  il  29
febbraio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28  febbraio
2021». 
  337.  Al  fine  di  semplificare  le  procedure  e  l'utilizzo  del
beneficio economico della  Pensione  di  cittadinanza  da  parte  dei
soggetti anziani, il comma 6-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2019, n. 26, e' sostituito dal seguente: 
  «6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021, ai beneficiari di Pensione
di  cittadinanza  che  risultino  titolari   di   altra   prestazione
pensionistica erogata dall'INPS il beneficio e' erogato  insieme  con
detta prestazione pensionistica per la quota parte spettante ai sensi
dell'articolo 3, comma 7. Nei confronti dei titolari  della  Pensione
di cittadinanza non valgono i limiti di utilizzo di cui al comma 6». 
  338. All'articolo 8, comma 2, del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2013,  n.  159,  la
lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
  «a) residenza fuori dell'unita' abitativa della famiglia di origine
da  almeno  due  anni  rispetto  alla  data  di  presentazione  della
dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 10,  in  alloggio
non di proprieta' di un membro della famiglia medesima». 
  339. All'articolo 1 della legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma  179,  alinea,  le  parole:  «31  dicembre  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; 
  b) al comma 186, le parole: «323,4 milioni di euro per l'anno 2021,
di 101,2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6,5 milioni di euro per
l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «411,1 milioni  di  euro
per l'anno 2021, di 285,1 milioni di euro per l'anno 2022,  di  169,3
milioni di euro per l'anno 2023, di 119,9 milioni di euro per  l'anno
2024, di 71,5 milioni di euro per l'anno 2025 e  di  8,9  milioni  di
euro per l'anno 2026». 
  340. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma
165 dell'articolo  1  della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  si
applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno  a  trovarsi
nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2021. 
  341.  Al  fine  di  contribuire  a  rimuovere  gli   ostacoli   che
impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilita'
e di garantire loro il diritto alla partecipazione democratica, nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  e'
istituito un  apposito  fondo,  da  trasferire  alla  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri,  destinato  alla   realizzazione   di   una
piattaforma di raccolta delle firme digitali da  utilizzare  per  gli
adempimenti di cui all'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352. 
  342. La dotazione del fondo di cui al comma 341 e'  determinata  in
100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. 
  343. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura l'entrata in
funzione della piattaforma di cui al comma 341 entro il  31  dicembre
2021. 
  344. A decorrere dal 1° gennaio 2022 le firme e i dati  di  cui  al
secondo comma dell'articolo 8 della legge 25  maggio  1970,  n.  352,
possono essere raccolti, tramite la piattaforma di cui al comma  341,
in forma digitale ovvero tramite strumentazione  elettronica  con  le
modalita'  previste  dall'articolo  20,  comma  1-bis,   del   codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82. Le firme digitali non sono  soggette  all'autenticazione
di cui al terzo comma dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970,  n.
352. 
  345. All'articolo 1, comma 160, della legge 27  dicembre  2017,  n.
205,  le  parole:  «2018-2020»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«2018-2023». 
  346. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime
delle decorrenze vigenti  prima  della  data  di  entrata  in  vigore
dell'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 2.400 unita',  ai
soggetti   che   maturano   i   requisiti   per   il    pensionamento
successivamente  al  31  dicembre  2011  appartenenti  alle  seguenti
categorie: 
  a) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera  a),  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147,  i  quali  perfezionano  i  requisiti
utili a  comportare  la  decorrenza  del  trattamento  pensionistico,
secondo la disciplina vigente prima della data di entrata  in  vigore
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  entro  il
centoventesimo mese successivo alla data di  entrata  in  vigore  del
medesimo decretolegge n. 201 del 2011; 
  b) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera  f),  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147,  i  quali  perfezionano  i  requisiti
utili a  comportare  la  decorrenza  del  trattamento  pensionistico,
secondo la disciplina vigente prima della data di entrata  in  vigore
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  entro  il
centoventesimo mese successivo alla data di  entrata  in  vigore  del
medesimo decreto-legge n. 201 del 2011; 
  c) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere  b),  c)  e
d), della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  i  quali  perfezionano  i
requisiti  utili  a  comportare   la   decorrenza   del   trattamento
pensionistico, secondo la disciplina  vigente  prima  della  data  di
entrata  in  vigore  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
entro il centoventesimo mese  successivo  alla  data  di  entrata  in
vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011; 
  d) lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori  in
congedo  per  assistere  figli  con  disabilita'   grave   ai   sensi
dell'articolo  42,  comma  5,  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e  della
paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,  i
quali perfezionano i requisiti utili a comportare la  decorrenza  del
trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima  della
data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il
centoventesimo mese successivo alla data di  entrata  in  vigore  del
medesimo decreto-legge n. 201 del 2011; 
  e) con  esclusione  del  settore  agricolo  e  dei  lavoratori  con
qualifica di stagionali, i lavoratori con contratto di lavoro a tempo
determinato e i lavoratori in somministrazione con contratto a  tempo
determinato, cessati dal lavoro tra  il  1°  gennaio  2007  e  il  31
dicembre  2011,  non  rioccupati  a  tempo  indeterminato,  i   quali
perfezionano  i  requisiti  utili  a  comportare  la  decorrenza  del
trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima  della
data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
entro il centoventesimo mese  successivo  alla  data  di  entrata  in
vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011. 
  347. Ai  fini  della  presentazione  delle  istanze  da  parte  dei
lavoratori, da effettuare entro il temine di  decadenza  di  sessanta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  si
applicano per  ciascuna  categoria  di  lavoratori  salvaguardati  le
specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia
di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze
vigenti prima della data di entrata in vigore  dell'articolo  24  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14  febbraio  2014,
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  89  del  16  aprile  2014.
L'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  (INPS)  provvede  al
monitoraggio delle domande di pensionamento  inoltrate  dai  soggetti
appartenenti  alle  categorie  di  cui  al  comma  346  del  presente
articolo, che costituiscono un contingente unico,  sulla  base  della
data di cessazione del rapporto di lavoro che, per i soggetti di  cui
alla lettera d) del predetto comma 346 in attivita' di lavoro, e'  da
intendersi quella di entrata in vigore della presente  legge.  L'INPS
provvede a pubblicare nel proprio  sito  internet  istituzionale,  in
forma aggregata al fine di  rispettare  le  vigenti  disposizioni  in
materia di tutela dei dati  personali,  i  dati  raccolti  a  seguito
dell'attivita' di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande
pervenute, quelle accolte e quelle respinte. Qualora dal monitoraggio
risulti il raggiungimento,  anche  in  via  prospettica,  dei  limiti
numerici e di spesa determinati ai sensi dei  commi  346  e  348  del
presente articolo, l'INPS non prende in esame  ulteriori  domande  di
pensionamento finalizzate  a  usufruire  dei  benefici  previsti  dai
medesimi commi. 
  348. I benefici di cui al comma 346, che in ogni caso  non  possono
avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2021, sono riconosciuti  nel
limite di 2.400 soggetti e  nel  limite  massimo  di  spesa  di  34,9
milioni di euro per l'anno 2021, di 33,5 milioni di euro  per  l'anno
2022, di 26,8 milioni di euro per l'anno 2023,  di  16,1  milioni  di
euro per l'anno 2024, di 3,2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 0,6
milioni di euro per l'anno 2026. 
  349. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
148, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole:  «2019  e  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «2019, 2020 e 2021, salvo quanto previsto al comma 1-bis»; 
  b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Esclusivamente per il 2021,  il  limite  minimo  di  unita'
lavorative in organico di cui al comma 1 non puo' essere inferiore  a
500 unita', e, limitatamente agli effetti di cui al  comma  5-bis,  a
250 unita', calcolate complessivamente nelle ipotesi di  aggregazione
di imprese stabile con un'unica finalita' produttiva o di servizi»; 
  c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Per i lavoratori che si trovino a non piu' di sessanta mesi
dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano
maturato  il  requisito  minimo  contributivo,   o   della   pensione
anticipata di cui all'articolo 24,  comma  10,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, nell'ambito di accordi di  non  opposizione  e
previo  esplicito  consenso   in   forma   scritta   dei   lavoratori
interessati, il datore di lavoro riconosce per  tutto  il  periodo  e
fino al raggiungimento della prima decorrenza utile  del  trattamento
pensionistico, a fronte della risoluzione  del  rapporto  di  lavoro,
un'indennita' mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo
maturato dal lavoratore al momento della cessazione del  rapporto  di
lavoro, come determinato dall'INPS. Qualora la prima decorrenza utile
della pensione sia quella prevista per  la  pensione  anticipata,  il
datore di lavoro versa anche  i  contributi  previdenziali  utili  al
conseguimento del diritto. Per l'intero periodo di spettanza  teorica
della NASpI al lavoratore, il  versamento  a  carico  del  datore  di
lavoro per l'indennita' mensile e' ridotto di un importo  equivalente
alla somma della  prestazione  di  cui  all'articolo  1  del  decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e il versamento a carico del  datore
di lavoro per i contributi previdenziali utili al  conseguimento  del
diritto alla pensione anticipata e' ridotto di un importo equivalente
alla somma della contribuzione figurativa di cui all'articolo 12  del
medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015, fermi restando  in  ogni
caso i criteri di computo  della  contribuzione  figurativa.  Per  le
imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000  unita'
lavorative   che   attuino   piani   di   riorganizzazione    o    di
ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, in linea con  i
programmi europei, e che, all'atto dell'indicazione  del  numero  dei
lavoratori da assumere ai sensi della lettera  a)  del  comma  2,  si
impegnino ad effettuare almeno una assunzione per ogni tre lavoratori
che abbiano prestato il consenso ai  sensi  del  presente  comma,  la
riduzione dei versamenti a carico del datore di  lavoro,  di  cui  al
precedente periodo, opera per ulteriori dodici mesi, per  un  importo
calcolato sulla base  dell'ultima  mensilita'  di  spettanza  teorica
della prestazione NASpI al lavoratore. Allo scopo di dare  attuazione
al contratto di cui al comma  1,  il  datore  di  lavoro  interessato
presenta apposita domanda all'INPS, accompagnata dalla  presentazione
di  una  fideiussione  bancaria  a  garanzia  della  solvibilita'  in
relazione agli obblighi. Il datore di lavoro e' obbligato  a  versare
mensilmente all'INPS  la  provvista  per  la  prestazione  e  per  la
contribuzione figurativa. In ogni caso,  in  assenza  del  versamento
mensile di cui al presente comma, l'INPS e' tenuto a non  erogare  le
prestazioni. I benefici di cui al presente  comma  sono  riconosciuti
entro il limite complessivo di spesa di 117,2  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, 132,6 milioni di euro per l'anno 2022, 40,7  milioni  di
euro per l'anno 2023 e 3,7 milioni di euro per l'anno  2024.  Se  nel
corso della procedura di consultazione di cui al comma  1  emerge  il
verificarsi di scostamenti, anche in  via  prospettica,  rispetto  al
predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali  non  puo'   procedere   alla   sottoscrizione   dell'accordo
governativo e conseguentemente non puo'  prendere  in  considerazione
ulteriori domande di accesso ai benefici di cui  al  presente  comma.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa  con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica, fornendo i  risultati  dell'attivita'  di  monitoraggio  al
Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
dell'economia e delle finanze»; 
  d) al comma 6, le  parole:  «al  comma  5»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai commi 5 e 5-bis»; 
  e) al comma 7, le parole:  «dal  comma  5»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dai commi 5 e 5-bis» e le parole: «e di  31,8  milioni  di
euro per l'anno 2020» sono sostituite  dalle  seguenti:  «,  di  31,8
milioni di euro per l'anno 2020, di 101 milioni di  euro  per  l'anno
2021 e di 102 milioni di euro per l'anno 2022». 
  350. Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo  parziale
che  prevede  che  la  prestazione  lavorativa  sia  concentrata   in
determinati periodi e' riconosciuto per  intero  utile  ai  fini  del
raggiungimento dei requisiti di anzianita' lavorativa  per  l'accesso
al diritto alla pensione. A tal fine, il numero  delle  settimane  da
assumere ai fini pensionistici si  determina  rapportando  il  totale
della contribuzione  annuale  al  minimale  contributivo  settimanale
determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del  decreto-legge  12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo
parziale esauriti  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  il  riconoscimento  dei  periodi  non   interamente
lavorati  e'  subordinato  alla  presentazione  di  apposita  domanda
dell'interessato corredata da idonea  documentazione.  I  trattamenti
pensionistici liquidati in applicazione della  presente  disposizione
non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore
della stessa. 
  351. Ai fini della prosecuzione, dal 1° al  31  gennaio  2021,  del
dispositivo di pubblica sicurezza  preordinato  al  contenimento  del
contagio da COVID-19, nonche' dello svolgimento dei maggiori  compiti
comunque  connessi  all'emergenza   epidemiologica   in   corso,   e'
autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di  52.240.592  euro,  di  cui
40.762.392 euro per il pagamento delle indennita' di ordine  pubblico
del personale delle Forze di polizia e  degli  altri  oneri  connessi
all'impiego del personale delle polizie locali e 11.478.200 euro  per
il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del  personale
delle Forze di polizia. 
  352. Al fine di garantire, per il periodo di cui al comma  351,  la
funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  in  relazione
agli accresciuti impegni  connessi  all'emergenza  epidemiologica  in
corso, e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa  di  2.633.971  euro
per il  pagamento  delle  prestazioni  di  lavoro  straordinario  del
personale dei vigili del fuoco. 
  353. Al fine di dare piena attuazione alle misure urgenti  volte  a
garantire, nel  piu'  gravoso  contesto  di  gestione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, il regolare  e  pieno  svolgimento  delle
attivita' istituzionali di trattamento e di sicurezza negli  istituti
penitenziari, e' autorizzata, per l'anno 2021, la  spesa  complessiva
di 1.454.565 euro  per  il  pagamento,  anche  in  deroga  ai  limiti
vigenti, delle prestazioni  di  lavoro  straordinario  del  personale
appartenente al Corpo di polizia penitenziaria svolte nel periodo dal
1° gennaio al 31 gennaio 2021. 
  354. All'articolo 1, comma  149,  primo  periodo,  della  legge  30
dicembre  2018,  n.  145,  le  parole:  «18  milioni  di  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «28 milioni di euro». 
  355. All'articolo 21-bis, comma 1, del  decreto-legge  30  dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
2020, n. 8, le parole: «5 milioni  di  euro  annui»  sono  sostituite
dalle seguenti: «10.000.000  di  euro  annui».  Ai  fini  di  cui  al
presente comma e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro  annui  a
decorrere dall'anno 2021. 
  356. A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'INAIL, attraverso il  Fondo
per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, eroga ai soggetti  gia'  titolari  di
rendita erogata  per  una  patologia  asbesto-correlata  riconosciuta
dallo stesso INAIL o dal soppresso  Istituto  di  previdenza  per  il
settore  marittimo,  ovvero,  in  caso  di  soggetti   deceduti,   ai
superstiti ai sensi dell'articolo  85  del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,  una
prestazione aggiuntiva nella misura  percentuale  del  15  per  cento
della rendita in godimento.  La  prestazione  aggiuntiva  e'  erogata
unitamente  al  rateo  di  rendita  corrisposto  mensilmente  ed   e'
cumulabile con le altre  prestazioni  spettanti  a  qualsiasi  titolo
sulla base delle norme generali e speciali dell'ordinamento. 
  357. Per gli eventi accertati a  decorrere  dal  1°  gennaio  2021,
l'INAIL, tramite il Fondo  per  le  vittime  dell'amianto,  eroga  ai
malati  di  mesotelioma,  che  abbiano  contratto  la  patologia  per
esposizione  familiare  a  lavoratori  impegnati  nella   lavorazione
dell'amianto ovvero per esposizione ambientale,  una  prestazione  di
importo fisso  pari  a  euro  10.000  da  corrispondere  in  un'unica
soluzione su istanza  dell'interessato  o  degli  eredi  in  caso  di
decesso. L'istanza e' presentata a pena di decadenza entro  tre  anni
dalla data dell'accertamento della malattia. 
  358.  Sono  utilizzate  le  disponibilita'   del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alla
data del  31  dicembre  2020,  per  il  pagamento  della  prestazione
aggiuntiva prevista dall'articolo 1, comma 243,  della  citata  legge
con riferimento agli eventi denunciati  fino  alla  predetta  data  e
nella  misura  stabilita  dalle  disposizioni  vigenti  nel  tempo  e
limitatamente ai  ratei  spettanti  fino  al  31  dicembre  2020.  Le
predette disponibilita' sono altresi'  utilizzate  per  il  pagamento
della prestazione di importo fisso in un'unica  soluzione  di  10.000
euro a favore dei malati di mesotelioma,  che  abbiano  contratto  la
patologia per esposizione  familiare  a  lavoratori  impegnati  nella
lavorazione dell'amianto ovvero per  esposizione  ambientale,  o  dei
loro eredi ai sensi dell'articolo 11-quinquies  del  decretolegge  30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 2020, n. 8, con riferimento agli eventi accertati fino al 31
dicembre 2020 e per i quali non sia decorso, a pena di decadenza,  il
termine di tre anni dalla data  di  accertamento  della  malattia.  A
decorrere dal 1° gennaio 2021 non si applica l'addizionale  a  carico
delle imprese di cui  all'articolo  1,  comma  244,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo
comma 244, secondo periodo, e' soppressa. 
  359. Agli  oneri  derivanti  dai  commi  356  e  357  del  presente
articolo, valutati rispettivamente in 39 milioni di euro  per  l'anno
2021, in 40,5 milioni di euro per l'anno 2022, in  42,15  milioni  di
euro per l'anno 2023, in 43,8 milioni di euro  per  l'anno  2024,  in
45,3 milioni di euro per l'anno 2025, in 46,8  milioni  di  euro  per
l'anno 2026, in 48,15 milioni di  euro  per  l'anno  2027,  in  49,35
milioni di euro per l'anno 2028, in 50,4 milioni di euro  per  l'anno
2029 e in 51,45 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2030
relativamente al comma 356 e in 4,8 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021 relativamente al comma 357, si provvede, quanto  a  22
milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2021,  mediante  le
economie derivanti dalla soppressione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  360. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  dopo  il
comma 277 sono inseriti i seguenti: 
  «277-bis. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, l'INPS richiede al datore di  lavoro  la
documentazione necessaria ad integrazione delle domande presentate ai
sensi del comma 277. Il datore di lavoro  adempie  entro  il  termine
perentorio di novanta giorni dalla ricezione della richiesta. Entro i
successivi quindici giorni  l'INPS  trasmette  le  istanze  corredate
della relativa  documentazione  all'INAIL  che,  entro  i  successivi
sessanta giorni, invia all'INPS le certificazioni tecniche attestanti
la sussistenza o meno dei requisiti previsti dalla legge. 
  277-ter. All'esito della procedura indicata  al  comma  277-bis,  e
comunque  non   oltre   sessanta   giorni   dalla   ricezione   delle
certificazioni inviate dall'INAIL,  l'INPS  procede  al  monitoraggio
delle domande presentate, sulla base dei seguenti criteri: 
  a) la  data  di  perfezionamento,  nell'anno  di  riferimento,  dei
requisiti pensionistici per ciascun lavoratore interessato; 
  b)  l'onere  previsto  per  l'esercizio  finanziario  dell'anno  di
riferimento,  connesso  all'anticipo  pensionistico  e  all'eventuale
incremento di misura dei trattamenti; 
  c) la data di presentazione della domanda di accesso al beneficio. 
  277-quater. Ai fini dell'individuazione  di  eventuali  scostamenti
rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per  legge,
entro  trenta  giorni   dalla   conclusione   delle   operazioni   di
monitoraggio, e comunque con cadenza annuale,  l'INPS  provvede  alla
redazione  di  una  graduatoria  dei  lavoratori  aventi  diritto  al
beneficio di cui al comma 277, tenendo conto  prioritariamente  della
data di  maturazione  dei  requisiti  pensionistici  agevolati  e,  a
parita' degli stessi, della data di presentazione  della  domanda  di
accesso al  beneficio.  Qualora  l'onere  finanziario  accertato  sia
superiore allo stanziamento previsto per l'anno  di  riferimento,  la
decorrenza dei trattamenti pensionistici riconosciuti  ai  sensi  del
comma 277 e' differita in ragione dei criteri indicati al  precedente
periodo del presente comma e nei limiti delle risorse disponibili. 
  277-quinquies. Per quanto non espressamente regolato dai  commi  da
277-bis  a  277-quater,  si  applicano,  in  quanto  compatibili   le
disposizioni contenute nel decreto del Ministro del  lavoro  e  delle
politiche sociali 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 158 dell'8 luglio 2016. 
  277-sexies. I soggetti di cui al comma 277 che, entro il 30  giugno
2020, hanno ottenuto la certificazione tecnica  da  parte  dell'INAIL
circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e  che  hanno
maturato, tenendo conto  del  riconoscimento  del  beneficio  di  cui
all'articolo 13, comma 8, della legge  27  marzo  1992,  n.  257,  la
decorrenza teorica del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre
2020, possono accedere al medesimo trattamento entro il  31  dicembre
2021 senza attendere l'esito della procedura di monitoraggio  di  cui
ai  commi  277-ter  e  277-quater.  La  decorrenza  dei   trattamenti
pensionistici erogati in applicazione del  presente  comma  non  puo'
essere antecedente al 1° gennaio 2021». 
  361. In conseguenza di quanto disposto dal comma 360  del  presente
articolo, all'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, le parole: «, 8,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,1  milioni
di euro annui a  decorrere  dall'anno  2025»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, 11,5 milioni di euro per l'anno 2024,  12,6  milioni  di
euro per l'anno 2025, 13,5 milioni di  euro  per  l'anno  2026,  13,2
milioni di euro per l'anno 2027, 12,3  milioni  di  euro  per  l'anno
2028, 11,8 milioni di euro per l'anno 2029 e 11 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2030». 
  362. L'assegno di cui all'articolo 1, comma  125,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, secondo la disciplina  prevista  dall'articolo
1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  e'  riconosciuto
anche per ogni figlio nato o adottato  dal  1°  gennaio  2021  al  31
dicembre 2021. All'onere derivante dal  primo  periodo  del  presente
comma, valutato in 340 milioni di euro  per  l'anno  2021  e  in  400
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. L'INPS  provvede,  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  al
monitoraggio  dei  maggiori  oneri  derivanti   dall'attuazione   del
presente comma e ne riferisce, con relazioni mensili, al Ministro per
le pari opportunita' e la famiglia, al Ministro del  lavoro  e  delle
politiche sociali e al Ministro dell'economia e  delle  finanze.  Nel
caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verifichino
o  siano  in  procinto  di  verificarsi  scostamenti  rispetto   alle
previsioni di spesa di 340 milioni di euro per l'anno 2021 e  di  400
milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per le pari
opportunita' e la famiglia e del lavoro e delle politiche sociali, si
provvede a rideterminare l'importo  annuo  dell'assegno  e  i  valori
dell'ISEE di cui all'articolo 1, comma 340, della legge  27  dicembre
2019, n. 160. 
  363. Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016,  n.
232, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole: «anche per  gli  anni  2017,  2018,
2019 e 2020» sono sostituite dalle  seguenti:  «anche  per  gli  anni
2017, 2018, 2019, 2020 e 2021»; 
  b) al secondo periodo, le parole: «e  a  sette  giorni  per  l'anno
2020» sono sostituite dalle seguenti: «, a sette  giorni  per  l'anno
2020 e a dieci giorni per l'anno 2021»; 
  c) al terzo periodo, le parole: «Per gli anni 2018,  2019  e  2020»
sono sostituite dalle seguenti: «Per gli  anni  2018,  2019,  2020  e
2021». 
  364. All'onere derivante dal comma 363, valutato in  151,6  milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 106,1 milioni  di  euro
per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della  legge  27  dicembre
2019, n. 160, come rifinanziata dalla presente legge. 
  365. Alle madri disoccupate o monoreddito facenti parte  di  nuclei
familiari monoparentali con figli a  carico  aventi  una  disabilita'
riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, e' concesso  un
contributo mensile nella  misura  massima  di  500  euro  netti,  per
ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. A tale fine e' autorizzata  la
spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e  2023
che costituisce limite massimo di spesa. 
  366. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge,  sono  disciplinati  i  criteri   per   l'individuazione   dei
destinatari  e  le  modalita'  di  presentazione  delle  domande   di
contributo e di erogazione dello stesso anche al  fine  del  rispetto
del limite di spesa di cui al comma 365. 
  367. Per continuare ad assicurare il  supporto  tecnico  necessario
allo  svolgimento   dei   compiti   istituzionali   dell'Osservatorio
nazionale sulla condizione delle  persone  con  disabilita',  di  cui
all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, e all'Ufficio per  le
politiche in favore delle persone con disabilita', di cui al  decreto
del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21  ottobre  2019,  la
segreteria tecnica gia' costituita presso la soppressa  Struttura  di
missione per le politiche in favore delle persone con disabilita', di
cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  25
ottobre 2018, gia' prorogata ai sensi dell'articolo 1, comma 10,  del
decreto-legge   30   dicembre   2019,   n.   162,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  e'  ulteriormente
prorogata fino al 31 dicembre 2023. 
  368. Agli oneri per  i  compensi  degli  esperti  della  segreteria
tecnica di cui la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale  ai
sensi dell'articolo 9, comma 2, del  decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 303, in  numero  non  superiore  a  dieci,  per  un  importo
omnicomprensivo per ciascun anno  di  700.000  euro,  si  provvede  a
valere  sulle  risorse  disponibili  del  bilancio   autonomo   della
Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  369. All'Unione italiana dei ciechi e  degli  ipovedenti  ONLUS  e'
concesso un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2021. 
  370. Al fine di sostenere l'Ente  nazionale  per  la  protezione  e
l'assistenza dei sordomuti (ENS), di cui alla legge 12  maggio  1942,
n. 889, alla  legge  21  agosto  1950,  n.  698,  e  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, e'  autorizzata  la  spesa  di  1
milione di euro per l'anno 2021. 
  371. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' incrementata di 196,3 milioni di
euro per l'anno 2021, di 473,7 milioni di euro per  l'anno  2022,  di
474,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 474,6 milioni di  euro  per
l'anno 2024, di 475,5 milioni di  euro  per  l'anno  2025,  di  476,2
milioni di euro per l'anno 2026, di 476,7 milioni di euro per  l'anno
2027, di 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 477,3 milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2029. All'onere derivante dal  primo
periodo  del  presente  comma  si  provvede   mediante   soppressione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
  372.  Per  assicurare  la  necessaria  copertura  finanziaria  alla
sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 9 novembre  2020,  che
ha ridotto da cinque a tre anni la durata del periodo di applicazione
delle misure previste dall'articolo 1,  comma  261,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, e' autorizzata la spesa di  157,7  milioni  di
euro per l'anno 2022 e di 163,4 milioni di euro per l'anno 2023. 
  373. All'articolo  1  della  legge  10  marzo  1955,  n.  96,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  al  primo  comma,  le  parole:  «all'8  settembre  1943»   sono
sostituite dalle seguenti: «al 25 aprile 1945»; 
  b) al secondo comma, lettera b), le parole:  «quando  per  il  loro
reiterarsi abbiano assunto carattere  persecutorio  continuato»  sono
soppresse; 
  c) al  secondo  comma,  lettera  d),  le  parole:  «e  che  abbiano
comportato un periodo di reclusione non inferiore ad anni  uno»  sono
soppresse; 
  d) al terzo  comma,  le  parole:  «nelle  identiche  ipotesi»  sono
soppresse; 
  e)  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  comma:  «Nel  caso   di
persecuzioni per motivi di ordine razziale, gli atti  di  violenza  o
sevizie subiti in Italia  o  all'estero  di  cui  al  secondo  comma,
lettera c), si presumono, salvo prova contraria.». 
  374. Le disposizioni di cui al comma 373 si applicano  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore della  presente  legge  e  non  danno
titolo  alla  corresponsione  di  arretrati  riferiti  ad  annualita'
precedenti. 
  375. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, e' incrementato di 40 milioni di euro per l'anno
2021. 
  376. Le procedure esecutive aventi a oggetto immobili realizzati in
regime di edilizia residenziale pubblica  convenzionata  e  agevolata
che sono stati finanziati in tutto o in parte con  risorse  pubbliche
sono nulle se il creditore procedente non ne ha dato  previa  formale
comunicazione, tramite posta  elettronica  certificata,  agli  uffici
competenti del comune dove  sono  ubicati  gli  immobili  e  all'ente
erogatore del finanziamento territorialmente competente. La  nullita'
e' rilevabile d'ufficio, su  iniziativa  delle  parti,  degli  organi
vigilanti avvisati ovvero dell'inquilino  detentore,  prenotatario  o
socio della societa' soggetta alla procedura esecutiva. 
  377. Nel caso in cui l'esecuzione sia  gia'  iniziata,  il  giudice
dell'esecuzione procede alla sospensione del  procedimento  esecutivo
nelle modalita' di cui al comma 376 per consentire ai soggetti di cui
al citato comma 376 di intervenire nella relativa procedura  al  fine
di tutelare la finalita'  sociale  degli  immobili  e  sospendere  la
vendita degli stessi. 
  378. Se la procedura ha avuto inizio su  istanza  dell'istituto  di
credito presso il quale  e'  stato  acceso  il  mutuo  fondiario,  il
giudice verifica d'ufficio la  rispondenza  del  contratto  di  mutuo
stipulato ai criteri di cui all'articolo  44  della  legge  5  agosto
1978, n. 457, e l'inserimento dell'ente creditore  nell'elenco  delle
banche convenzionate presso il Ministero delle infrastrutture  e  dei
trasporti. La mancanza di uno solo dei due requisiti citati determina
l'immediata improcedibilita' della procedura esecutiva  ovvero  della
procedura concorsuale avviata. 
  379. In relazione a immobili di cui ai commi da 376 a 378,  qualora
vi  siano  pendenti  procedure  concorsuali,  il  giudice  competente
sospende il relativo procedimento al fine di procedere alle verifiche
definite dai medesimi commi da 376 a 378. 
  380.  Dal  1°  gennaio  2022,  l'aliquota   contributiva   di   cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 28  marzo  1996,  n.
207, e' dovuta nella misura dello 0,48  per  cento.  Resta  salvo  il
meccanismo di adeguamento disciplinato dall'articolo  1,  comma  284,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145.  La  contribuzione  di  cui  al
primo periodo del presente comma per la  quota  pari  allo  0,46  per
cento e' destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo  5,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 207 del  1996,  mentre  la
restante quota pari allo 0,02 per cento e' devoluta alla Gestione dei
contributi  e  delle  prestazioni   previdenziali   degli   esercenti
attivita' commerciali. Per effetto  della  mancata  applicazione  per
l'anno 2021 delle disposizioni di  cui  all'articolo  1,  comma  284,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' previsto un finanziamento  a
carico  del  bilancio  dello  Stato  a  favore  del  Fondo   di   cui
all'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo  n.  207  del
1996, pari a 167,7 milioni di euro per l'anno 2021. 
  381. Per l'anno 2021, al locatore di  un  immobile  adibito  a  uso
abitativo, situato in un  comune  ad  alta  tensione  abitativa,  che
costituisca  l'abitazione  principale  del  locatario,  in  caso   di
riduzione dell'importo del contratto di  locazione  e'  riconosciuto,
nel limite massimo di spesa di cui al  comma  384,  un  contributo  a
fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone,  entro
il limite massimo annuo di 1.200 euro per ciascun locatore. 
  382. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 381,
il locatore comunica, in via telematica, all'Agenzia delle entrate la
rinegoziazione del canone di  locazione  e  ogni  altra  informazione
utile ai fini dell'erogazione del contributo. 
  383. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, sono individuate le modalita' di attuazione dei commi
381 e 382 e la percentuale  di  riduzione  del  canone  di  locazione
mediante riparto proporzionale in relazione alle domande  presentate,
anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al  comma  384,
nonche' le modalita' di monitoraggio delle comunicazioni  di  cui  al
comma 382. 
  384. Per le finalita' di cui al comma 381 e' autorizzata  la  spesa
di 50 milioni di euro per l'anno 2021. 
  385. All'articolo 1, comma 333, della legge 27  dicembre  2019,  n.
160, dopo le parole: «per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti:  «e
a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021». 
  386. Nelle more della  riforma  degli  ammortizzatori  sociali,  e'
istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023  l'indennita'
straordinaria di  continuita'  reddituale  e  operativa  (ISCRO),  in
favore dei soggetti di cui al  comma  387.  L'indennita'  e'  erogata
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). 
  387. L'indennita' e'  riconosciuta,  previa  domanda,  ai  soggetti
iscritti alla Gestione separata di  cui  all'articolo  2,  comma  26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335,  che  esercitano  per  professione
abituale attivita' di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo
53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  388. L'indennita' e' riconosciuta,  ai  sensi  del  comma  397,  ai
soggetti di cui al comma 387 che presentano i seguenti requisiti: 
  a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto  e  non
essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie; 
  b) non essere beneficiari di reddito  di  cittadinanza  di  cui  al
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; 
  c)  avere  prodotto  un  reddito  di  lavoro  autonomo,   nell'anno
precedente alla presentazione della  domanda,  inferiore  al  50  per
cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti  nei  tre
anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda; 
  d) aver dichiarato, nell'anno precedente alla  presentazione  della
domanda,  un  reddito  non  superiore  a  8.145   euro,   annualmente
rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT  dei  prezzi
al consumo per le famiglie degli operai e  degli  impiegati  rispetto
all'anno precedente; 
  e)  essere   in   regola   con   la   contribuzione   previdenziale
obbligatoria; 
  f) essere titolari di partita IVA attiva da  almeno  quattro  anni,
alla data di presentazione della domanda, per l'attivita' che ha dato
titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso. 
  389. La domanda  e'  presentata  dal  lavoratore  all'INPS  in  via
telematica entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni  2021,  2022  e
2023. Nella domanda sono autocertificati i redditi prodotti  per  gli
anni di interesse. L'INPS comunica all'Agenzia delle entrate  i  dati
identificativi dei soggetti  che  hanno  presentato  domanda  per  la
verifica dei requisiti. L'Agenzia  delle  entrate  comunica  all'INPS
l'esito  dei  riscontri  effettuati  sulla  verifica  dei   requisiti
reddituali con le modalita' e nei termini definiti  mediante  accordi
di cooperazione tra le parti. 
  390. I requisiti di cui al comma  388,  lettere  a)  e  b),  devono
essere mantenuti anche durante la percezione dell'indennita'. 
  391. L'indennita', pari  al  25  per  cento,  su  base  semestrale,
dell'ultimo reddito certificato dall'Agenzia delle entrate, spetta  a
decorrere dal primo giorno  successivo  alla  data  di  presentazione
della domanda ed  e'  erogata  per  sei  mensilita'  e  non  comporta
accredito di contribuzione figurativa. 
  392. L'importo di cui al comma 391 non puo' in ogni  caso  superare
il limite di 800 euro mensili e non puo' essere inferiore a 250  euro
mensili. 
  393. I limiti di importo di  cui  al  comma  392  sono  annualmente
rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT  dei  prezzi
al consumo per le famiglie degli operai e  degli  impiegati  rispetto
all'anno precedente. 
  394. La prestazione  puo'  essere  richiesta  una  sola  volta  nel
triennio. 
  395. La cessazione della  partita  IVA  nel  corso  dell'erogazione
dell'indennita' determina l'immediata cessazione  della  stessa,  con
recupero delle mensilita' eventualmente erogate dopo la data  in  cui
e' cessata l'attivita'. 
  396. L'indennita' di cui ai commi da 386 a 395  non  concorre  alla
formazione del reddito ai sensi del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917. 
  397. L'indennita' di cui ai commi da 386 a 395 e' riconosciuta  nel
limite di spesa di 70,4 milioni per l'anno 2021, di 35,1  milioni  di
euro per l'anno 2022, di 19,3 milioni di euro per l'anno  2023  e  di
3,9 milioni di euro per l'anno 2024. L'INPS provvede al  monitoraggio
del rispetto del predetto limite di spesa comunicando i risultati  di
tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Qualora  dal   predetto
monitoraggio emerga il  verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via
prospettica, rispetto al limite di spesa di cui al primo periodo, non
sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennita'. 
  398. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 397 e'  disposto
un aumento dell'aliquota di cui  all'articolo  59,  comma  16,  della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti di cui  al  comma  387
del presente articolo pari a 0,26 punti percentuali nel 2021 e pari a
0,51 punti percentuali per  ciascuno  degli  anni  2022  e  2023.  Il
contributo e'  applicato  sul  reddito  da  lavoro  autonomo  di  cui
all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui  redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, con gli stessi criteri stabiliti  ai  fini  dell'imposta  sul
reddito  delle  persone  fisiche,  quale   risulta   dalla   relativa
dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. 
  399. Il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  effettua
annualmente, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, il monitoraggio sullo stato di attuazione degli  interventi
di cui ai commi da 386 a 398 al fine di valutarne gli  effetti  sulla
continuita' e la ripresa delle attivita' dei  lavoratori  autonomi  e
proporre eventuali revisioni in base all'evoluzione del  mercato  del
lavoro e della dinamica sociale. 
  400. L'erogazione dell'indennita' di cui ai commi da 386 a  395  e'
accompagnata  dalla  partecipazione  a  percorsi   di   aggiornamento
professionale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente  legge,  sono  individuati  i  criteri  e  le  modalita'  di
definizione dei percorsi di aggiornamento professionale  e  del  loro
finanziamento. L'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro
monitora la partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale
dei beneficiari dell'indennita' di cui ai commi da 386 a 395.